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Sentenza — n. 30264/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30264/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30264/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Mu Jian Zhen, nata il 23/07/1972; Avverso l'ordinanza emessa 1'11/01/2022 dal Tribunale di Prato; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 30264/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduceva, in proposito, che il Giudice dell'esecuzione, nell'escludere la legittimazione a ricorrere di Jian Zhen Mu, non aveva tenuto conto del fatto che la restituzione della somma di 40.940,00 euro disposta dal Tribunale di Prato il 16 dicembre 2020 non era stata eseguita, in ragione del fatto che Jiaju Zhang, lo zio della ricorrente, aveva rinunciato a ottenere il provvedimento emesso in suo favore. Tale rinuncia, in particolare, veniva giustificata da Zhang sull'assunto che la titolarità del denaro controverso era della congiunta, nei cui confronti, conseguentemente, doveva essere disposta la restituzione della somma di 40.940,00 euro.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro beni sequestrati sequestro di conti bancari restituzione in pristino confisca di valori patrimoniali restituzione delle prestazioni
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Mu Jian Zhen, nata il 23/07/1972; Avverso l'ordinanza emessa 1'11/01/2022 dal Tribunale di Prato; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa I'll gennaio 2022 il Tribunale di Prato, quale Giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza proposta da Jian Zhen Mu, finalizzata a ottenere la restituzione della somma di 40.940,00 euro, che era stata sequestrata nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, pronunciata dallo stesso Tribunale il 16 aprile 2018 nei confronti di Jiaju Zhang, che era un congiunto della ricorrente, per il reato di cui al capo 3.85, lettere a) e b), del decreto che dispone il giudizio. Il provvedimento di respingimento veniva pronunciato dal Tribunale di Prato sull'assunto che Jian Zhen Mu doveva ritenersi sprovvista di legittimazione a ricorrere per ottenere la restituzione della somma di denaro oggetto di sequestro, sia perché la questione della titolarità dei beni fuoriusciva dalle competenze del Giudice dell'esecuzione, sia perché era stata già stata disposta la revoca dell'originario provvedimento ablatorio, invocato in executivis dalla ricorrente.

2. Avverso questa ordinanza Jian Zhen Mu, a mezzo dell'avvocato Patrizio Fioravanti, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 666 e 676 cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere la ricorrente sprovvista della legittimazione a ottenere la restituzione delle somme sequestrate nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione emessa dal Tribunale di Prato il 16 aprile 2018, per il reato di cui al capo 3.35, lettere a) e b) del decreto che dispone il giudizio, pur permanendo l'incertezza sulla titolarità del denaro controverso.

Si deduceva, in proposito, che il Giudice dell'esecuzione, nell'escludere la legittimazione a ricorrere di Jian Zhen Mu, non aveva tenuto conto del fatto che la restituzione della somma di 40.940,00 euro disposta dal Tribunale di Prato il 16 dicembre 2020 non era stata eseguita, in ragione del fatto che Jiaju Zhang, lo zio della ricorrente, aveva rinunciato a ottenere il provvedimento emesso in suo favore. Tale rinuncia, in particolare, veniva giustificata da Zhang sull'assunto che la titolarità del denaro controverso era della congiunta, nei cui confronti, conseguentemente, doveva essere disposta la restituzione della somma di 40.940,00 euro.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Jian Zhen Mu è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che il Giudice dell'esecuzione, con il provvedimento censurato, respingeva l'istanza proposta da Jian Zhen Mu, finalizzata a ottenere la restituzione della somma di 40.940,00 euro, che era stata sequestrata nel procedimento penale conclusosi con la sentenza di non cloversi procedere pronunciata dal Tribunale di Prato il 16 aprile 2018, per il reato di cui al capo 3.85, lettere a) e b), del decreto che dispone il giudizio. Tale somma, in particolare, era stata sequestrata il 28 giugno 2010 dalla Guardia di Finanza di Firenze presso la sede della società Golden Apple s.r.l. di Prato, nel contesto delle attività investigative condotte nell'ambito del procedimento penale numero 18282/2008 R.G.N.R.

Tanto premesso, deve osservarsi che l'assunto processuale su cui si fonda il provvedimento impugnato, è erroneo, non corrispondendo al vero che Jian Zhen Mu deve ritenersi sprovvista di legittimazione a ricorrere davanti al Giudice dell'esecuzione per ottenere la restituzione della somma sequestrata in suo favore, essendo, allo stato, rimasta irrisolta la questione della titolarità dei beni mobili fungibili controversi. Costituisce, invero, un dato processuale incontroverso la circostanza che, che la restituzione della somma di 40.940,00 euro disposta dal Tribunale di Prato il 16 dicembre 2020 non è mai stata formalmente eseguita, in ragione del fatto che Jiaju Zhang, il congiunto della ricorrente, nei cui confronti era stato emesso l'originario sequestro, aveva espressamente rinunciato a ottenere il provvedimento restituorio.

La rinuncia alla restituzione, in particolare, veniva giustificata da Jiaju Zhang sul presupposto che la titolarità della somma di denaro controversa era della congiunta, rappresentando nella dichiarazione acquisita al fascicolo processuale, richiamata dalla difesa della ricorrente, che «la predetta somma di denaro appartiene alla sig.ra Mu Jian Zhen, nata a Zhejiang (RPC) il 23.3.1972». Sussiste, quindi, innegabilmente, la legittimazione a ricorrere di Jian Zhen Mu, connessa alla necessità da parte del Giudice dell'esecuzione pratese di superare l'incertezza sulla titolarità della somma di 40.940,00 euro, tuttora sottoposta a sequestro, provvedendo alla restituzione alla ricorrente, laddove venisse accertata la fondatezza delle sue pretese giuridiche, non ancora definite nonostante la conclusione del procedimento penale numero 18282/2008 R.G.N.R. 2.1.

Queste conclusioni, del resto, si impongono alla luce del fatto che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, quale condizione dell'impugnazione - necessariamente sussistente per ciascuna delle doglianze attraverso cui il ricorso viene articolato - e quale requisito soggettivo del diritto esercitato attraverso la proposizione del gravarne, deve essere inquadrata in una prospettiva eminentemente utilitaristica. Tale connotazione utilitaristica dei motivi dell'impugnazione risulta costituita da una finalità processuale negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere la situazione di svantaggio derivante dalla decisione giudiziale avverso la quale si ricorre, nonché da una finalità processuale positiva, consistente nel perseguimento di un'utilità per la posizione del ricorrente, rappresentata dall'ottenimento di una pronuncia più vantaggiosa rispetto a quella oggetto d'impugnazione.

Sul punto, non si può che ribadire il principio di diritto, applicabile sia nel processo di cognizione sia nel processo di esecuzione, secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. li, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione, rappresentata, nel caso in esame, dalla titolarità della somma di 40.940,00 euro sequestrata il 28 giugno 2010 dalla Guardia di Finanza di Firenze presso la sede della società Golden Apple s.r.l. di Prato. Tale requisito, quindi, presupponeva una verifica giurisdizionale - non riscontrabile nel caso di specie - sulla persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse a ricorrere in capo a Jian Zhen Mu, la cui attualità doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione dell'istanza di restituzione presentata al Tribunale di Prato e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione, di fatto o di diritto, eventualmente intervenuta.

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Prato, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati.

P.Q.M.

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