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Sentenza — n. 30232/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella antecedentemente emessa dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato Giovanni Sorrentino in relazione al semestre compreso tra il 1° gennaio e il 10 luglio 2017. Osservava il Tribunale come alla concessione del beneficio fosse ostativa la condotta di allontanamento indebito dall'abitazione, ove l'interessato era ristretto in detenzione domiciliare, caduta in costanza di semestre. La difesa aveva allegato l'intervenuta assoluzione dal reato di evasione, ma la documentazione a sostegno dell'assunto era stata intempestivamente prodotta. In ocini caso, il fatto trasgressivo, che aveva creato problemi di sicurezza, manteneva intatto il suo rilievo disciplinare ostativo.

Regesto Legislator

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art. 678 cod. proc. pen; Sentenza — n. 30232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, illustrato da successiva memoria. Nel motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nessuna preclusione assoluta all'acquisizione della sentenza di assoluzione sarebbe in realtà intervenuta, tanto più trattandosi di documentazione su una circostanza decisiva ai fini del giudizio da rendere, che il Tribunale di sorveglianza era tenuto a verificare anche d'ufficio. Se così avesse fatto, il Tribunale avrebbe constatato l'insussistenza storica della condotta addebitata, in quanto la fuoriuscita dall'abitazione risultava debitamente autorizzata, come da atto al ricorso allegato.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria aiuto all'evasione di detenuti svincolo della cittadinanza revoca della liberazione condizionale proroga della carcerazione espulsione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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art. 678 cod. proc. pen
Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sorrentino Giovanni, nato a Nocera Inferiore il 20/08/1976 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma confermava quella antecedentemente emessa dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato Giovanni Sorrentino in relazione al semestre compreso tra il 1° gennaio e il 10 luglio 2017. Osservava il Tribunale come alla concessione del beneficio fosse ostativa la condotta di allontanamento indebito dall'abitazione, ove l'interessato era ristretto in detenzione domiciliare, caduta in costanza di semestre. La difesa aveva allegato l'intervenuta assoluzione dal reato di evasione, ma la documentazione a sostegno dell'assunto era stata intempestivamente prodotta. In ocini caso, il fatto trasgressivo, che aveva creato problemi di sicurezza, manteneva intatto il suo rilievo disciplinare ostativo.

2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, illustrato da successiva memoria. Nel motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Nessuna preclusione assoluta all'acquisizione della sentenza di assoluzione sarebbe in realtà intervenuta, tanto più trattandosi di documentazione su una circostanza decisiva ai fini del giudizio da rendere, che il Tribunale di sorveglianza era tenuto a verificare anche d'ufficio. Se così avesse fatto, il Tribunale avrebbe constatato l'insussistenza storica della condotta addebitata, in quanto la fuoriuscita dall'abitazione risultava debitamente autorizzata, come da atto al ricorso allegato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio e hanno il potere-dovere di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere, anche oralmente in udienza, le prove occorrenti (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429-01). D'altra parte, nel procedimento di sorveglianza non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazie ed indicazione dei fatti utili all'accoglimento della sua richiesta, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay De Castro, Rv. 277793-01).

3. E' allora evidente che, a fronte della prospettazione difensiva, già dedotta a motivo di reclamo, e in udienza meglio definita, di insussistenza del fatto storico addebitato, e di ogni sua connotazione illecita, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto - indipendentemente dalla tempestività delle produzioni documentali di parte - attivare i poteri istruttori di ufficio; ciò al fine di accertare l'esistenza stessa della trasgressione, nonché, se del caso, definirne, ai fini del giudizio da rendere, l'esatta consistenza.

4. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza che l'ha adottata per rinnovata valutazione in aderenza ai principi suesposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor