Sentenza — n. 30238/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35 bis ord. pen., tra cui il comma 4 bis di detto articolo - per cui risulta anche improprio il riferimento difensivo al vizio di motivazione. A ogni modo le censure difensive sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, non tenendo conto del fatto che l'inammissibilità è stata pronunciata per le ragioni sopra indicate preclusive della valutazione nel merito, della cui assenza ci si duole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30238/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35 bis ord. pen., tra cui il comma 4 bis di detto articolo - per cui risulta anche improprio il riferimento difensivo al vizio di motivazione. A ogni modo le censure difensive sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, non tenendo conto del fatto che l'inammissibilità è stata pronunciata per le ragioni sopra indicate preclusive della valutazione nel merito, della cui assenza ci si duole.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONINO nato a CARDETO il 29/01/1952 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/~e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Antonietta Picardi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con di i è stata chiesta la riqualificazione del ricorso quale reclamo. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano ha - per quanto di interesse in questa sede - dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di risarcimento . ai sensi dell'art. 35-ter formulata nell'interesse di Antonino Russo in relazione a quattro periodi di detenzione, in quanto «relativi a pene già espiate e non ricompresi nel titolo esecutivo in espiazione all'atto della presentazione dell'istanza».
2. Avverso tale ordinanza Russo ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, lamentando violazione degli artt. 3 Cedu e 35-ter ord. pen. e vizio di motivazione nei punti in cui l'istanza è stata dichiarata inammissibile, non spiegandosi "perchè non siano esistite le condizioni disumane denunciate".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di rimedi risarcitori per violazione dell'art. 3 Cedu il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge - applicandosi la disciplina del reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35 bis ord. pen., tra cui il comma 4 bis di detto articolo - per cui risulta anche improprio il riferimento difensivo al vizio di motivazione. A ogni modo le censure difensive sono manifestamente infondate, oltre che aspecifiche, non tenendo conto del fatto che l'inammissibilità è stata pronunciata per le ragioni sopra indicate preclusive della valutazione nel merito, della cui assenza ci si duole.
2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 apr