Sentenza — n. 30277/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 31 gennaio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Claudio Cirinnà, volta ad essere ammesso all'esecuzione presso il domicilio della porzione residua della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma dell'il luglio 2017, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2017. Il predetto provvedimento - adottato previa acquisizione del parere, favorevole, del pubblico ministero - è stato giustificato daVessere la richiesta meramente reiterativa di altra, rigettata con precedente ordinanza dell'Il novembre 2021.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30277/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Claudio Cirinnà propone, con il ministero dell'avv. Cataldo Intrieri, ricorso per cassazione affidato ad un un unico motivo, con cui lamenta violazione della legge sostanziale e processuale per avere il Magistral:o di sorveglianza indebitamente ritenuto l'identità della più recente richiesta rispetto a quella originaria che, invece, era stata disattesa perché indirizzata ad organo da quello competente e non per ragioni di merito ed avere, di conseguenza, omesso il doveroso scrutinio della sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. , 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CIRINNA CLAUDIO nato a ROMA il 26/01/1966 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 31 gennaio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di Claudio Cirinnà, volta ad essere ammesso all'esecuzione presso il domicilio della porzione residua della pena inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma dell'il luglio 2017, divenuta irrevocabile il 23 settembre 2017. Il predetto provvedimento - adottato previa acquisizione del parere, favorevole, del pubblico ministero - è stato giustificato daVessere la richiesta meramente reiterativa di altra, rigettata con precedente ordinanza dell'Il novembre 2021.
2. Claudio Cirinnà propone, con il ministero dell'avv. Cataldo Intrieri, ricorso per cassazione affidato ad un un unico motivo, con cui lamenta violazione della legge sostanziale e processuale per avere il Magistral:o di sorveglianza indebitamente ritenuto l'identità della più recente richiesta rispetto a quella originaria che, invece, era stata disattesa perché indirizzata ad organo da quello competente e non per ragioni di merito ed avere, di conseguenza, omesso il doveroso scrutinio della sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura alternativa alla detenzione. , 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è fondata ed è, pertanto, passibile di a ccoglimento.
2. Il Magistrato di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di Cirinnà sul rilievo dell'identità tra la più recente richiesta e quella già respinta con l'ordinanza emessa appena due mesi prima. Tale assunto trova, tuttavia, smentita negli atti trasmessi, che attestano come l'istanza originaria sia stata disattesa perché presentata, diversamente da quella dichiarata inammissibile, innanzi al Tribunale - anziché al Magistrato - di sorveglianza. È del tutto, evidente, dunque, che, a fronte della più recente richiesta di esecuzione della pena presso il domicilio, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto vagliare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'istituto, dalla misura della pena espianda all'assenza di cause ostative, sino all'idoneità del domicilio indicato.Rebus sic stantibus, l'ordinanza impugnata si connpta, pertanto, per sostanziale mancanza di motivazione, tale da integrare la denunciata violazione di legge.
4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio, esente dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di R