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Ordinanza — n. 30235/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30235/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Farinelli Mirko, nato a Roma il 06/07/1979 avverso l'ordinanza dell'08/11/2021 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Farinelli Mirko, nato a Roma il 06/07/1979 avverso l'ordinanza dell'08/11/2021 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Parole chiave

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convenzione europea dei diritti dell'uomo ricorso costituzionale all'estero diritti del detenuto diritti umani divieto di trattamenti inumani censura di violazione costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Farinelli Mirko, nato a Roma il 06/07/1979 avverso l'ordinanza dell'08/11/2021 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pergiorgio Morosini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige nei confronti di ordinanza del Magistrato di sorveglianza, adottata all'esito dell'udienza celebrata a norma degli artt. 35-bis, 35-ter, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen, e 666, 678 cod. proc. pen., in materia di pretesa violazione dell'art. 3 CEDU. (15z519.0 Aluctz;- tui r el/k1C-co ckt, Avverso una tale decisione, qualunque ne sia il Contenuto, è ammesso - per c Q'ec il disposto dell'art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. - reclamo (ulteriore) al Tribunale di sorveglianza, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'ordinanza (o dalla comunicazione dell'avviso di deposito). Non è, quindi, possibile il ricorso diretto per cassazione (che è ammesso, solo per violazione di legge, avverso il provvedimento del tribunale medesimo, come prevede il successivo comma 5: in termini, Sez. 1, n. 32457 del 13/03/2015, Aparo). In base al principio di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Roma per il seguito di competenza.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così decis