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Sentenza — n. 29878/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29878/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 29 ottobre 2021, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Marcucci Paolo la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza della Corte di appello di Campobasso dell'8.5.2014, irrevocabile dal 26.4.2016, in relazione alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. A ragione della decisione, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. avendo il Marcucci "riportato prima che trascorressero cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza, una ulteriore condanna per delitto alla pena di anni due di reclusione, che cumulata a quella precedentemente sospesa (4 mesi di reclusione), supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione del beneficio"; in particolare, faceva riferimento alla sentenza di condanna della Corte di appello di Salerno dell'8.1.2020, con la quale il Marcucci era stato condannato per il delitto di peculato continuato, commesso dal 2009 al marzo 201:3.

Regesto Legislator

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art. 163 cod. pen; Sentenza — n. 29878/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge con riguardo alla soglia di pena oltre la quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere revocato (il Marcucci è soggetto ultrasettantenne e, quindi, la soglia non è quella di anni due ma di anni due e mesi sei).

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale pena pecuniaria sospesa recidiva nell'infrazione riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 163 cod. pen
avendo il Marcucci "riportato prima che trascorressero cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza, una ulteriore condanna per delitto alla pena di anni due di reclusione, che cumulata a quella precedentemente sospesa (4 mesi di reclusione), supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARCUCCI CARLO nato a ISERNIA il 09/03/1942 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dot. