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Sentenza — n. 31027/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31027/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31027/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO CARMELO nato a ENNA il 03/02/1971 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCA lette/se le conclusioni del PG PIETRO GAETA , \sYW , \‘` \ (° ì\:k ne)\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna aveva accolto in favore dell'indagato Carmelo Bruno la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, e ha ripristinato nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 31027/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Successivamente i difensori del ricorrente hanno depositato memoria con cui hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che nelle more del giudizio di legittimità l'ordinanza cautelare è stata revocata per difetto di gravità indiziaria conseguente agli accertamenti medico-legali sulle cause del decesso della vittima.

Parole chiave

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disposizione a causa di morte amnistia allontanamento nonostante motivi di salute revoca della sospensione condizionale privazione della libertà remissione della pena
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNO CARMELO nato a ENNA il 03/02/1971 avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. LIBERTA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCA lette/se le conclusioni del PG PIETRO GAETA , \sYW , \‘` \ (° ì\:k ne)\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha accolto l'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna aveva accolto in favore dell'indagato Carmelo Bruno la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, e ha ripristinato nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di Carmelo Bruno, che hanno dedotto difetto di motivazione in punto di ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Successivamente i difensori del ricorrente hanno depositato memoria con cui hanno rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che nelle more del giudizio di legittimità l'ordinanza cautelare è stata revocata per difetto di gravità indiziaria conseguente agli accertamenti medico-legali sulle cause del decesso della vittima.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, come dallo stesso dichiarato, non ha più interesse a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento di ripristino della misura cautelare più afflittiva una volta che è stato riconosciuto il difetto dei gravi indizi di colpevolezza con revoca dell'ordinanza applicativa della misura cautelare e conseguente pieno riacquisto della libertà personale - v. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397; cfr., Sez. 1, n. 46102 del 07/10/2014, Rv. 261289 -.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese né ad una somma in favore della Cassa delle ammende. Si è infatti stabilito che, qualora il venir meno dell'interesse al ricorso sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale - Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166;

Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnuves, Rv. 272308 -. t\

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, il 6 luglio