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Ordinanza — n. 31022/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal converting it to opposition and remands case to Tribunal of Surveillance for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Maria Regina Elia against the Tribunal of Surveillance's order declaring the probation measure failed. The appellant argued the tribunal ignored documented health issues and the final report from the Probation Service (UEPE) confirming her completed volunteer work. The court ruled that the appeal must be treated as an opposition under Article 678 of the Criminal Procedure Code and remanded the case to the original tribunal for proper handling.

Regesto Legislator

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Art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal against a Tribunal of Surveillance order regarding the outcome of a probation measure is converted into an opposition, which is the sole available remedy, and the case is remanded to the original tribunal for proceedings.

Parole chiave

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probation measure failure Tribunal of Surveillance criminal procedure appeal opposition conversion probation service report sospensione delle prestazioni d'invalidità allontanamento nonostante motivi di salute incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza procede a norma dell'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., contro l'ordinanza è esperibile l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Rv. 254812
È bene, a tal proposito, precisare che, per giurisprudenza consolidata, "il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis" - Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Rv. 254812 -.
Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Rv. 278854
E che l'opposizione è l'unico rimedio esperibile, nei casi in cui è previsto, pur se il giudice abbia deciso, invece che de plano, nelle irrituali forme dell'udienza camerale - Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Rv. 278854 -.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGINA ELIA MARIA nato a MARATEA il 18/07/1966 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTA CIA . lette/saAtite le conclusioni del PG .ì* 10 \ .í•L_ Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato l'esito negativo della prova e non espiata la pena eseguita nel corso della misura di affidamento in prova, dal 24 agosto 2018 al 27 marzo 2019, da parte di Maria Regina Elia, ammessa alla misura alternativa con ordinanza del 24 novembre 2016.

La condannata ha svolto attività di volontariato dal 3 febbraio al 21 ottobre 2017, giorno dell'incidente stradale in cui rimase coinvolta. Dal 24 agosto 2018 non ha preso alcun contatto con i responsabili dell'Associazione presso cui svolgeva attività di volontariato e l'Associazione ha revocato la disponibilità prima manifestata. Solo a seguito della richiesta dell'autorità giudiziaria, l'UEPE ha ottenuto la disponibilità di altra Associazione, ma l'affidata ha svolto attività presso questa struttura soltanto per sette giorni. L'assenza di prova documentale sulle dedotte precarie condizioni di salute, con conseguente inabilità allo svolgimento di qualsiasi attività, in uno con la mancata comparizione all'udienza ove l'affidata avrebbe potuto rappresentare le asserite difficoltà di deambulazione, hanno determinato il Tribunale alla decisione appena prima indicata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Maria Regina Elia, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. L'ordinanza impugnata è in contrasto con i contenuti della relazione conclusiva dell'UEPE ove si è dato atto che la ricorrente ha concluso la sua attività di volontariato, ha partecipato a tutte le attività associative svolgendo il suo servizio nei vari settori. L'ordinanza impugnata, nel dichiarare negativo l'esito della prova e non espiata la pena eseguita nel corso della misura dal 24 agosto 2018 al 27 marzo 2019, ha disatteso quanto affermato dall'UEPE. In particolare, non ha approfondito le tematiche di salute della ricorrente, che erano ampiamente documentate in atti, e che hanno comportato soltanto una sospensione per alcuni periodi dell'attività di volontariato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso Considerato in diritto 1. Il ricorso va qualificato come opposizione e gli atti vanno pertanto trasmessi allo stesso Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, il cui provvedimento è stato impugnato. A norma dell'art. 678, comma 1 bis, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza procede a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice in una pluralità di materia, tra cui quella della valutazione sull'esito dell'affidamento in prova. Secondo quanto previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., contro l'ordinanza è esperibile l'opposizione dinnanzi allo stesso giudice da parte del pubblico ministero, dell'interessato e del suo difensore.

È bene, a tal proposito, precisare che, per giurisprudenza consolidata, "il principio di conversione dell'impugnazione è applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis" - Sez. 1, n. 4083 del 11/01/2013, Rv. 254812 -. E che l'opposizione è l'unico rimedio esperibile, nei casi in cui è previsto, pur se il giudice abbia deciso, invece che de plano, nelle irrituali forme dell'udienza camerale - Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Rv. 278854 -.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso, il 6 luglio 2022 Il