Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 31007/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 31007/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 31007/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPATOLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 08/11/1940 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; 'No Ci«. Dmri«Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO tna ha concluso chiedendo e.orv (1.4 , 3) cr,Ni Oh n'A p) iki4 i Dalz. ) (ìfts.R,1 8•L, P 431ot'i,C 292A rte- 'ANou rirthie rIJ t.,,ft- o lQLuA Sst KR& m i d ermari

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 31007/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, data l'emersa violazione del diritto di difesa.

Parole chiave

Generato dall'IA
nomina del difensore patrocinatore di controparte bancarotta fraudolenta indennità del difensore d'ufficio sanzione disciplinare del notaio colpa del patrocinatore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPATOLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 08/11/1940 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI; 'No Ci«. Dmri«Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO tna ha concluso chiedendo e.orv (1.4 , 3) cr,Ni Oh n'A p) iki4 i Dalz. ) (ìfts.R,1 8•L, P 431ot'i,C 292A rte- 'ANou rirthie rIJ t.,,ft- o lQLuA Sst KR& m i d ermari

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe, emessa il 9 novembre 2020, la Corte di appello di Napoli - provvedendo in sede di rinvio a seguito della decisione della Corte di cassazione n. 32925 del 13/03/2019, che aveva annullato la precedente sentenza della Corte di appello di Napoli del 1° febbraio 2016 limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 2942, n. 267 (legge fall.) - ha rideterminato per l'imputato Giuseppe Spatola in anni tre la durata dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, in tale termini riformando la sentenza resa dal Tribunale di Benevento il 5 marzo 2013 (che aveva condannato Spatola per il reato di bancarotta fraudolenta alla pena di anni tre di reclusione, oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea, per la durata di anni cinque, dai pubblici uffici e alle pene accessorie di cui all'art. 216 cit. per anni dieci), con conferma nel resto. 1.1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Spatola chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui prospetta la nullità del giudizio di rinvio per l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia dell'imputato, per gli effetti di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.: si sostiene che, sin dalla fase processuale di appello, in vista dell'udienza del 22 ottobre 2014, era stato revocato da Spatola ogni precedente difensore ed era stato nominato l'avv. Raffaele Petrone; sennonché l'avviso di fissazione dell'udienza del giudizio di rinvio (tenutasi il 9 novembre 2020) non era stato notificato al suddetto difensore di fiducia e nemmeno all'imputato, con conseguente integrazione della lamentata nullità assoluta. 1.2.

Il Procuratore generale, nella requisitoria rassegnata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre del 2020, n. 176, come richiamato dall'art. 16 dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, data l'emersa violazione del diritto di difesa.

2. Il ricorso si rivela fondato. 2.1. La consultazione degli atti, imposta dalla natura della doglianza, conferma che l'avviso al difensore per l'udienza del 9 novembre 2020 innanzi alla Corte di appello di Napoli, fissata per il giudizio di rinvio, è stato effettivamente inviato a all'avv. Sergio Rando e all'avv. Claudio Botti. Il verbale dell'udienza del 9 novembre 2020 rende chiaro che all'udienza stessa non hanno presenziato i suddetti difensori, né altro difensore di fiducia dell'imputato Giuseppe Spatola, con conseguente nomina da parte del giudice procedente di difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (nella persona dell'avv.

Niconobis). Però - come ha segnalato il ricorrente - risulta altresì che, dopo che l'avv. Rando il 17 ottobre 2014 aveva rinunciato al mandato, Spatola fin dal 21 ottobre 2014 aveva nominato suoi difensori di fiducia l'avv. Raffaele Petrone e l'avv. Domenica Petrone, revocando il mandato a ogni precedente difensore. L'avv. Petrone, che da allora aveva assistito l'imputato ,redigendo anche il ricorso per cassazione e continuava a essere il suo difensore fiduciario, non risulta aver ricevuto l'avviso per la suddetta udienza del 9 novembre 2020. 2.2.

Tale carenza ha determinato la nullità lamentata dal ricorrente: l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall'imputato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore, anche di ufficio, e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., giacché - ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore di ufficio - risulta leso il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall'art. 6, comma 3, lett. c), CEDU (Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). Diviene quindi ineludibile la declaratoria di nullità degli atti assunti nel corso dell'udienza del giudizio di rinvio, celebratasi senza l'istituzione del contraddittorio con il difensore di fiducia dell'imputato, con le conseguenti ripercussioni sulla sentenza emessa dalla Corte territoriale. La succitata declaratoria comporta l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per rinnovare il giudizio rescissorio (fermo il suo oggetto) muovendo dalla rituale istituzione del contraddittorio anche con il difensore di fiducia dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso in data 8 giu