Cassation court annuls surveillance court order due to failure to notify defense counsel of hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Genoa Surveillance Court's order revoking a probation suspension because the hearing was held without the client's appointed defense lawyers. The client had formally named these lawyers upon notification of the initial suspension decree, yet they were not summoned to the subsequent chamber hearing where the revocation was decided. The court ruled that this omission constituted an absolute nullity under the Code of Criminal Procedure, violating the defendant's right to have a chosen defender present.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen.; The failure to notify a timely appointed defense counsel of a mandatory hearing renders the proceeding absolutely null, regardless of the presence of an office defender or a substitute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANGUINETTI FRANCO RENATO RAFFAELLO nato a CARRARA il 20/12/1959 avverso l'ordinanza del 15/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il qual ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 dicembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha convalidato il decreto con cui, il 30 novembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Massa aveva sospeso, in via cautelativa, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposta nei confronti di Franco Renato Raffaello Sanguinetti, e la ha revocata con effetto ex tunc.
2. Franco Renato Raffaello Sanguinetti propone, con il ministero degli avv.ti Alessandro Rappello e Daniele Caprara, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato all'esito di udienza camerale svoltasi in assenza dei suoi difensori di fiducia, che egli aveva ritualmente nominato all'atto della notifica del decreto di sospensione.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. Preliminarmente, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.
c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)» (Sez.
U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). Nel caso in esame, emerge dagli atti che, disposta, con decreto del 30 novembre 2021 ed in ragione dei comportamenti serbati dal condannato, la sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, 2 i Sanguinetti, all'atto dell'esecuzione del provvedimento con accompagnamento in carcere, nominò, quali difensori di fiducia, gli avv.ti Alessandro Rappelli e Daniele Caprara i quali, nondimeno, non parteciparono, perché non avvisati, alla successiva udienza camerale ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, nella quale il condannato fu assistito dal difensore di ufficio designato sul presupposto dell'assenza di nomina fiduciaria.
Coglie nel segno, in proposito, il ricorrente laddove nota che l'unitarietà del procedimento regolato dall'art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, induce a ritenere con certezza la validità della nomina effettuata all'atto della notifica del decreto di sospensione in vista della fase successiva, affidata al Tribunale di sorveglianza, competente a decidere in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura. In questo senso milita, invero, il complessivo tenore dell'istituto, la cui disciplina si rinviene nei due commi del citato art. 51-ter, che stabiliscono, rispettivamente, che «Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura» e che «Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore.
Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti». Del tutto evidente che Sanguinetti nominò i difensori di fiducia affinché lo assistessero nel prosieguo del procedimento avviato dal Magistrato di sorveglianza, l'omessa notifica, nei loro confronti, del decreto di fissazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza ha determinato una nullità che si è riverberata sul provvedimento impugnato, emesso in assenza di previa, rituale instaurazione del contraddittorio.
3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio (sul punto, cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett.
b) e 604, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nulli a ex , art. 179 cod. proc. pen.») al Tribunale di sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal riscontrato vizio procedurale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio a