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Sentenza — n. 31588/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming invalid citation due to lawyer's refusal to accept service of process.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31588/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Hamidallah Morad's appeal against a conviction for illegal residence, which included expulsion. Morad argued the trial court erred by ignoring a nullity exception regarding the citation, claiming his appointed lawyer refused to accept service of process. The court rejected this, finding the lawyer's document explicitly stated he was resigning from the mandate without formally refusing to receive notifications, thus validating the prior address election.

Regesto Legislator

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Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.: A lawyer's resignation from the mandate does not automatically invalidate a prior election of domicile unless they explicitly declare an unwillingness to accept service of process.

Parole chiave

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election of domicile lawyer resignation service of process nullity of citation defender of office illegal residence expulsion penalty abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Landi, a soddisfare la previsione di legge perché eseguita, dichiaratamente, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.
Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Né, va, per completezza, aggiunto, è calzante il richiamo al disposto dell'art. 162, comma 4-bis cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Hamidallah al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
Art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Morad Hamidallah, all'esito del controllo eseguito nei suoi confronti il 3 settembre 2017, risultò privo del permesso di soggiorno e venne, di conseguenza, denunciato perché autore del reato punito dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022
pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv.
Sez. 6, n. 44156 del 03/11/2021
Sez. 6, n. 44156 del 03/11/2021, P., Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAMIDALLAH MORAD ( CUI 04CT7NS ) nato il 28/08/1990 avverso la sentenza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di MASSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni scritte, presentate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 settembre 2021 il Tribunale di Massa ha confermato quella con cui il Giudice di pace della stessa città, il 18 febbraio 2020, ha dichiarato Morad Hamidallah responsabile della contravvenzione sanzionata dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e lo ha condannato alla pena di cinquemila euro di ammenda, sostituita con l'espulsione dal territorio dello Stato per il periodo di cinque anni, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Morad propone, con l'assistenza, d'ufficio, dell'avv. Anna Firomini, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, che possono essere enunciati cumulativamente, con i quali deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, emessa all'esito di un dibattimento svoltosi previa declaratoria della sua assenza, illegittima perché non preceduta da una valida notifica del decreto di citazione a giudizio in favore tanto suo che del difensore di fiducia nominato nel corso delle indagini preliminari.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale, con atto conclusivo del 26 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Morad Hamidallah, all'esito del controllo eseguito nei suoi confronti il 3 settembre 2017, risultò privo del permesso di soggiorno e venne, di conseguenza, denunciato perché autore del reato punito dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nell'occasione, egli nominò quale proprio difensore di fiducia nell'ambito di quel procedimento (cui venne successivamente assegnato il n. 584/2017), l'avv. Massimo Landi, preso il cui studio in Viareggio, Via Nino Bixio 34, elesse domicilio. Essendo stata esercitata l'azione penale nei confronti di Hamidallah, l'avv.

Landi, il 4 maggio 2018, fece pervenire al competente ufficio di Procura rinunzia al mandato, sicché il pubblico ministero, il successivo 9 maggio 2018, nominò, quale difensore d'ufficio, l'avv. Anna Firomini.3. Ciò posto in punto di fatto, le contestazioni sollevate, tramite il difensore di ufficio, dall'imputato con l'appello e riproposte con il ricorso per cassazione, attengono a tre distinti profili, ciascuno illustrato con un apposito motivo, vertenti, rispettivamente: - sulla riferibilità a Morad Hamidallah, anziché a Ahmed El Mir, dell'atto con cui l'avv.

Landi rinunziò al mandato; - sulla persistente validità, a seguito della citata rinunzia, dell'elezione di domicilio effettuata dall'imputato e asseritamente non accettata dal difensore di fiducia; - sulla rilevanza dell'erronea indicazione, nella notifica effettuata all'imputato presso lo studio del difensore, dell'essere stato l'adempimento effettuato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., piuttosto che in ossequio all'operata elezione di domicilio.

4. Trattasi, a giudizio del Collegio, di questioni che il Tribunale ha risolto in senso coerente con la disciplina di riferimento e scevro dalla denunziata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. 4.1. Avuto riguardo alla prima contestazione, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che la reiterata indicazione, nell'atto di rinunzia (accessibile alla Corte di cassazione in ragione della natura processuale del vizio dedotto), di un numero di procedimento, 584/2017, che vedeva il solo Hamidallah sul banco degli imputati, e l'iniziale enunciazione, da parte dell'avv.

