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Sentenza — n. 31525/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to insufficient positive prognostic assessment of recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ugo Tozzi against the Rome Supervision Tribunal's refusal to grant him probation and home detention. Tozzi argued that the tribunal ignored his work history, failed to assess positive personality evolution, and incorrectly counted pending cases, while the prosecution contended the judge's negative prognosis was based on a significant propensity to reoffend evidenced by past convictions and recent conduct. The court upheld the lower court's decision, ruling that the tribunal adequately weighed the defendant's criminal record and recent professional misconduct to justify a negative prognostic judgment regarding his suitability for alternative measures.

Regesto Legislator

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Art. 47 Ord. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: The supervision court may deny probation when a negative prognostic judgment is based on a significant propensity to reoffind derived from criminal records and pending cases, even if the defendant highlights positive life elements or work activity.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation denial home detention refusal prognostic judgment recidivism risk supervision court criminal record weight alternative measures abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 Ord. pen.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Marinacci, denunciando due vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge circa la valutazione delle risultanze del casellario, dei carichi pendenti e dell'informativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Marinacci, denunciando due vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 4483 del 27/10/1993
Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOZZI UGO nato a Roma il 7/06/1965 avverso l'ordinanza del 4/11/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, G. Riccardi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze avanzate da Ugo Tozzi di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, in relazione alla pena in esecuzione di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Viterbo, reso in data 1° giugno 2021, di anni due mesi quattro di reclusione. 1.1. Il provvedimento valorizza, ai fini del rigetto, i numerosi precedenti a carico del condannato (nove condanne per truffe, abusivo esercizio di una professione, appropriazione indebita) le pendenze giudiziarie per truffa, nonché una denuncia, per esercizio abusivo della professione, condotta indicata come posta in essere durante l'esecuzione di una misura alternativa precedentemente concessa.

2. Avverso l'indicato provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. C. C. Marinacci, denunciando due vizi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione di legge circa la valutazione delle risultanze del casellario, dei carichi pendenti e dell'informativa. I precedenti a carico del condannato sarebbero datati fino al 2013, interamente espiati sino al mese di febbraio 2021, anche in detenzione domiciliare. Le pendenze, invece, non sarebbero due, come indicato nell'ordinanza ma una soltanto.

Inoltre, il Tozzi non avrebbe commesso i fatti durante la misura alternativa concessagli, ma durante detto periodo sarebbe stato soltanto denunciato. Dunque, si assume che i dati di fatto, posti a base del rigetto, non sarebbero corrispondenti a quelli reali. Sarebbe stata, poi, trascurata l'attività lavorativa svolta e l'evoluzione della personalità nel senso della risocializzazione, fatti successivi alla commissione dei reati per i quali la pena è in esecuzione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova, non è sufficiente indicare gli elementi negativi ma deve essere valutata, in positivo, la presenza di elementi che consentano, con giudizio prognostico, il buon esito della prova. I progressi fatti dal condannato non sarebbero stati valutati dal Tribunale. Inoltre, si sottolinea il comportamento del Tozzi tenuto durante una precedente carcerazione per espiazione di pena in regime inframurario, prima e, successivamente, in regime di detenzione domiciliare, nel corso della quale era stato ammesso a svolgere attività lavorativa, tenendo comportamento esemplare.

Né si sarebbe considerata la condizione familiare del condannato. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, G. Riccardi, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono infondati. 1.Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale) sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404;

Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992 n. 2214, Libera, non nnassimata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato, principalmente, ad una valutazione complessiva ed approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314).

In tale prospettiva, è stato censurato il provvedimento reiettivo di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che si è limitato a un generico riferimento a "informazioni assunte" ovvero ha preso in considerazione la vita anteatta del condannato, per trarne convincimento negativo in merito al giudizio di idoneità della misura, nell'un caso non essendo possibile controllare la legittimità del convincimento del giudice e nell'altro non potendosi condizionare a condotte del condannato, senza ulteriori specificazioni fattuali, la possibile futura rieducazione del reo (Sez. 1, n. 4483 del 27/10/1993, dep. 1994, Bonicoli, Rv. 195797). 1.1.Ciò premesso, si rileva che la motivazione, nel caso di specie, non si è limitata a valutare la condotta di vita del condannato precedente al reato, concentrando l'esame soltanto sui precedenti giudiziari e sulle pendenze.

Il giudice di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha svolto un giudizio prognostico in senso negativo, quanto alle probabilità di esito favorevole delle misure, avendo accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base, non solo dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie (nel senso che, comunque, è stato ritenuto giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie, il precedente citato dal Sostituto Procuratore generale, Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Rv. 282146).

Oltre a ciò, invero, il Tribunale di sorveglianza, ha considerato, proprio nell'ambito dello svolto giudizio (avente ad oggetto elementi di segno positivo) sulla presenza di elementi che consentano, con giudizio prognostico, il buon esito della prova, la recentissima condotta, esposta nella querela del mese di aprile del 2020, relativa a fatti denunciati nella costanza di altra misura alternativa alla detenzione, nei confronti del predetto applicata dal 2019, sino al marzo 2021. I progressi fatti dal condannato, quindi, sono stati considerati dal Tribunale di sorveglianza, il quale, però, ne ha neutralizzato la valenza positiva, notando, con motivazione logica e coerente, immune dunque da censure di ogni tipo, che lo svolgimento nella qualità di dipendente, di attività lavorativa, non può essere idonea a formulare una prognosi di affidabilità all'attualità, a fronte della condotta denunciata, descritta come connessa sempre all'esercizio della propria professione (quella di avvocato, come del resto, si ricava anche dalla stessa descrizione della vicenda contenuta nel ricorso : cfr. pag.

2) valutata negativamente a causa della contemporanea vigenza di misura alternativa concessa. 1.2.A fronte delle svolte considerazioni non appare dirimente il dato, dedotto con il primo motivo di ricorso, circa l'effettiva consistenza dei precedenti giudiziari il quale, comunque, pretenderebbe il riesame di atti e documenti, rispetto a quello svolto dal giudice di sorveglianza, comunque inibito in sede di legittimità. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s