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Sentenza — n. 31587/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted murder, rejecting reclassification and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31587/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Daniel Owusu inadmissible, upholding the lower court's sentencing for attempted murder. The defense argued for reclassifying the crime and granting maximum mental impairment, while the prosecution contended the defendant possessed alternative intent to kill or injure. The court rejected these claims, finding the facts supported the original conviction and dismissing the appeal for being generic and lacking specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 582 e ss. cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: The Court holds that appeals challenging factual assessments or requesting generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and consistent with the principle of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
attempted murder alternative intent generic appeal mental impairment inadmissible appeal tentato omicidio vittima omicidio su richiesta della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 582 e ss. cod. pen.
nella fattispecie di cui all'art. 582 e ss. cod. pen.
Art. 132 e 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110
Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OWUSU DANIEL (N. 20/10/1985) nato il 21/10/1985 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Marco Dall'Olio, che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso, e del difensore, Avv. Andrea Balletta, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1/07/2020 il G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava Daniel Owusu responsabile del tentato omicidio del suo connazionale Antony Amoah, posto in essere nell'appartamento che i due condividevano nel comune di Castel Volturno, utilizzando un martello rinvenuto sotto il suo letto, e del connesso reato di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, e, pertanto, riconosciuto il vizio parziale di mente, ritenuta la continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni dieci di reclusione. La Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della summenzionata pronuncia, ha ridotto la pena inflitta all'imputato ad anni otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Daniel Owusu. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110. Rileva il difensore che, avendo riguardo agli accadimenti, Owusu risulta avere colpito la persona offesa nel corridoio della comune abitazione, senza mai allontanarsi dalla stessa con addosso il martello, come confermato dalla stessa persona offesa e come riscontrato dalla P.g. all'atto dell'arresto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di legge penale per la mancata riqualificazione del reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. nella fattispecie di cui all'art. 582 e ss. cod. pen.

Osserva la difesa che Owusu sferrava un unico colpo diretto alla volta cranica e un secondo colpo inferto "indirettamente", come specificato dal neurochirurgo del presidio ospedaliero presso il quale era ricoverata la vittima, che escludeva all'atto del suo intervento danni cerebrali. Aggiunge che la persona offesa ha riferito di essersi allontanata dopo i colpi alla stessa inferti, chiamando autonomamente i soccorsi. E rileva che se l'imputato avesse avuto la volontà di uccidere la vittima avrebbe portato a compimento la sua attività criminosa. 2.3.

Col terzo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artt. 56, 89 e 62-bis cod. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 stesso codice.Ci si duole del mancato riconoscimento della pena base minima per il tentato omicidio, della mancata concessione del vizio di mente nella misura massima e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. E ciò sulla base dell'asserita gravità dei fatti e senza alcuna considerazione della circostanza che l'imputato si sarebbe spontaneamente recato presso la Stazione dei carabinieri di Castel Volturno per dire di avere colpito l'amico.

La difesa, alla luce dei suddetti motivi, conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Marco Dall'Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso, mentre l'avv. Andrea Balletta, ripercorrendo i propri motivi di ricorso e confrontandoli con la requisitoria del P.g., insiste per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Manifestamente infondato e reiterativo è il primo motivo di impugnazione. La Corte territoriale premette che «i concetti di "abitazione" e di "sua pertinenza", di cui all'articolo della Legge 110 del 1975, non possono estendersi al punto da ricomprendere finanche la stanza nella quale Amoah Antony risiedeva e nella quale l'aggressione a suo danno è stata perpetrata». Osserva, quindi, che la stanza della persona offesa veniva abitualmente chiusa a chiave, anche con l'ausilio di un lucchetto metallico, e che ad essa Owusu non poteva avere accesso se non su consenso dello stesso Amoah, a riprova, invero, dell'estraneità dell'imputato rispetto alla zona dell'abitazione ove, al fine di commettere l'aggressione, si sarebbe recato portando con sé il martello.

La Corte conclude rilevando che se il porto di un'arma in uno spazio condominiale secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10810 del 16/01/2020, D'Ambrogi, Rv. 278692) costituisce reato, a maggior ragione deve ritenersi integrare la fattispecie di cui all'art. 4 sopra citato la condotta di colui che, al fine di commettere un'aggressione, reca con sé un martello in zona nella disponibilità esclusiva di altra persona, come nel caso di specie. Il ricorso con tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici non si confronta, se non per contestarle genericamente e insistere sulla commissione del fatto nel corridoio comune, senza confrontarsi con l'esito del sopralluogo di P.g. riportato a p. 3 della sentenza impugnata e quindi con il rinvenimento nella stanza della persona offesa di una quantità spaventosa di materiale ematico sia sul suolo che sulle pareti e col fatto che l'intera stanza era a soqquadro e nella stessa si sentiva un forte odore di sangue. 1.2.

Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto reiterativo, aspecifico e non consentito. A fronte di una motivazione, quale quella della sentenza di appello, che, confrontandosi con l'invocata riqualificazione del fatto, fa leva a) sull'uso di un martello di grosse dimensioni, b) sul fatto che la persona offesa era colpita al torace, alle spalle e per due volte alla testa (sede di un organo vitale), c) sull'oggettiva gravità dei colpi inferti, confermata dai sanitari che avevano in cura la vittima nelle ore successive all'aggressione (circa il pericolo di vita in cui la persona offesa si era trovata, avendogli i colpi infertigli provocato un affossamento del cranio e un ematoma sottostante; pericolo di vita, quindi, scongiurato unicamente per il pronto intervento dei medici).

E ritiene sussistente nell'aggressore «la consapevole volontà di percuotere la vittima al fine di ucciderla o ferirla, accettando l'una o l'altra conseguenza in modo indifferente» (dolo alternativo, pacificamente compatibile con il delitto tentato). 1.3. Infine, è inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto generico, aspecifico e comunque non consentito. A fronte delle puntuali e non manifestamente illogiche argomentazioni della sentenza impugnata, che, pur ritenendo, in accoglimento dei motivi di appello, di aumentare la riduzione della pena per il vizio parziale di mente e di diminuire l'aumento per la continuazione, considera la pena base per il tentato omicidio individuata dal primo Giudice adeguata e proporzionata alla gravità della condotta, nonché alla gravità del danno e del pericolo cagionato alla persona offesa.

E rileva che non possono riconoscersi le circostanze attenuanti generiche, considerato che «una condotta così efferata e brutale, sorretta da motivazioni futili che sfociano nella pura superstizione, è indice di una personalità fortemente negativa, che desta particolare allarme sociale».Di contro, il motivo insiste aspecificamente sulla valorizzazione del comportamento dell'imputato, che, però, diversamente da quanto riferito dalla difesa non risulta essersi recato volontariamente dai carabinieri venendo piuttosto dagli stessi rintracciato all'interno di una chiesa di Castelvolturno e solo successivamente avere reso dichiarazioni spontanee confessorie.

Deve, invero, considerarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Owusu al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del