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Sentenza — n. 30227/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30227/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 16 luglio 2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato Enrico Romano colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo cm. 17, di cui otto cm. di lama, commessa in Senigallia il 13 giugno 2017, e, riconosciuta l'attenuante speciale, lo ha condannato alla pena di C 100 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 4 legge n. 110/1975; Sentenza — n. 30227/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo cm. 17, di cui otto cm. di lama, commessa in Senigallia il 13 giugno 2017, e, riconosciuta l'attenuante speciale, lo ha condannato alla pena di C 100 di ammenda.

Parole chiave

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domanda d'asilo di rom revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio diritto romano ricusazione del pubblico ministero ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza in data 16 luglio 2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato Enrico Romano colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo cm.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: ROMANO ENRICO nato a AFRAGOLA il 06/07/1966 avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 16 luglio 2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato Enrico Romano colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello lungo cm. 17, di cui otto cm. di lama, commessa in Senigallia il 13 giugno 2017, e, riconosciuta l'attenuante speciale, lo ha condannato alla pena di C 100 di ammenda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ichiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 4, comma terzo, legge n. 110/75, non essendo applicabile l'attenuante del fatto di lieve entità al porto ingiustificato di armi da punta e da taglio, e il difetto di motivazione, per essere stata riconosciuta l'attenuante pur dando atto di precedenti anche specifici.

3. Procedendo a trattazione scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.

4. Il ricorso, sia pure parzialmente, è fondato. 4.1. Innanzitutto, va rilevato che, trattandosi di coltello, si rientra nella categoria degli strumenti da punta o da taglio atti all'offesa (così detta arma impropria), da distinguere dalle armi bianche proprie, quali il pugnale, lo stiletto o il coltello a scatto, caratterizzate dalla punta acuta e dalla lama a due tagli (Sez. 1, n. 17255 del 01/04/2019, NACCARATO, Rv. 275252). In relazione alla categoria delle armi improprie è applicabile l'attenuante speciale, come costantemente affermato in giurisprudenza (Sez. 2, n. 47145 del 11/10/2019, CHAABANI,Rv. 277778;Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pash kaj,Rv. 268102;Sez. 1, n. 46264 del 08/11/2012, Visendi,Rv. 253968;Sez. 1, n. 12915 del 01/03/2012, Corso, Rv. 252272;

Sez. U, n. 861 del 27/11/1982, PAOLA, Rv. 157193). Sul punto, il diverso orientamento negativo, valorizzato dal ricorrente (Sez. 1, n. 9335 del 22/06/1998, Ciro,Rv. 211288;Sez. 1, n. 44609 del 14/10/20 08, Errante,Rv. 242043;Sez. F, n. 33396 del 28/07/2009, Balacco,Rv. 244643), non è condivisibile a fronte del chiaro dato letterale della disposizione che limita l'attenuante "al porto dei soli oggetti atti ad offendere", e dunque si riferisce sia a "qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona" che agli "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", fra i quali rientra il coltello. 4.2.

Ciò premesso in diritto, va rilevato che la censura motivazionale è fondata. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'attenuante speciale, senza indicare alcun elemento a giustificazione e pur riconoscendo che l'imputato era gravato da precedente specifico e che l'arma aveva dimensioni tali da renderla "chiaramente utilizzabile" per l'offesa. Sul punto, dunque la decisione del Tribunale non è motivata.

5. Precisato che il termine prescrizionale massimo, tenuto conto del periodo di sospensione ai sensi art. 83, comma 2, cl.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non è decorso, va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, tenuto conto del giudicato intervenuto sull'accertamento della responsabilità e sul riconoscimento delle attenuanti generiche, deve provvedere a nuovo giudizio sul riconoscimento dell'attenuante speciale, evitando la carenza motivazionale censurata al superiore punto 4.3. P.Q.K Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona, in diversa composizione. Rigetta nel rest