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Sentenza — n. 31508/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31508/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31508/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26/6/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Angela Gianfranca Gillio, diretta ad ottenere la sospensione condizionale della pena per il reato accertato con sentenza del medesimo Tribunale in data 23/1/2018, pena che era stata fissata in 40 giorni di reclusione ed € 200 di multa, in continuazione con quella di cui all'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del Tribunale in sede del 27/7/2016 che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con quattro sentenze di condanna ed applicato il beneficio ex art. 163 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen, art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 31508/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Correttamente, dunque, nell'impugnata ordinanza è stato rilevato che il potere del giudice della esecuzione di concedere detto beneficio è conseguenza di una espressa attribu- zione normativa per il sopraggiungere di elementi nuovi rispetto al giudizio di cognizione, sempreché in tale sede non sia stato formulato un giudizio negativo proprio sul punto della concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen. 1.2. Nello specifico settore della continuazione in executivis, rileva la disposizione dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. che prevede la facoltà del giudice dell'esecuzione («può concedere») di riconoscere il beneficio in discorso quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continua- zione.

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena differimento dell'esecuzione della pena esecuzione della pena liberazione condizionale continuazione dell'esecuzione proroga della carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
del Tribunale in sede del 27/7/2016 che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con quattro sentenze di condanna ed applicato il beneficio ex art. 163 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
e all'art. 671 cod. proc. pen., per la mancata considerazione dell'unitarietà della condanna in continuazione.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GILLIO ANGELA GIANFRANCA, nata a GENOVA il 02/11/1962 avverso l'ordinanza del 26/06/2021 del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; sentite le conclusioni del Procuratore generale, FULVIO BALDI, il quale ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, con diretto riconoscimento del beneficio ex art. 163 cod. pen. per la pena irrogata con sentenza n. 61/18.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/6/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Angela Gianfranca Gillio, diretta ad ottenere la sospensione condizionale della pena per il reato accertato con sentenza del medesimo Tribunale in data 23/1/2018, pena che era stata fissata in 40 giorni di reclusione ed € 200 di multa, in continuazione con quella di cui all'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del Tribunale in sede del 27/7/2016 che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati accertati con quattro sentenze di condanna ed applicato il beneficio ex art. 163 cod. pen.

Il giudice dell'esecuzione ha motivato il rigetto, osservando che quando il beneficio richiesto involge l'esercizio di una funzione valutativa, la concessione non può competere al giudice dell'esecuzione, in quanto - in mancanza di un'apposita previsione legislativa - questi non può incidere sul giudicato. Invero, il potere del giudice dell'esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena è conseguenza di una espressa attribuzione normativa per il soprag- giungere di elementi nuovi rispetto al giudizio di cognizione, sempreché in tale sede non sia stato formulato un giudizio negativo proprio sul punto della concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore della Gillio, avv. Stefania Gottero, articolando a motivi di impugnazione la violazione di legge ed il vizio di motivazione, con riferimento all'art. 163 cod. pen. e all'art. 671 cod. proc. pen., per la mancata considerazione dell'unitarietà della condanna in continuazione. La ricorrente rileva l'illogicità della motivazione con la quale il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già riconosciuto nell'ordinanza di unificazione dei reati di cui alle quattro sentenze di condanna, anche al reato da ultimo giudicato e unito in continuazione ai precedenti, in base all'assunto dell'intangibilità del giudicato, senza tuttavia considerare l'unitarietà di tutti i reati avvinti in continuazione. Invero, ai sensi dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen., compete al giudice dell'esecuzione l'estensione del beneficio in discorso quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Le premesse giuridiche ed argomentative dell'impugnata ordinanza sono corrette, essendosi rilevato che - con pronunce del massimo organo nomo- filattico di questa Corte - si è stabilito il principio per cui spetta al giudice dell'esecuzione il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena qualora le condizioni per tale concessione siano maturate successiva- mente al giudizio di cognizione, come nel caso della revoca di una sentenza di condanna ostativa (Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610), e siano espressamente previste dalla legge.

Correttamente, dunque, nell'impugnata ordinanza è stato rilevato che il potere del giudice della esecuzione di concedere detto beneficio è conseguenza di una espressa attribu- zione normativa per il sopraggiungere di elementi nuovi rispetto al giudizio di cognizione, sempreché in tale sede non sia stato formulato un giudizio negativo proprio sul punto della concedibilità del beneficio ex art. 163 cod. pen. 1.2. Nello specifico settore della continuazione in executivis, rileva la disposizione dell'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. che prevede la facoltà del giudice dell'esecuzione («può concedere») di riconoscere il beneficio in discorso quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continua- zione.

Si tratta di una specificazione della funzione del giudice dell'esecuzione di emettere i provvedimenti conseguenti all'esercizio delle sue competenze. Non vi è pertanto una esclusione in linea generale ed astratta della possi- bilità di concedere in sede esecutiva l'invocato beneficio in nome del principio dell'intangibilità del giudicato, come peraltro aveva correttamente rilevato la stessa ordinanza in esame; vi è invece la facoltà di farlo, riconosciuta dalla legge nello specifico caso della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell'esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 269844).

Tale facoltà deve essere esercitata nel solco delle determinazioni assunte in sede di cognizione, come sempre avviene per i margini valutativi riconosciuti al giudice dell'esecuzione (in termini: Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, W., Rv. 273986), verificando altresì l'eventuale presenza di ulteriori condizioni ostative, rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato conti- nuato (Sez. 1, n. 23628 del 17/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331).

2. Ciò premesso in termini generali, si rileva che nella specie la conti- nuazione non è stata riconosciuta in sede esecutiva, bensì dal giudice della cognizione - sentenza del Tribunale di Ivrea in data 23/1/2018 - che provvedeva ad unificare il reato in accertamento con quelli già unificati con ordinanza ex art.671 cod. proc. pen. in data 27/7/2016.Competeva dunque a quel giudice l'estensione del beneficio ex art. 163 cod. pen. anche al reato da ultimo unificato, né l'omissione di tale valutazione può essere colmata in sede esecutiva, poiché il punto avrebbe dovuto essere sollevato con gli ordinari mezzi di impugnazione, in quanto le condizioni per tale determinazione erano già presenti all'atto della disposta unificazione dei reati.

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g