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Sentenza — n. 30916/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30916/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto il reclamo proposto dal detenuto Luigi Massetti avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni per la durata di dieci giorni. La sanzione era stata inflitta perché Massetti, lavorante in esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), si sarebbe allontanato indebitamente dal posto di lavoro, il 7 ottobre 2020, per assumere il pasto che avrebbe dovuto, invece, ivi consumare; mentre, durante un duplice controllo precedente, sarebbe risultato positivo all'alcol-test. Secondo il Tribunale, l'alcol-test non sarebbe attendibile e l'abuso di sostanze alcoliche non sarebbe dimostrabile. Residuava la condotta trasgressiva di allontanamento dal posto di lavoro, idonea a giustificare l'irrogazione di sanzione disciplinare, ancorché meno grave di quella inflitta.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30916/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato, quanto meno sotto il profilo della tipologia e della durata della sanzione. E' lo stesso giudice a quo che ammette, in chiusura di ordinanza, che, venuta meno la prova dell'abuso di sostanze alcoliche, la sanzione disciplinare avrebbe potuto - e quindi, in ogni caso, dovuto - essere diversa e meno grave. Non si giustifica in alcun modo, dunque, l'inerzia al riguardo del Tribunale di sorveglianza, posto che, allorché è irrogata la sanzione ordinamentale massima, il controllo giudiziale è esteso al merito dei provvedimento (art. 59, comma 6, lett.a, Ord. pen.), che comprende anche entità e proporzione della sanzione irrogata.

Parole chiave

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misura disciplinare attività fuori del servizio dell'impiegato statale provvedimento inerente al mercato del lavoro divieto di condurre lavoro esterno lavoro aggiuntivo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Massetti Luigi, nato a Montichiari il 20/07/1971 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del Tribunale di sorveglianza di Bresciai visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto il reclamo proposto dal detenuto Luigi Massetti avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni per la durata di dieci giorni. La sanzione era stata inflitta perché Massetti, lavorante in esterno ex art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), si sarebbe allontanato indebitamente dal posto di lavoro, il 7 ottobre 2020, per assumere il pasto che avrebbe dovuto, invece, ivi consumare; mentre, durante un duplice controllo precedente, sarebbe risultato positivo all'alcol-test. Secondo il Tribunale, l'alcol-test non sarebbe attendibile e l'abuso di sostanze alcoliche non sarebbe dimostrabile. Residuava la condotta trasgressiva di allontanamento dal posto di lavoro, idonea a giustificare l'irrogazione di sanzione disciplinare, ancorché meno grave di quella inflitta.

2. Ricorre l'interessato per cassazione, con il patrocinio del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. L'allontanamento dal posto di lavoro sarebbe avvenuto al solo fine di approvvigionarsi del pasto, regolarmente consumato sul posto stesso, e tale comportamento non sarebbe stato vietato. Massetti aveva inoltro proposto reclamo al medesimo Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento di revoca del lavoro esterno, adottato per le medesime trasgressioni qui in esame; questa Corte aveva annullato la decisione che dichiarava il reclamo inammissibile e il relativo giudizio pendeva tuttora in sede di rinvio. In ogni caso, il ridimensionamento degli addebiti avrebbe dovuto indurre il Tribunale, nel procedimento odierno, a censurare quanto meno l'entità della sanzione, divenuta sproporzionata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, quanto meno sotto il profilo della tipologia e della durata della sanzione. E' lo stesso giudice a quo che ammette, in chiusura di ordinanza, che, venuta meno la prova dell'abuso di sostanze alcoliche, la sanzione disciplinare avrebbe potuto - e quindi, in ogni caso, dovuto - essere diversa e meno grave. Non si giustifica in alcun modo, dunque, l'inerzia al riguardo del Tribunale di sorveglianza, posto che, allorché è irrogata la sanzione ordinamentale massima, il controllo giudiziale è esteso al merito dei provvedimento (art. 59, comma 6, lett.a, Ord. pen.), che comprende anche entità e proporzione della sanzione irrogata.

Se tali requisiti non sono rispettati, il giudice di sorveglianza deve intervenire, 2. Questa Corte inoltre, con la sentenza n. 21546 del 27 aprile 2021, depositata il 1° giugno 2021, ha effettivamente pronunciato l'annullamento con rinvio della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, che l'interessato aveva già proposto riguardo alla revoca del lavoro esterno, basata sull'esistenza, e non scusabilità, delle medesime trasgressioni. Di tale parallelo giudizio l'ordinanza impugnata non fa menzione. Stante i profili di stretta connessione delle due vicende giudiziarie, l'annullamento con rinvio, che si viene a disporre, sarà pertanto l'occasione per una complessiva rimeditazione del caso, in modo da assicurare il coordinamento e la coerenza delle rispettive decisioni.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorvegl