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Sentenza — n. 30776/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30776/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'impugnazione non tiene conto della funzione della norma incriminatrice prevista dall'art. 512-bis cod. pen. e dei presupposti richiesti perché sia integrata la fattispecie penalmente rilevante. Il primo aspetto che va considerato, infatti, è l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, corrispondente alla repressione delle condotte finalizzate all'elusione delle "disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando", attuate sottraendo beni e utilità, riferibili all'agente, alle misure ablative (in essere o future) previste in quelle discipline, mediante il ricorso a meccanismi, negoziali o anche meramente fattuali, idonei a rappresentare l'apparente titolarità in capo a terzi di quei beni e di quelle utilità (funzione corrispondente all' «obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità»:

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 512-bis cod. pen, art. 273 comma 2 cod. proc. pen, art. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 30776/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Lobello Antonio e, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Vincenzo De Caro e Saverio Loiero, deduce quanto segue. I motivi di ricorso sono riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att., nei termini strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo si lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all'art. 416 bis.1 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari aveva trattato sinteticamente la sussistenza dell'aggravante ritenendola limitata alla vicenda del 2007 e ritenendo che per le intestazioni del 2014 e del 2019 essa non fosse provata.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa inchiesta per frode fiscale falsificazione di valori di bollo ufficiali flussi finanziari illeciti riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod.
art. 512-bis cod. pen
I rapporti con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta inducevano a ritenere concretizzatosi il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., il cui fine si consolidava dopo l'emissione delle interdittive antimafia.
art. 273 comma 2 cod. proc. pen
Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 273 comma 2 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
Con il sesto motivo si lamenta la mancanza di una valutazione individualizzata, con la contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOBELLO ANTONIO nato a SIMERI CRICHI il 01/03/1949 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS Il PG conclude chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'avvocato LOIERO SAVERIO del foro di CATANZARO in difesa di: LOBELLO ANTONIO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E presente l'avvocato CUGINI LANFRANCO in sostituzione dell'avvocato DE CARO VINCENZO del foro di CATANZARO in difesa di: LOBELLO ANTONIO, come da delega depositata in udienza, che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame nei confronti di Antonio Lobello, confermando la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari, relativamente ai reati di cui ai nn., 2, 3, 4, 7 e 10 della provvisoria imputazione. La contestazione è relativa al trasferimento fraudolento di valori, ai delitti di autoriciclaggio, estorsione e favoreggiamento reale. I delitti, nella ricostruzione dell'Accusa, risultano commessi nell'esercizio dell'attività societaria, da parte dei fratelli Lobello, che hanno impartito direttive riguardanti la gestione delle società, come documentato dalle stesse intercettazioni telefoniche.

In sede di interrogatorio Lobello, si è osservato, non aveva mai messo in discussione la fittizietà delle operazioni di intestazione, quanto la preordinazione alla elusione delle misure di prevenzione. Tra le fittizie intestazioni assumeva rilevanza, innanzitutto, quella relativa alla Strade Sicure s.r.l. Essa era contestata al capo 2 e la società era stata costituita nel 2007 ed era stata intestata a Garcea Pietro; nel 2014 era passata a Rotella Giuseppe, con allargamento sociale e nel 2019 a Garcea Caterina. La compartecipazione di Antonio Lobello, all'epoca della costituzione societaria, era dimostrata dal fatto che costui era in rapporto con il clan Mazzagatti di Oppido Mamertina, i cui aderenti, in una specifica congiuntura, manifestavano soddisfazione per il rilascio alle imprese di Lobello, della certificazione antimafia.

Era chiara la conversazione intercorsa tra Mazzagatti Pasquale e Giuseppe che esprimevano congratulazioni verso Antonio Lobello, per aver ottenuto le certificazioni anzidette. La necessità di costituire la Strade Sud s.r.l. era legata ad una iniziativa di Antonio Lobello per le difficoltà che si stavano incontrando proprio per ottenere le certificazioni antimafia. La Strade Sud s.r.I., dopo la sua costituzione, era diventata cessionaria di rami d'azienda di altre società dei Lobello. D'altro canto Antonio e Daniele Lobello erano delegati a operare sui conti della Strade Sud s.r.I.; la stessa allocazione della sede societaria era in un luogo ove era posizionata l'insegna "Lobello".

Diversi erano gli indicatori che facevano ritenere esistente le fittizie intestazioni e tra essi rilevava il particolare della lamentela di uno dei fittizi intestatari che sottolineava di non aver ricevuto da Antonio Lobello lo stipendio, oltre al fatto che gli ordini effettuati da Lobello Antonio erano fatturati alla Strade Sud s.r.l. Lobello Antonio aveva, poi, commentato più volte nel corso di un'intercettazione gli esiti del procedimento amministrativo relativo all'annullamento dell'interdittiva antimafia applicata nell'anno 2016 alla Strade Sud s.r.l.

Quanto all'intestazione fittizia della Trivellazioni Speciali s.r.l. emergeva la partecipazione all'operazione anche del ricorrente. La sede sociale coincideva con quella dell'impresa individuale omonima della ditta di Antonio Lobello, che era intestata a Rotella Domenico ed era stata costituita nel 2009. La società, unica a non essere colpita da interdittiva antimafia, era al centro di movimentazioni di denaro ed era indicata come catalizzatrice di provvista; Antonio Lobello era il soggetto delegato a operare sui conti correnti (capo 3). Con riferimento alla contestazione ulteriore (capo 4) relativa al Consorzio stabile Zeus era stato nominato Francesco Iiritano come presidente, già dipendente dei Lobello e ciò era avvenuto dopo l'emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della Cantieri edili.

Da ciò l'uscita di Antonio Lobello dalla struttura societaria. Quanto alla Marina cafè s.r.l. (capo 5) era stato un mero errore materiale l'omessa indicazione in dispositivo della società. I gravi indizi della compartecipazione all'intestazione della società alla fittizia intestataria Vigliarolo Anna Rita si ricavavano: -dal fatto che la partita Iva era stata aperta da Antonio Lobello; -dalla circostanza che la provvista iniziale derivava dai conti dei Lobello; -dal particolare che dalle casse del bar erano prelevate le somme necessarie da parte dei Lobello.

Per il Consorzio Stabile Genesi (capo 7) la contestazione riguardava l'epoca successiva all'uscita della Strade Sicure da esso (dopo l'interdittiva antimafia). Lobello Antonio era titolare della smart card per la firma digitale del Consorzio, dato ininfluente per la difesa, perché non aveva mai utilizzato i suoi poteri rappresentativi. Emergevano, secondo il Tribunale della libertà, più elementi che davano conto del timore dei Lobello di essere attinti da misure di prevenzione. In particolare, Lobello Giuseppe aveva avuto rapporti con Grande Aracri Nicolino, boss di `ndrangheta, cui si era rivolto il primo dopo l'incendio di una betoniera.

Ancora vi erano rapporti con i Mazzagatti, altra famiglia di 'ndrangheta, con il clan Arena di Isola Capo Rizzuto e supportavano quelle indicazioni le dichiarazioni dei collaboratori, Santo Mirarchi, Pulice Gennaro, Dante Mannolo oltre alla collaboratrice Cerminara. La finalità delle operazioni, di favorire i clan di 'ndrangheta, si ricavava dalle interdittive antimafia, dal rigetto della richiesta di cui all'art. 34-bis D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, oltre che dalle motivazioni del Consiglio di Stato nel mese di gennaio 2020, nel giudizio che riguardava il contenzioso giudiziario sulla interdittiva antimafia, emessa nei confronti della Strade Sicure s.r.I..

I rapporti con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta inducevano a ritenere concretizzatosi il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen., il cui fine si consolidava dopo l'emissione delle interdittive antimafia. I Lobello, osserva il Tribunale del riesanne, erano consapevoli dei rapporti con la criminalità organizzata e temevano, per detta ragione di essere destinatari di misure di prevenzione. La famiglia, a giudizio del Tribunale, aveva continuato a intrattenere rapporti con la criminalità 'ndranghetista, ed era consapevole della caratura e dello spessore dei personaggi con cui si interfacciava.

Invero, dopo le interdittive antimafia del 2016, erano avviate le modifiche societarie, intervenendo sulle imprese nei consorzi e legandole a soggetti vicini ai Lobello stessi. La difesa, poi, ha contestato il particolare secondo cui si sarebbe fatto collettivamente riferimento ai Lobello, attribuendo loro indistintamente le condotte, senza distinguere gli apporti partecipativi di ciascuno. Il riferimento, tuttavia, a tre soggetti era legato a diversi elementi. Il primo era collegato a una conversazione del 24/12/2018, durante la quale Giuseppe Lobello, parlando con la madre del licenziamento di alcuni dipendenti, evidenziava che non comandava da solo, ma in tre.

Il Tribunale ha, poi, esaminato la condotta di autoriciclaggio (capo 10) avente a oggetto la somma di 787.604,75 parte della maggior somma di 961.279,12 euro, proveniente da un pagamento della Orocarni s.r.l. alla Trivellazioni speciali. L'ordinanza impugnata ricostruisce i passaggi di provvista (fli. 11 e ss.), posti in essere per far rientrare i Lobello e per ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro movimentato.

2. Ricorre per cassazione Lobello Antonio e, con il ministero dei difensori di fiducia, avvocati Vincenzo De Caro e Saverio Loiero, deduce quanto segue. I motivi di ricorso sono riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att., nei termini strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo si lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all'art. 416 bis.1 cod. pen. Il Giudice per le indagini preliminari aveva trattato sinteticamente la sussistenza dell'aggravante ritenendola limitata alla vicenda del 2007 e ritenendo che per le intestazioni del 2014 e del 2019 essa non fosse provata.

Dalla lettura dell'ordinanza l'aggravante era stata esclusa per i capi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ciò era facile dedurre che per i capi 9 e 10 essa aggravante fosse rimasta invariata. Mentre per i capi 3-7 aveva una motivazione anche implicita, per i capi 9 e 10 sui fatti di riciclaggio e autoriciclaggio non vi era affatto motivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capi 2, 3 e 4). Si legge che i Lobello avevano collegamenti con la 'ndrangheta e ciò li aveva indotti a costituire nuove società, con intestazione delle quote ad altri soggetti, pur mantenendo la gestione delle compagini.

La motivazione del Tribunale della libertà era contraddittoria. Si era ritenuto che l'annualità che costituiva lo spartiacque per le fittizie intestazioni di cui all'art. 512-bis cod. pen. fosse il 2016. La vicenda riguardante la società Strade sicure era emblematica. La contestazione era formulata in relazione ad una fattispecie (art. 512-bis cod. pen.) commessa, si leggeva, in Catanzaro il 27/11/2007, il 23/4/2014, il 27/2/2019 e il 30/5/2019. Essa era stata costituita circa nove anni prima della notifica dell'interdittiva antimafia, con intestazione delle quote al socio unico e amministratore Pietro Garcea e ciò travolgeva il ragionamento a fondamento del capo 2.

Quanto al capo 3 la nomina del procuratore generale — 29.1.2015- e la cessione delle quote a Rotella Domenico (6/6/2009) erano avvenute, ancora una volta, prima della notifica dell'interdittiva antimafia. Del resto, l'ampliamento dell'oggetto sociale (del 9/6/2016) era un atto di gestione e non di cessione delle quote societarie ed era avvenuto prima del 2016, epoca individuata come "spartiacque" dal Tribunale del riesame. Sul capo 4 il Consorzio Zeus era stato costituito il 31/3/2015 e, ancora una volta, prima della notifica dell'interdittiva.

In realtà pur riferito al 2/2/2017 il fatto si collocava il 31/3/2015 quando era stato nominato presidente, Iiritano Francesco, dipendente dei Lobello. In realtà le dimissioni dal Consorzio erano atto doveroso dopo l'interdittiva antimafia nei confronti della Cantieri Edili s.r.l. e ciò comportava la relativa uscita dalla struttura societaria con recesso anche di Lobello.La motivazione per i capi 2, 3 e 4 era, pertanto, retta da un ragionamento contraddittorio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 273 comma 2 cod. proc. pen. essendo stata emessa la misura su fatti estinti per prescrizione.

I reati erano stati commessi nel 2007, nel 2009 e nel 2015. 2.4. Con il quarto motivo si censura l'omessa motivazione in ordine alla violazione degli artt. 648-bis e 648-ter 1 cod. pen. e la mancanza di gravità indiziaria. Nessuno degli indagati aveva subito mai alcuna misura di prevenzione alla data di esecuzione della misura cautelare. Il ricorrente ritiene che la semplice interdittiva antimafia non possa essere considerata elemento idoneo a far sorgere il fondato timore di una misura di prevenzione. Del resto, tutte le operazioni erano state costituite prima della notifica dell'interdittiva.

Quanto ai fatti di riciclaggio e autoriciclaggio il provvedimento impugnato si era limitato a riportare date e movimentazioni di denaro come se ciò solo fosse sufficiente a integrare i reati. L'ordinanza impugnata non aveva considerato che i trasferimenti della provvista erano avvenuti con mezzi tracciabili, ipotesi che confliggeva con la contestazione mossa al ricorrente, risultando la condotta integralmente ricostruibile. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, di inquinamento delle prove e all'intervenuto sequestro preventivo.

La misura cautelare era stata motivata evidenziando che la libera disponibilità delle società avrebbe potuto incrementare il pericolo di reiterazione. Non si era considerata, tuttavia, la sottrazione della disponibilità delle società e della documentazione contabile, che incideva su detta conclusione elidendo quel rischio. Il Tribunale aveva omesso ogni motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta la mancanza di una valutazione individualizzata, con la contestazione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ad uno solo dei Lobello e con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. nei confronti di Lobello Daniele e il rigetto nei suoi confronti della misura per il capo 10.

La valutazione era stata operata in maniera generalizzata e non individualizzata con la conseguenza che per Lobello Antonio mancava una valutazione sul delitto di cui all'art. 512-bis e su quello di riciclaggio e autoriciclaggio. Costui era estraneo alle vicende della gestione societaria sin dal 2013 epoca in cui aveva subito una ischemia cerebrale. La stessa considerazione della mancanza di una valutazione specifica era da operare per le esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. L'impugnazione non tiene conto della funzione della norma incriminatrice prevista dall'art. 512-bis cod. pen. e dei presupposti richiesti perché sia integrata la fattispecie penalmente rilevante. Il primo aspetto che va considerato, infatti, è l'obiettivo perseguito dal legislatore con l'introduzione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, corrispondente alla repressione delle condotte finalizzate all'elusione delle "disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando", attuate sottraendo beni e utilità, riferibili all'agente, alle misure ablative (in essere o future) previste in quelle discipline, mediante il ricorso a meccanismi, negoziali o anche meramente fattuali, idonei a rappresentare l'apparente titolarità in capo a terzi di quei beni e di quelle utilità (funzione corrispondente all' «obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità»:

Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, D. B., Rv. 276669). La struttura del reato, pertanto, richiede l'individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità che abbiano formato oggetto degli atti giuridici o delle condotte che ne hanno consentito la fittizia intestazione a soggetti diversi dal titolare reale; inoltre, dovrà esser successivamente accertato che quei beni, quel denaro e quelle utilità siano suscettibili, per le condizioni soggettive del titolare reale, di formare oggetto di provvedimenti ablativi secondo la disciplina della misure di prevenzione.

Ove le condotte di intestazione fraudolenta abbiano ad oggetto beni individuati, che risultino - sulla scorta di elementi di prova - fittiziamente intestati a terzi, ma nella sostanziale disponibilità del soggetto chiamato a rispondere del reato, diviene quindi necessario acquisire la prova che il bene sia stato acquistato con risorse economiche o finanziarie riferibili al titolare reale. Per tale motivo è stato più volte affermato il principio che non ritiene sufficiente, per l'integrazione del reato «l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419;

Sez. 6, n. 5231 del 12/01/2018, Polverino, Rv. 272128; Sez. 6, n. 13938 del 17/03/2005, D'Amora, Rv. 231239). Il fenomeno considerato può trovare realizzazione non solo attraverso il trasferimento di beni singolarmente individuati, ma anche mediante la costituzione o il trasferimento di attività d'impresa, eventualmente riferibili a persone giuridiche, così come ipotizzato nella vicenda oggetto della decisione del Tribunale. Anche in questa ipotesi, dovrà essere individuata la fonte delle risorse destinate all'acquisto di quote societarie ovvero di quelle impiegate per i conferimenti - in denaro o in natura - necessari alla costituzione della società (sicché « in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene, da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto e la finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione»:

Sez. 1, n. 42530 del 13/06/2018, Iacoviello, Rv. 274024). Il trasferimento delle quote già esistenti, così come la costituzione ex novo di una società, non modifica il presupposto richiesto dalla norma. 1.2. La motivazione del provvedimento impugnato ha analizzato il compendio a disposizione rilevando che per le tre società, in relazione alle quali era stata formulata la contestazione di cui all'art 512-bis cod. pen., le operazioni di trasferimento si fossero protratte fino al 30/5/2019 e al 9/6/2016, epoca in cui era stato operato l'ampliamento dell'oggetto sociale, atto, si afferma in ricorso, di gestione e non di cessione delle quote societarie.

Quanto all'operazione sul Consorzio in data 2/2/2017 essa era un'iniziativa che derivava dall'interdittiva nei confronti della Cantieri edili s.r.l. e, dunque, era un'operazione doverosa. Il provvedimento impugnato, contrariamente spiega le modalità di cessione delle quote, chiarendo come la società, costituita nel 2007 fosse stata intestata, nel 2014, a Giuseppe Rotella e nel 2019, a Garcea Caterina. Il ruolo di Antonio Lobello era sviluppato (cfr fl.

3) alla luce di quanto già indicatoteementi che attestavano come egli fosse dominus delle attività di fittizia intestazione e della gestione societaria della Strade Sud s.r.l. Egualmente la motivazione risulta coerente per la società Trivellazioni speciali s.r.I., costituita nel 2009 e attribuita fittiziamente a Domenico Rotella con nomina di Daniele Lobello nel 2015 in qualità di procuratore generale della società e con allargamento dei poteri in capo a Rotella. Sull'attività del Consorzio stabile Zeus la contestazione si è osservato di Iiritano, come presidente, era divenuto ruolo operativo solo nel 2017, all'esito della emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della Cantieri edili s.r.l. gli interessi economici, sino al 2017, avevano fatto riferimento e messo capo ad Antonio Lobello.

Dopo gli eventi della Cantieri edili, Lobello si era dimesso e ciò perché la società di cui era legale rappresentante era stata destinataria dell'interdittiva. La motivazione è, dunque, adeguata e durante l'interrogatorio di garanzia Antonio Lobello non ha messo in discussione il dato di fittizietà delle intestazioni societarie e si è, piuttosto, lamentato del profilo soggettivo relativo alla preordinazione delle operazioni di fittizia intestazione alla elusione delle disposizioni di legge in materia di misura di prevenzione patrimoniale. Quanto al terzo motivo, relativo alla impossibilità di applicare misure cautelari in presenza di una causa di estinzione del reato, si intende come abbia già operato questo tipo di scrutinio il Giudice per le indagini preliminari e il ricorso sul punto risulta generico e aspecifico.