Landi, di interloquire quale «difensore di fiducia del Sig. Hamidallah Morad, nato in Marocco il 28.08.1990 (CUI 04CT7NS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del sottoscritto sito in Viareggio Via Nino Bixio n. 34» attestano che il legale intendeva rinunziare al mandato conferitogli dall'odierno ricorrente e non all'incarico demandatogli da tale El Mir, per due volte, pure, menzionato nel prosieguo della missiva. La circostanza che El Mir — indicato dal ricorrente quale soggetto che, insieme a lui, era stato sottoposto a controllo il 3 settembre 2017 — non risulti, per quanto consta in atti, rinviato a giudizio nel procedimento identificato dal numero sopra trascritto concorre, invero, con il chiaro inciso iriale ad accreditare la ricostruzione dell'effettivo contenuto della missiva nel senso del fallace ed involontario inserimento, all'interno di un documento sicuramente afferente alla posizione dell'odierno ricorrente, del nominativo di altro soggetto, in realtà estraneo a quel procedimento.

Ineccepibile si palesa, pertanto, la decisione impugnata laddove stima che, correttamente, il giudice procedente ha disposto, in conseguenza della rinunzia dell'avv. Landi, la nomina dell'avv. Fironnini quale difensore di ufficio di Morad Hannidallah.4.2. Non meritevole di miglior sorte è l'ulteriore obiezione del ricorrente, a dire del quale la citata rinunzia — comprensiva, a suo dire, della non accettazione dell'elezione di domicilio — avrebbe reso nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti, stavolta, dell'imputato, effettuata presso lo studio dell'avv.

Landi, quale difensore domiciliatario. Il Tribunale, al riguardo, ha ricordato, con il conforto del prevalente e preferibile indirizzo ermeneutico, che «La rinuncia al mandato da parte del difensore non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio eseguita dall'imputato, se questi non provvede formalmente a revocarla» (Sez. 2, n. 31969 del 02/07/2015, Vignozzi, Rv. 264234; Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, Bouhlga, Rv. 246387; Sez. 1, n. 22760 del 29/03/2007, Bardhi, Rv. 236789); tanto, in coerenza con la natura di atto negoziale, unilaterale e ricettizio, comunemente riconosciuta all'elezione di domicilio.

Peraltro, nel caso di specie, l'affermazione — contenuta nel decreto di nomina di difensore d'ufficio dell'8 maggio 2018 e ripresa all'udienza del 12 giugno 2018 dal sostituto processuale dell'avv. Firomini — secondo cui l'avv. Landi, nel rinunciare al mandato con atto del 4 maggio 2018, avrebbe espressamente negato il consenso all'elezione di domicilio trova plastica smentita proprio nel documento depositato dal difensore, il quale, pur dando atto dell'avere l'assistito eletto domicilio presso il suo studio, dichiara «di rinunciare al mandato difensivo e, comunque, di non accettare l'incarico», così rendendo una manifestazione di volontà che, sicuramente riferibile al patrocinio, non lo è, invece, alla scelta, da parte di Hamidallah, di ricevere le comunicazioni presso il suo studio, che non viene a chiare lettere ricusata dall'avv.

Landi, il quale, in altri termini, non formalizza in alcun modo l'intenzione di non ricevere le notifiche destinate all'odierno ricorrente. Tanto consente di escludere, nella fattispecie, l'applicazione del principio di diritto enunciato, di recente, dalla giurisprudenza di legittimità che — specificando e, in certa misura, correggendo, quello sopra citato — ha sancito che «La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, con contestuale espressa dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettare le notifiche presso il proprio studio, priva di efficacia anche la precedente elezione di domicilio, che diviene inidonea ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto non in grado di assolvere alla funzione propria di garantire la conoscenza degli atti del processo» (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019;

Sez. 6, n. 44156 del 03/11/2021, P., Rv. 282265). Né, va, per completezza, aggiunto, è calzante il richiamo al disposto dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., che subordina l'efficacia dell'elezione di domicilio all'assenso del difensore domiciliatario nell'ipotesi, non assimilabile a quella in esame, di nomina di difensore di ufficio. 4.3. Con l'ultimo motivo di ricorso, viene revocata in dubbio l'attitudine della notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata all'imputato, presso il domiciliatario avv. Landi, a soddisfare la previsione di legge perché eseguita, dichiaratamente, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., disposizione volta a regolare il diverso caso in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto in sede di informazione di garanzia o in occasione del primo atto notificato su incarico dell'autorità giudiziaria si riveli impossibile, ciò che abilita l'autorità medesima a consegnare copia dell'atto al difensore.

Il Tribunale ha condivisibilmente osservato, sul punto, che, una volta acclarato che la notifica del decreto mediante consegna di copia all'avv. Landi, quale domiciliatario prescelto da Hamidallah, ha costituito ineccepibile, concreta traduzione della previsione normativa, l'improprio riferimento ad una differente vicenda notificatoria si risolve, tanto più in ragione della tassatività delle nullità, in una mera irregolarità, in quanto tale priva di conseguenze sul piano processuale.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Hamidallah al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.