Cassation court dismisses appeal against refusal of compliance order due to mismatched prison facility and judge identity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Giuseppe Guarino's appeal against a supervision judge's order declaring his compliance request inadmissible. Guarino argued that a 2015 order granting extended family visitation rights was not executed after his transfer to a different prison, yet the judge refused to enforce it. The court ruled that the compliance procedure requires strict identity matching between the supervising judge and the specific prison facility where the order was issued, preventing cross-facility enforcement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen.; The compliance procedure under Article 35-bis of the Prison Order presupposes non-execution of a specific judicial decision by the prison administration at the exact facility and before the exact judge who issued it, rendering the action inadmissible when the facts concern a different institution or a different supervising authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GUARINO GIUSEPPE nato a Siracusa il 14/06/1983, avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Torino in data 18/07/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA; lette le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 18 luglio 2019 il Magistrato di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso in ottemperanza promosso, ai sensi dell'art.35- bis Ord. pen., da Giuseppe Guarino (ristretto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. presso la Casa di reclusione di Milano Opera) con riferimento alla ordinanza in data 29 gennaio 2015 del medesimo Magistrato di sorveglianza, il quale aveva dichiarato il diritto del medesimo detenuto a fruire (ancorché sottoposto allo speciale regime sopra indicato), in alternativa al colloquio mensile di un'ora con i famigliari, del prolungamento del colloquio successivo per due ore alle condizioni previste dall'art.37, comma 10, d.P.R. n.230/2000. 1.1.In particolare il Magistrato di sorveglianza ha notato che il provvedimento del 29 gennaio 2015 era stato emesso allorquando il Guarino si trovava ristretto presso la casa circondariale di Cuneo e che, pertanto, non poteva procedersi a valutare l'ottemperanza della Casa di reclusione di Milano Opera rispetto al reclamo giurisdizionale perché deciso nei confronti del primo istituto di detenzione.
2. Avverso il predetto provvedimento Giuseppe Guarino propone, mediante il difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. pro:. pen. 2.1. Con il primo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., per violazione di legge con riferimento agli artt,. 35-bis Ord. pen., comma 5, e 12 delle preleggi. 2.2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, a norma dell'art.606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 37, comma 10, d.P.R. n.230/2000 e 12 delle preleggi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte osserva che il ricorso è infondato e che, pertanto, deve essere respinto come già avvenuto in fattispecie analoga riguardante, tra l'altro, il medesimo detenuto (Cass. Sez.1, Sentenza n.26071/2018).
2. Il Guarino sostiene che, dopo il suo trasferimento nella Casa di reclusione di Milano Opera, non è stata data esecuzione alla sopra indicata ordinanza del 29 gennaio 2015 e pertanto ha agito per l'ottemperanza allo stesso, ex art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen.2.1. Il Magistrato di sorveglianza ha osservato che non sussiste la possibilità per il detenuto di chiedere (e per il giudice di disporre) l'ottemperanza del succitato provvedimento del 29 gennaio 2015 riguardante un diverso istituto penitenziario (la Casa circondariale di Cuneo, ove all'epoca si trovava ristretto il Guarino) e dunque rivolto al personale ivi operante, mentre la situazione attualmente dedotta riguarda il personale della Casa di reclusione di Milano Opera.
Elemento imprescindibile per attivare l'ottemperanza è infatti costituito dall'identità del magistrato di sorveglianza e dell'istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto, in quanto gli effetti della pronuncia emessa ex art. 35-bis Ord. pen. sono limitati alle parti di quel procedimento e non possono essere estensibili alla situazione determinatasi per il detenuto in altra sede detentiva. Il ragionamento svolto dal Magistrato di sorveglianza di Torino per addivenire all'immediata rilevazione dell'inammissibilità dell'azione in ottemperanza ad una sua ordinanza esperita dal Guarino, ma con riferimento a situazione di fatto relativa (non più alla Casa circondariale di Cuneo, bensì alla Casa di reclusione di Milano Opera) è corretto e sfugge pertanto alle censure sollevate dal ricorrente. 2.2.
Questa Corte ha più volte condivisibilnnente affermato che il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014,) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/5/2017, Attanasio, n. m.;
Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, Rv. 270996). 2.3.Con riferimento al caso in esame si osserva che non è ammissibile la generalizzata ottemperanza, con effetti di natura "obliqua", del provvedimento reso per situazioni territoriali e sostanziali oggettivamente distinte da quella delibata, come d'altronde conferma il rilievo che il giudice funzionalmente competente (ex art. 35-bis, comma 5, cit.) a disporre l'ottemperanza è quello che ha emesso il provvedimento ineseguito. Pertanto il Magistrato di sorveglianza adito ha fondatamente rilevato l'inammissibilità dell'istanza del Guarino.
3. Il ricorso deve quindi essere respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento