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Sentenza — n. 30280/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30280/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30280/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 27 maggio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da Carmine De Feo avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Palermo in data 10 marzo 2020 aveva respinto la richiesta di permesso premio. Dalle informazioni assunte era risultato che il condannato rivestiva ancora un ruolo apicale nella struttura del clan camorristico di riferimento, come desumibile da intercettazioni risalenti alla fine dell'anno 2017. Tali dati imponevano che ai fini della ripresa della fruizione dei permessi dovesse essere compiuta una rinnovata valutazione del percorso di revisione critica di quanto commesso e della effettiva partecipazione al trattamento rieducativo.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30280/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Carmine De Feo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al giudizio di non concedibilità del permesso richiesto. A fronte di una pregressa ammissione, da anni, allo specifico istituto trattamentale richiesto, il Tribunale ha valorizzato il contenuto di conversazioni inter alios risalenti all'anno 2017 e ne ha desunto l'attualità di un ruolo associativo in capo al De Feo con una motivazione contraddittoria, in quanto l'ordinanza riconosce che da quelle captazioni emergevano indizi privi di concretezza e specificità.

Parole chiave

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riesame della curatela autorizzazione di polizia permesso di promuovere un procedimento penale rinnovo dell'autorizzazione contributi per le attività di vigilanza permesso di famiglia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE FEO CARMINE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 24/05/1962 avverso l'ordinanza del 21/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Paola Mastroberardino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 27 maggio 2020 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto da Carmine De Feo avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Palermo in data 10 marzo 2020 aveva respinto la richiesta di permesso premio. Dalle informazioni assunte era risultato che il condannato rivestiva ancora un ruolo apicale nella struttura del clan camorristico di riferimento, come desumibile da intercettazioni risalenti alla fine dell'anno 2017. Tali dati imponevano che ai fini della ripresa della fruizione dei permessi dovesse essere compiuta una rinnovata valutazione del percorso di revisione critica di quanto commesso e della effettiva partecipazione al trattamento rieducativo.

2. Il difensore di Carmine De Feo ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al giudizio di non concedibilità del permesso richiesto. A fronte di una pregressa ammissione, da anni, allo specifico istituto trattamentale richiesto, il Tribunale ha valorizzato il contenuto di conversazioni inter alios risalenti all'anno 2017 e ne ha desunto l'attualità di un ruolo associativo in capo al De Feo con una motivazione contraddittoria, in quanto l'ordinanza riconosce che da quelle captazioni emergevano indizi privi di concretezza e specificità.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza dà atto che il condannato aveva già usufruito in passato di permessi premio ed ha giustificato il giudizio negativo ora formulato sulla base di emergenze investigative, che, però, vengono valorizzate in termini contraddittori. Infatti, si sostiene che quelle conversazioni erano significative di un ruolo associativo di vertice ancora attuale, ma si aggiunge che tale compendio indiziario sarebbe privo "allo stato, di particolare concretezza e specificità", e, ancora, si dà atto che si trattava di captazioni risalenti alla fine dell'anno 2017 e pur tuttavia si ritiene di dover attendere gli esiti degli sviluppi investigativi e le connesse iniziative processuali.

Il Tribunale, nel procedere alla doverosa verifica sulla pericolosità dell'istante e sull'adeguatezza del beneficio rispetto all'obiettivo rieducativo, ha mutato il precedente giudizio positivo, sulla base di elementi investigativi risalenti ad almeno due anni prima, privi di riscontro ed espressamente valutati come generici all'atto della pregressa ammissione del condannato al medesimo beneficio negato con l'ordinanza impugnata, formulando così una motivazione contraddittoria. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo giudizio.

In giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a evitare, nella giustificazione della statuizione, la carenza motivazionale censurata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Pa