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Sentenza — n. 30226/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30226/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 9 giugno 2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato non punibile Danilo Pereira Pena in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commessa in Ancona il 4 novembre 2017, per la speciale tenuità del fatto. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione, per essere stata riconosciuta la causa di non punibilità senza alcuna indicazione di elementi giustificativi specifici.

Regesto Legislator

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art. 4 legge n. 110/1975, art. 131-bis cod. pen, art. 131-bis c.p; Sentenza — n. 30226/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 legge n. 110/1975, commessa in Ancona il 4 novembre 2017, per la speciale tenuità del fatto. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione, per essere stata riconosciuta la causa di non punibilità senza alcuna indicazione di elementi giustificativi specifici.

Parole chiave

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porto abusivo di armi oggetto pericoloso risarcimento per atto illecito imbarcazioni da diporto pena sproporzionata sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 4 legge n. 110/1975
Con sentenza in data 9 giugno 2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato non punibile Danilo Pereira Pena in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commessa in Ancona il 4 novembre 2017, per la speciale tenuità del fatto.
art. 131-bis cod. pen
Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: PEREIRA PENA DANILO nato il 23/11/1988 avverso la sentenza del 09/06/2021 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avv. GIUSTINIANI Domenico chiede siano disattesi i motivi del ric:orso del PG.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 9 giugno 2021 il Tribunale di Ancona ha dichiarato non punibile Danilo Pereira Pena in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commessa in Ancona il 4 novembre 2017, per la speciale tenuità del fatto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione, per essere stata riconosciuta la causa di non punibilità senza alcuna indicazione di elementi giustificativi specifici.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, chiamata a pronunciarsi sul porto, senza giustificato motivo, di "un coltello a scatto in acciaio della lunghezza di centimetri 16", ha motivato la decisione di riconoscimento della esimerite della particolare del, I tenuità del fatto sul rilievo delle "modalità del fatto ia 'insussistenza della Ì pericolosità dell'arma". Si tratta di motivazione meramente apodittica, laddove fa riferimento alle modalità del fatto che non vengono descritte, e manifestamente illogica, laddove assume che un coltello a scatto di 16 centimetri non sia pericoloso.

5. Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona. Il giudice del rinvio, in diversa composizione, tenuto conto del giudicato intervenuto sull'accertamento della responsabilità, deve provvedere a nuovo giudizio sul riconoscimento della causa di non punibilità, evitando la carenza motivazionale censurata al superiore punto 4.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Così d