Non si indicano, invero, elementi concreti né dati che possano dare conto della prescrizione, inducendo ad una specificazione del ragionamento e della ragione posta a fondamento della doglianza. Quanto alle contestazioni di riciclaggio, reimpiego e auto-riciclaggio l'operazione ha ad oggetto il trasferimento di una somma di denaro pari ad euro 787.604,75 euro parte di 961.279,12 euro proveniente dalla società Orocarni s.p.a. alla Trivellazioni speciali s.r.l. La somma era prelevata con assegni ed era versata su un conto di transito del Consorzio stesso e poi alla Trivellazioni s.r.l. che provvedeva a fare una serie di bonifici a favore di altre società del gruppo Lobello.

Questa sequenza di operazioni, ha ritenuto il Tribunale, contribuiva ad ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro. Lamenta la difesa che la tracciabilità di ogni operazione, avvenuta attraverso assegni e relativi bonifici, escludeva ogni possibile finalità elusiva. Il ragionamento posto a fondamento del provvedimento impugnato è corretto e non può escludersi che la sequenza di bonifici e di operazioni, pur connotate da tracciabilità, segnasse un'iniziativa finalizzata ad eludere l'individuazione della provenienza illecita del denaro utilizzato.

Invero, basta qui ribadire, uniformemente a quanto ritenuto dal provvedimento impugnato, che il denaro trasferito da un conto corrente all'altro transitava su altri conti di società, comunque riferibili ai Lobello, con lo scopo di ostacolarne la provenienza. Né la singola natura dell'operazione posta in essere è di per sé tale da escludere la ritenuta finalità elusiva, alla luce della possibile individuazione della provenienza e della relativa tracciabilità dello spostamento. Basta qui annotare che le norme richiedono che attraverso l'operazione si renda maggiormente difficoltosa l'individuazione del tipo di operazione.

La maggiore difficoltà si caratterizza per la necessità di accertamenti non realizzabili ictu °cui/ e che devono essere compiuti attraverso l'incrocio di dati e poste che caratterizzano lo spostamento di provvista sui conti di transito e su quello finale (nella specie della Trivellazioni). -nvt, 9) Si leg~reg~ento ›f9igmbsato che l'avvenuta identificazione delle operazioni di dissimulazione del denaro o del bene illecito, frutto della consumazione del delitto presupposto, escludano la punibilità della condotta, perché prive di concreta capacità decettiva.

Una interpretazione di tal fatta finirebbe per escludere la punibilità di qualsiasi condotta, per il solo fatto di una successiva ricostruzione con la conseguenza di un'irrazionale applicazione dell'art 648-terl cod. pen. In tema di autoriciclaggio, la condotta dissimulatoria deve essere successiva al perfezionamento del delitto presupposto e, pertanto, non può coincidere con quella costituente elemento materiale di tale reato, in quanto ciò determinerebbe una sua duplice rilevanza. (Sez. 2, nr.7074 del 27/01/2021, P.M.T. De Campo Marcello) e la decisione che incentra la condotta sull'immissione nel mercato dei beni provento di furto mediante vendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività che trasforma i beni in denaro e produce reddito, così dissimulando l'origine illecita degli stessi e ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Sez. 2, nr 36180 del 14/09/2021, PMT C/ Zanotti Lorna, Rv. 281967;

Sez. 2 - nr. 16059 del 18/12/2019 (dep. 2020) Fabbri Fabio, Rv. 279407). In questa logica sono state richiamate le conversazioni tra i ragionieri Fulciniti e Pasquino, relative a movimentazioni da effettuare per far quadrare i conti. Quanto al tema cautelare sviluppato al quinto motivo di ricorso il Tribunale del riesame ha dato una slaiegazione adeguata all'aspetto segnalato nella doglianza e ha rcome Antonio Lobello e Daniele Lobello avessero dimostrato una propensione particolare alla devianza nell'esercizio dell'attività imprenditoriale. In questa logica si è ritenuto che entrambi possano continuare ad operare sul mercato avvalendosi della rete di benefici derivanti dalla contiguità alla criminalità mafiosa.

