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Sentenza — n. 30316/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court annuls surveillance tribunal order for premature release appeal due to statutory holiday extension of filing deadline.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30316/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Genoa surveillance tribunal's order dismissing Andrea Aiello's appeal against his early release denial. The lower court had rejected the appeal as untimely, filed on April 6, 2021, after the ten-day deadline. The Court ruled that the deadline expired on April 5, a public holiday (Easter Monday), which legally extended the filing date to April 6. Consequently, the appeal was deemed timely, and the dismissal order was voided with remand for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.; Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.: The statutory deadline for filing an appeal against a surveillance tribunal order is extended by law to the next non-holiday day if the original deadline falls on a public holiday.

Parole chiave

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surveillance tribunal appeal early release denial statutory deadline extension public holiday rule procedural timeliness termine di partenza inosservanza del termine preclusione per tardività

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
Osserva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis I.
Art. 172, comma 3, cod. proc. pen.
Tale termine, a mente dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., ove venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez.
Art. 2, Legge 22 dicembre 1949, n. 260
L'art. 2 della legge 22 dicembre 1949, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874
pen., ove venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874 - 01).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AIELLO ANDREA nato a CASALE MONFERRATO il 13/05/1965 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale ANDREA VENEGONI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da Andrea Aiello avverso il provvedimento di rigetto di istanza di liberazione anticipata. Osserva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 69-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). È stato depositato il 6 aprile 2021 mentre la notifica del provvedimento reclamato è stata eseguita ai difensori il 25 marzo 2021 e al condannato il giorno successivo.

2. Avverso l'ordinanza ricorre Aiello, per il tramite del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia violazione di legge processuale in relazione all'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia che il reclamo è tempestivo posto che il termine per proporlo in scadenza il 5 aprile 2021 è stato di diritto prorogato al giorno successivo perché cadente in un giorno festivo, il 5 aprile 2021, lunedì dell'Angelo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Avverso l'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, l'interessato e il pubblico ministero, a mente dell'art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., possono proporre, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Tale termine, a mente dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., ove venga a scadere in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo (Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020 Rv. 279874 - 01).

L'art. 2 della legge 22 dicembre 1949, n. 260 indica tra i giorni festivi "il giorno di lunedì dopo Pasqua" Tanto posto il calcolo proposto dal ricorrente è corretto. Il provvedimento in materia di liberazione anticipata è stato emesso dal Magistrato di sorveglianza di Genova il 25 marzo 2021 ed è stato notificato al condannato il 26 marzo 2021 e ai suoi difensori il 25 marzo 2021 Il termine di dieci giorni per la proposizione di reclamo, di conseguenza, sarebbe scaduto il 5 aprile 2021, ma, in considerazione del fatto che quest'ultimo giorno era il lunedì dopo Pasqua, è stato prorogato per legge al giorno successivo, 6 aprile 2021.

Dal momento che il reclamo nell'interesse di Andrea Aiello è stato depositato nella cancelleria il 6 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova avrebbe dovuto considerarlo tempestivo perché proposto entro il termine calcolato ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc pen.

2. Per le esposte considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per l'esame del reclamo.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova. Così deciso, in Roma 1 giugno 2022 Il Consiglier