Sentenza — n. 30243/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 27.1.2021, con il quale era stata ritenuta fondata la doglianza formulata da Cava Antonio, detenuto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., relativa al limite temporale imposto per la presentazione delle richieste di scambio di generi alimentari con i compagni appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30243/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVA ANTONIO nato a QUINDICI il 18/11/1956 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila accoglieva il reclamo proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 27.1.2021, con il quale era stata ritenuta fondata la doglianza formulata da Cava Antonio, detenuto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., relativa al limite temporale imposto per la presentazione delle richieste di scambio di generi alimentari con i compagni appartenenti allo stesso gruppo di socialità.
2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia del Cava, avvocato Valerio Vianello Accorretti, ha proposto ricorso per cassazione deducendo "violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. f), I. 354/1975, in relazione agli artt.3 e 27 Cost., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.". Secondo la difesa, il ragionamento posto alla base della decisione impugnata non sarebbe condivisibile, in quanto la pronuncia della Corte CostiLizionale n. 97 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41 -bis, comma 2 -quater, lett. f), della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui precludeva lo scambio di generi alimentari e beni di modico valore tra detenuti ristretti in regime differenziato appartenenti al medesimo gruppo di socialità - avrebbe lasciato all'Amministrazione penitenziaria uno "spazio di azione" circoscritto; la citata sentenza della Consulta, infatti, ha statuito che eventuali limitazioni "dovrebbero risultare giustificate da precise esigenze, da motivare espressamente, e sotto questi profili ben potrebbero essere sindacate, di volta in volta, in relazione al caso concreto dal magistrato di sorveglianza", cori la conseguenza che non avrebbe lasciato spazio all'introduzione da parte dell'Amministrazione di limitazioni relative allo scambio di generi alimentari, bensì solo a quello di oggetti che si prestino a essere veicolo di comunicazioni difficilmente decifrabili; in ogni caso, la decisione del Tribunale di sorveglianza finirebbe con inibire quella "funzione normalizzante che la sentenza della Corte Costituzionale ha voluto, invece, restituire al gesto di minima socialità".
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. A ragione della decisione il Tribunale ha ritenuto che - contrariamente a quanto sostenuto dal Magistrato di sorveglianza - non sussistesse alcuna grave lesione dei diritti del detenuto derivante dall'ordine di servizio del 30,7.2020, adottato dalla Direzione della Casa Circondariale di L'Aquila, che aveva unicamente disciplinato, facendo corretto esercizio del potere e della discrezionalità amministrativi, le modalità esecutive dell'esercizio del diritto allo scambio di generi alimentari ovvero di oggetti di modico valore tra i detenuti sottoposti al regime differenziato appartenenti allo stesso gruppo di socialità, finalizzate essenzialmente a un controllo degli scambi stessi e a garantire che essi non avvengano in maniera del tutto incontrollata.
2. Tale decisione è, a giudizio del Collegio, assolutamente adeguata e congrua )4/ dato normativo ela decisione della Corte Costituzionale n. 97 del 2020, che - come rilevato dallo stesso ricorrente - ha lasciato all'Amministrazione penitenziaria il compito di disciplinare le modalità di effettuazione degli scambi tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo. Come è stato osservato nell'ordinanza impugnata, la programmazione dello scambio dei generi alimentari tra detenuti qualche ora in anticipo rispetto all'orario dei pasti non solo non pregiudica lo scambio stesso, ma ha una mera funzione regolamentare, rientrante nella potestà riconosciuta all'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui "il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata".
In tale ambito, l'indicata scelta amministrativa rappresenta, altresì, un ragionevole contemperamento tra il riconoscimento della possibilità di effettuare scambi di generi alimentari e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 maggio 202