Italian court dismisses appeal for extinction of crime, ruling proper remedy was opposition to execution judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Escalante Contreras against the execution judge's order rejecting his request to extinguish the criminal offense. The defendant argued for nullity and violation of penal law, but the court found the appeal procedurally defective. The court held that the correct remedy was an opposition to the execution judge within fifteen days, which must be converted into an appeal if rejected, rather than a direct cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.: When challenging a decision on the extinction of a crime after a conviction, the proper remedy is opposition to the execution judge, not direct cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Escalante Contreras Wuilliam, nato in Perù il 24/05/1966 avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Wuilliam Escalante Contreras, volta ad ottenere l'estinzione del reato oggetto di decreto penale condanna, pronunciata a suo carico, ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato, mediante due motivi che denunciano, rispettivamente, nullità processuale e violazione della legge penale.
3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione che decide sulla richiesta di estinzione del reato dopo la condanna, è ammessa opposizione dinanzi al medesimo giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, in luogo di adire questa Corte, proporre tale opposizione, mezzo nel quale l'impugnazione proposta deve essere tuttavia convertita, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile quale espressione del più generale principio di conservazione degli atti giuridici processuali e del favor impugnationis (da ultimo, su di esso, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.I., Rv. 271460). Gli atti debbono essere conseguentemente trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Firenze. Così