Sentenza — n. 30317/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Ragusa, con il provvedimento sopra indicato, ha fissato un nuovo termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui stata subordinata la sospensione condizionale della pena concessa a Ignazia Minardi e Alberto De Petro con sentenza divenuta irrevocabile il 25 giugno 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 cod. pen, art. 676 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30317/2022 — snpen · Corte di Cassazione: denunciano violazione del giudicato esecutivo relativo alla decisione sul medesimo termine intervenuta in data 4 aprile 2014.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MINARDI IGNAZIA nata a RAGUSA il 26/09/1966 DE PETRO ALBERTO nato a COMISO il 30/04/1964 avverso l'ordinanza del 28/12/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ragusa, con il provvedimento sopra indicato, ha fissato un nuovo termine per l'adempimento dell'obbligo di demolizione delle opere abusive cui stata subordinata la sospensione condizionale della pena concessa a Ignazia Minardi e Alberto De Petro con sentenza divenuta irrevocabile il 25 giugno 2012.
2. Propongono ricorso per cassazione Ignazia Minardi e Alberto De Petro, tramite il comune difensore:
1) eccepiscono la nullità della decisione per essere stata adottata senza l'instaurazione del contraddittorio al di fuori dei casi consentiti;
2) lamentano l'omissione della dichiarazione di estinzione della pena ai sensi dell'art. 173 cod. pen.;
3) denunciano violazione del giudicato esecutivo relativo alla decisione sul medesimo termine intervenuta in data 4 aprile 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. L'art. 665, cod. proc. pen. detta le regole per lo svolgimento del procedimento di esecuzione, prevendendo, al comma 3, la fissazione dell'udienza in camera di consiglio previo avviso alle parti e ai difensori, nonché la celebrazione di tale udienza con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'art. 676 cod. proc. pen. e altre specifiche disposizioni, in deroga alla regola generale di cui sopra, prevedono che in certe materie si proceda invece senza formalità e dunque senza le garanzie dell'instaurazione del contraddittorio. La mancanza dell'instaurazione del contraddittorio al di fuori dei casi consentiti comporta la nullità assoluta della decisione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (fra le altre, Sez. 1, n. 22282 del 23/6/2020, Rv. 279452).
3. Nella specie il giudice dell'esecuzione, provvedendo sulla richiesta del pubblico ministero, si è pronunziato senza formalità nella materia della sospensione condizionale che non rientra fra quelle per cui è prevista la deroga alla regola generale della previa instaurazione del contraddittorio, da ciò derivando, come rilevato nel primo motivo del ricorso, la nullità della decisione.
4. Pertanto, in accoglimento del primo assorbente motivo, il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ragusa.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di agusa. Così