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Sentenza — n. 30279/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court resolves jurisdictional conflict by assigning criminal trial to Reggio Emilia based on first prosecution office location.

Numero d'incarto Sentenza — n. 30279/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict between Modena and Reggio Emilia tribunals regarding a theft-related money laundering case. Both courts initially declined jurisdiction due to the defendant's lack of fixed residence and unclear crime location, prompting a referral to the Supreme Court. The Court applied the residual rule of Article 9, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, assigning competence to Reggio Emilia as the office that first filed the criminal report.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 1; Art. 9, comma 3 cod. proc. pen.: When no specific connecting factor (place of crime, defendant's residence) determines territorial jurisdiction, competence belongs to the public prosecutor's office that first filed the criminal report.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction territorial competence criminal procedure code residual rule first prosecution office money laundering theft proceeds domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 9, comma 3 cod. proc. pen.
asseritamente domiciliato in ...") e che in realtà ("di fatto") il soggetto era senza fissa dimora.Ne consegue che è applicabile solo il criterio residuale, previsto dall'art. 9, comma 3, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MODENA nei confronti di: TRIBUNALE DI REGGIO EMILIAcon l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha chiesto sia dichiarata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 4 novembre 2021 il Tribunale di Modena, procedendo a giudizio nei confronti di Otari Khatchapuridze, imputato del reato di ricettazione, accertato in Reggio Emilia in data anteriore e prossima al 12 gennaio 2016, premesso che il Tribunale di Reggio Emil a, procedendo nei confronti dello stesso imputato e in ordine alla medesima imputazione, aveva, con sentenza in data 28 febbraio 2019, dichiarato la propria incompetenza per territorio e trasmesso gli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, ha declinato la competenza. Ha osservato che il fatto era stato accertato in Reggio Emilia, la cui autorità giudiziaria aveva per prima iscritto la notizia di reato, mentre non era noto il luogo di consumazione del reato, né il luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, persona di fatto senza fissa dimora, ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto.

2. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'attribuzione della competenza al Tribunale di Reggio Emilia.

3. Poiché le due Autorità giudiziarie pronunciatesi in riferimento al medesimo procedimento a carico dello stesso soggetto hanno declinato la rispettiva competenza territoriale, sussiste il conflitto e, per superare la relativa stasi processuale, necessita l'intervento regolatore di questa Corte di legittimità. Va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia. Dall'esame degli atti trasmessi, risulta che nei confrcinti dell'imputato è ascritto reato di ricettazione avente ad oggetto una monete d'oro, provento di furto commesso in Imola.

Quanto al luogo di consumazione del reato - da individuare nel luogo nel quale l'imputato aveva ricevuto la res -, non vi sono elementi probatori indicativi della localizzazione della condotta e dunque non è utilizzabile, al fine di determinare la competenza, il criterio generale di cui all'art 8, comma 1, cod. proc. pen. Quanto ai criteri supplettivi, si deve rilevare che non vi sono nemmeno elementi univoci idonei a ritenere che l'imputato avesse dimora nel territorio del comune di Sassuolo, in quanto negli atti di identificazione l'indicazione di un domicilio in Sassuolo è sempre accompagnata dalla precisazione che si trattava di una mera affermazione dell'interessato ("... asseritamente domiciliato in ...") e che in realtà ("di fatto") il soggetto era senza fissa dimora.Ne consegue che è applicabile solo il criterio residuale, previsto dall'art. 9, comma 3, cod. proc. pen., del luogo ove ha sede l'ufficio de pubblico ministero che per primo ha provveduto all'iscrizione della notizia di reato, luogo che va individuato dunque in Reggio Emilia.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, cui dispone trasmettersi gli atti. Cos