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Sentenza — n. 30901/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court sentence regarding aggravated circumstances and sentencing continuation, remanding for new trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's conviction for theft and attempted burglary, remanding the case for a new trial on specific sentencing issues. The appellant argued for a suspended sentence based on his lack of recent criminal activity and family life, while the lower court rejected this due to strong circumstantial evidence. The supreme court found the lower court's reasoning incongruous regarding three specific grounds: the application of an aggravating circumstance, the denial of generic mitigating factors, and the refusal to continue the sentence with another conviction.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 625 n. 2 c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 81 c.p.: The Court of Cassation must annul a judgment if the reasoning is incongruous with the grounds of appeal, specifically regarding the application of aggravating circumstances, the assessment of generic mitigating factors, and the decision to continue the sentence with another conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
circostanza aggravante circostanze attenuanti continuazione con altra sentenza vizio di motivazione messa alla prova giudizio abbreviato rinvio per nuovo giudizio indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 168-bis cod. pen.
vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla non applicabilità dell'istituto della messa alla prova, nonché violazione di legge nell'interpretazione e applicazione dell'art. 168-bis cod. pen. e 464 -quater cod.
Art. 464-quater cod. proc. pen.
Art. 438, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 442 cod. proc. pen.
Art. 63 cod. proc. pen.
Art. 350 cod. proc. pen.
- alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod.
Art. 199 cod. proc. pen.
sull'affermata utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato ai Carabinieri in data 28 febbraio 2014, poiché auto-indizianti, e delle sommarie informazioni testimoniali rese dal padre dell'imputato senza l'avviso prescritto dalla legge ai sensi dell'art. 199 cod.
Art. 624-bis cod. pen.
O La Corte di appello di Firenze, nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento di una precedente r decisione d Ila Quinta sezione penale di questa Corte sull'erronea esclusione del reato di cui all'art. 624-bis cod.
Art. 625 n. 2 cod. pen.
l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen. sul danneggiamento della porta all'altezza della serratura, come descritto dalla persona offesa.
Art. 62-bis cod. pen.
l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 62-bis cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 81, comma 2 cod. pen.
l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 81, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARTOLINI MASSIMILIANO nato a FIGLINE VALDARNO il 14/03/1978 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità de ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provedimntp impu nato, la Corte di appello di Firenze condannava l'imputato Francesco BErtolini per artt. 624-bisve 625 n. 2 cod. pen. O La Corte di appello di Firenze, nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento di una precedente r decisione d Ila Quinta sezione penale di questa Corte sull'erronea esclusione del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. dal novero dei reati che ammettono la messa alla prova con sospensione del processo, confermava la sentenza di primo grado, emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna di Bartolini alla pena di anni due anni di reclusione e 140 ,euro di multa, rigettando l'istanza di messa alla prova per la capacità a delinquere desunta da plurime omogenee e temporalmente prossime condannee dalla rapida collocazione della refurtiva, per i ritenuti collegamenti con uno o più ricettatori e O'ostinata negazione della propria responsabilità, nonostante le immagini delle telecamere l'avessero ritratto mentre usciva dal palazzo della ' t persona offesa con una fodera per divani - riconosciuta dal proprietario - avvolgente un grosso oggetto (verosimilmente il televisore visto dal padre dell'imputato presso la propria abitazione), tutte circostanze ritenute significative di prognosi infausta quanto all'astensione dal commettere reati.

2. Francesco Nrtolini ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

d) ed e) cod. proc. pen. vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla non applicabilità dell'istituto della messa alla prova, nonché violazione di legge nell'interpretazione e applicazione dell'art. 168-bis cod. pen. e 464 -quater cod. proc. pen. poiché gli elementi fondanti la motivazione del rigetto sarebbero insussistenti e l'imputato non commetteva reati dal 2014, avendo nel frattempo avuto tre figli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell"art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione in relazione agli artt. 438, comma 5, 442, 63 e 350 cod. proc. pen. sull'affermata utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato ai Carabinieri in data 28 febbraio 2014, poiché auto-indizianti, e delle sommarie informazioni testimoniali rese dal padre dell'imputato senza l'avviso prescritto dalla legge ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. sulla facoltà di astensione dei prossimi congiunti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione agli artt. 192, 530, commi 1 e 2, 533, comrna 1, cod. proc. pen. sul riconoscimento dell'imputato da parte del testimone e dei Carabinieri che hanno visionato un filmato di una telecamera di sorveglianza che non sarebbero sufficienti a superare il "ragionevole dubbio". 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen. sul danneggiamento della porta all'altezza della serratura, come descritto dalla persona offesa. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'ad:. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 62-bis cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Con il sesto e ultimo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, nonché omissione, carenza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. sulla mancata applicazione della richiesta di continuazione con altra sentenza di condanna del Tribunale di Perugia per reato omologo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto è parzialmente fondato rispetto agli ultimi tre motivi.

