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Sentenza — n. 31589/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls trial court acquittal for violation of law regarding evidence sufficiency in extinction of crime cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31589/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Pavia trial court's decision to dismiss proceedings due to prescription, ordering a new acquittal. The appellant argued the lower court failed to recognize the clear absence of the alleged offense despite the extinguishing cause. The court found the trial judge's reasoning illogical because it conflated past lawful possession with future obligations, thereby proving no negligence existed at the time of the alleged violation.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; In cases where a cause for extinction of the crime exists, the judge may pronounce an acquittal only when circumstances excluding the offense are absolutely uncontested, and the evidence required by the article must be so clear and manifest that no further demonstration is needed.

Parole chiave

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extinction of crime acquittal ex art. 129 evidenti facts prescription defense negligence in custody contravention penalty cassation annulment porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 20, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
Con sentenza del 23 luglio 2021 il Tribunale di Pavia ha, tra l'altro, dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Massimiliano Sala in ordine alla contravvenzione sanzionata dall'art. 20, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Pasqualepaolo Cutolo, ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
In proposito, va, innanzitutto, ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che «In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552
pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALA MASSIMILIANO nato a MILANO il 17/10/1971 avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. udito il difensore, avvocato CUTOLO PASQUALE PAOLO, del foro di MILANO, in difesa di SALA MASSIMILIANO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso associandosi alle conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 luglio 2021 il Tribunale di Pavia ha, tra l'altro, dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Massimiliano Sala in ordine alla contravvenzione sanzionata dall'art. 20, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110. Ha, in proposito, rilevato che le armi e le munizioni legittimamente detenute da Sala erano da lui custodite all'interno di una cassaforte installata all'interno di una abitazione sottoposta a procedura di rilascio coattivo e che l'imputato, al pari del codetentore Cesare Sala, non si era curato di trovarvi diversa, legittima e legale collocazione.

2. Massimiliano Sala propone, con l'assistenza dell'avv. Pasqualepaolo Cutolo, ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (che prevede, tra l'altro, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni, come quella a lui ascritta, sanzionate con pena alternativa) affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale e sostanziale per avere il Tribunale omesso di prendere atto dell'evidente insussistenza dell'addebito che avrebbe imposto — ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e pur al cospetto di una causa estintiva del reato contestato — l'adozione di sentenza assolutoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Preliminarmente, va rilevato come non si possa tenere conto, in questa sede, degli atti istruttori evocati e parzialmente trascritti dal ricorrente, che non li ha allegati né trascritti in forma integrale, sicché il ricorso si palesa, per questa parte, carente di autosufficienza. L'esame delle sole circostanze di fatto riportate nella motivazione della sentenza impugnata rende, tuttavia, palese la sussistenza del vizio denunziato. In proposito, va, innanzitutto, ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che «In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione "ex" art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia» (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552).

Ora, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato atto che le armi della cui custodia si discute erano riposte in una cassaforte installata all'interno di una abitazione nella disponibilità dell'imputato, ciò che, come implicitamente ammesso attraverso l'utilizzo della formula concessiva «sia pure», costituisce manifestazione di diligenza in sé incompatibile con la contestazione sollevata. Il Tribunale ritiene, nondimeno, che Sala abbia trasgredito agli obblighi di diligente custodia trascurando che, essendo quell'immobile sottoposto a procedura di rilascio coattivo, egli avrebbe dovuto trovare una «diversa, tempestiva e legale collocazione».

L'affermazione appare manifestamente illogica perché riferita, per quanto è dato ragionevolmente evincersi dalla sintetica argomentazione posta a fondamento della decisione impugnata, ad un evento, il rilascio coattivo dell'immobile — in favore, deve presumersi, del proprietario o di altro avente diritto — non ancora avvenuto, in tal senso dovendosi interpretare la qualificazione degli imputati come «legittimi detentori». Ne discende che, alla data di interesse, il 4 dicembre 2014, armi e munizioni erano custodite dentro una cassaforte posta all'interno di un immobile del quale Massimiliano Sala aveva la regolare detenzione e, dunque, che il profilo di colpa ostativo, stando al percorso argomentativo seguito dal Tribunale, all'assoluzione del merito deve essere riferito al futuro momento in cui Sala, perdendo la disponibilità dell'immobile, avrebbe dovuto individuare un altro luogo di, altrettanto sicura, custodia.

Stando così le cose, appare palese che la decisione impugnata si impernia, nella parte di interesse, su considerazioni che, rettamente interpretate, dimostrano l'assenza di qualsivoglia percepibile profilo di negligenza, onde se ne impone, in conclusione, l'annullamento senza rinvio, con adozione di sentenza assolutoria per insussistenza dell'addebito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Sala Massimiliano in relazione al cap