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Sentenza — n. 30774/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30774/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: SECK CHEICK MBACKE nato il 17/01/1993 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette ~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, Luigi Cuomo, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 168 cod. pen, art. 164 cod. pen, art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 30774/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Safranovych, rv 244398; Sez. 1, nr. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic Cristian, Rv. 280682). La disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 164 cod. pen., - secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, i.4, 2 cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. - può, invero, trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale ricusazione del pubblico ministero azione di rivocazione del sequestro azione di contestazione revisione della sentenza penale revoca della qualità di rifugiato

Disposizioni normative citate

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art. 168 cod. pen
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata nei confronti di Seck Cheick Mbacke, avendo costui riportato una seconda condanna nel periodo di sospensione della esecuzione della pena, ex art. 168 cod.
art. 164 cod. pen
La disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 164 cod.
art. 163 cod. pen
pen., - secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, i.4, 2 cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: SECK CHEICK MBACKE nato il 17/01/1993 avverso l'ordinanza del 23/12/2020 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette ~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, Luigi Cuomo, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTTO 1. Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata nei confronti di Seck Cheick Mbacke, avendo costui riportato una seconda condanna nel periodo di sospensione della esecuzione della pena, ex art. 168 cod. pen. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta avanzata dal P.M. sul presupposto che la data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale coincideva con il 9/10/2019, mentre il condannato aveva riportato altra condanna con sentenza del Tribunale di Torino, in data 22/9/2019, irrevocabile il 10/10/2019, per un reato commesso il 6/9/2019, in data anteriore al passaggio in giudicato della sentenza con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il Procuratore della Repubblica di Torino ricorre per cassazione e osserva che la decisione era inficiata dalla erronea indicazione che il reato era stato commesso il 6/9/2019, là dove esso era stato commesso il 6/9/2020 e, cioè, in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza con cui era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e, dunque, nel quinquennio dal suo passaggio in giudicato.

3. Il ricorso è fondato. Il nuovo reato risulta invero commesso in data successiva al giudicato sulla sentenza con cui è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena. Si tratta di fatti commessi il 6/9/2020 e giudicati con la sentenza del 22/9/2020, relativi a una condotta di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, per i quali è stata applicata la pena di mesi sei di reclusione. A nulla rileva la circostanza che il cumulo delle pene tra le due decisioni, poi, non supera i limiti edittali appartenendo al solo giudice della cognizione la discrezionalità di concedere o meno la sospensione condizionale, con la seconda decisione (Sez. 1 nr. 8465 del 27/1/2009,P.M. in proc.

Safranovych, rv 244398; Sez. 1, nr. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic Cristian, Rv. 280682). La disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 164 cod. pen., - secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, i.4, 2 cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. - può, invero, trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio.

Il che nel caso di specie non è avvenuto, poiché dalla sentenza, in atti, emessa il 22/9/2020 dal Tribunale di Torino risulta non concessa la sospensione condizionale della pena. Alla luce di quanto detto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per ogni e più approfondita verifica, da parte del Tribunale di Torino.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2021 Il