In questo senso il pericolo collegato all'esigenza probatoria, ha osservato il ricorrente, deve essere concreto e attuale, aspetto ritenuto nel provvedimento impugnato in termini generici e privi di concretezza. Contrariamente l'ordinanza impugnata risponde in maniera adeguata sul punto, spiegando che la penetrazione nel mercato economico- imprenditoriale si collega alla disponibilità delle altre società di cui Lobello dispone e alla stessa esistenza dei relativi patrimoni aziendali di gran lunga superiori a quelli dei soggetti di diritto attinti dalla cautela.

La critica svolta nel sesto motivo, ancora, è infondata. Si duole il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di compiere una analitica differenziazione tra le condotte poste in essere da ciascuno dei Lobello, procedendo ad un esame indifferenziato e non considerando che il ricorrente, oramai dal 2013, da quando aveva avuto problemi di salute, si era disinteressato della gestione imprenditoriale. Il Tribunale del riesame ha affrontato la questione e ha osservato come l'ipotesi adombrata dalla difesa, che Lobello Antonio avesse affidato tutto ai figli, trovava smentita negli atti del procedimento.

Emergeva che Antonio Lobello avesse continuato a svolgere, unitamente ai figli, attività legate alla gestione delle società di famiglia, avendo egli contribuito alle attività di trasferimento fittizio successive al 2013 e svolto attività di riciclaggio e reimpiego del denaro proveniente essenzialmente dalla Oro carni, confluito, in definitiva, sul conto della Trivellazioni speciali s.r.I., società che metteva capo al ricorrente. Anche per quanto concerne la lamentata mancanza dell'esame specifico del contributo dato ai fatti da parte di Antonio Lobello l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, x0 opera una analitica 1,Ja t vi b.JA ec,.2 selezione degli elementi che permettono di ~evidenziandone la valenza innanzitutto con riferimento ai delitti di trasferimento fittizio di cui all'alt 512-bis cod. pen. sulle condotte che avevano poi segnato l'andamento delle operazioni in favore della Trivellazioni speciali escludeva che valesse a fondare il profilo cautelare nei confronti di Antonio Lobello.

Né ha rilievo il particolare afferente alla mancata individuazione della titolarità dei conti della Trivellazini speciali in capo ad Antonio Lobello. L'operazione di riciclaggio e di reimpiego del denaro accreditato dalla Orocarni s.r.l. è stata individuata come un'operazione unitaria (cfr. fl. 11 e ss.). La Trivellazioni speciali, ricevuto il pagamento, eseguiva pagamenti nei confronti di diverse società direttamente o indirettamente riconducibili anche ad Antonio Lobello.In particolare si trattava della corresponsione, si ricava dall'impugnata ordinanza, del denaro nei confronti della Metalcantiere Lobello, Strade sud, Costruzioni Futura immobiliare s.r.I., Calbin s.r.I., cantieri Edili s.r.l.

Iniziativa 83 s.r.I., somme che pertanto rientravano nella disponibilità dei Lobello e di Antonio Lobello che risultava anche amministratore di esse. In questa logica l'anomalia delle operazioni bancarie era in funzione di ostacolare la provenienza delittuosa del denaro, da valutare ex ante senza che la ricostruzione successiva realizzasse una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva. Ciò posto il tribunale ha ritenuto che ricorresse la necessità di mantenere la misura del controllo domiciliare che consente di limitare adeguatamente l'iniziativa imprenditoriale e delittuosa, impedendo i contatti con soggetti terzi,