2. Il primo motivo, tendente a rivalutare la decisione di non concedere la messa alla prova all'imputato, deve considerarsi inammissibile , poiché tendente a far rivalutare la decisione, corretta e motivata con giurisprudenza condivisibile in maniera logica, congrua e immune da vizi, con l'evidenziazione di .plurimi elementi dimostrativi 11E1125=22E=1:112Mar.a= dell'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

3. Il secondo motivo, sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni auto-indizianti dell'imputato e del padre in assenza dei prescritti avvisi di legge, considerata la condanna di primo grado intervenuta a seguito di giudizio abbreviato, esso è da ritenersi ugualmente inammissibile perché, ove "si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, ll'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011).

In particolare, per le dichiarazioni rese dall'imputato prima di essere indagato, va ricordato che "sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senz:a alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 4 , n. 2124 del 27/10/2020, Minauro, Rv. 280242).

Rispetto alle dichiarazioni Àq del padre dell'imputato, oltre a non risultare che sia stata formulata la relativa eccezione con l'appello (Sez. 3, n. 21274 del 16/01/2018, S., Rv. 273219), appare opportuno ricordare che "in tema di giudizio abbreviato, sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal prossimo congiunto nel corso delle indagini preliminari, ancorché viziate da nullità in relazione all'omesso avviso della facoltà di astensione, in quanto trattasi di nullità relativa e, con la scelta del rito, l'imputato ha acconsentito all'utilizzazione di tutti gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero ed inseriti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 54427 del 30/03/2016, Lo Giudice, Rv. 268649;

Sez. 2, n. 34521 del 05/05/2009, M, Rv. 245228; Sez. 1, n. 19152 del 19/03/2009, Pg in proc. Patitucci, Rv. 243574).

4. Il terzo motivo, sul "ragionevole dubbio" ritenuto sussistente rispetto al riconoscimento dell'imputato /D • en o e imou a o da parte del testimone e dei Carabinieri che hanno visionato un filmato di una telecamera di sorveglianza, deve considerarsi inammissibile poiché generico e manifestamente infondato. Va considerato, infatti che "in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana" (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02).

La sentenza impugnata ha correttamente applicato detto principio di diritto, avendo fondato la propria decisione su una pluralità di elementi (la testimonianza della vicina di casa, le dichiarazioni auto-indizianti, la chiamata in correità del concorrente nel reato e l'esito positivo della perquisizione), che, anche in assenza di quelli qui contestati in modo aspecifico,senza considerare gli ulteriori riportati in sentenza, sarebbero sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità.

5. Per i residui motivi, dal quarto al sesto, sul vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n. 2 cod. pen. in relazione al danneggiamento della porta all'altezza della serratura, come descritto dalla persona offesa, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in relazione all'art. 81, cornma 2, cod. pen. sulla mancata applicazione della richiesta di continuazione con altra sentenza di condanna del Tribunale di Perugia per reato omologo nella sentenza impugnata, in effetti, non si rinviene un'adeguata motivazione, né si richiama per implicito quella della sentenza annullata che ha ritenuto assorbiti gli altri motivi diversi dalla mancata ammissione alla messa alla prova.

6. In definitiva, deve ritenersi che, per quanto da ultimo evidenziato, la motivazione sviluppata dalla Corte d'appello di Firenze sia incongrua rispetto alle doglianze esposte con gli ultimi tre motivi di ricorso, mentre devono essere rigettati gli altri motivi di ricorso.

7. Per queste ragioni, la sentenza va annullata, limitatamente alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri., alle circostanze attenuanti generiche e al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Rigetto nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limil:atamente alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., alle circostanze attenuanti -f€1 uh' generiche e al diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altira sezione della Corte d'appello d