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Ordinanza — n. 30314/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30314/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Giacomo Lafleur, volta ad ottenere l'estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione a richiesta della pena, pronunciata a suo carico, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30314/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 445, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale rinvio del dibattimento ritiro della domanda di revisione errore nella commisurazione della pena esame di cassazione commutazione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Lafleur Giacomo, nato a Carmagnola il 05/03/1971 avverso l'ordinanza del 10/09/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di Giacomo Lafleur, volta ad ottenere l'estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione a richiesta della pena, pronunciata a suo carico, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'interessato, mediante unico motivo che denuncia la violazione della legge penale.

3. Assorbente rispetto ad ogni altra considerazione è il rilievo secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod. proc. pen., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione che decide sulla richiesta di estinzione del reato dopo la condanna, è ammessa opposizione dinanzi al medesimo giudice, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Il ricorrente avrebbe dovuto pertanto, in luogo di adire questa Corte, proporre tale opposizione, mezzo nel quale l'impugnazione proposta deve essere tuttavia convertita, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., applicabile quale espressione del più generale principio di conservazione degli atti giuridici processuali e del favor impugnationis (da ultimo, su di esso, Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.I., Rv. 271460). Gli atti debbono essere conseguentemente trasmessi alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino. Così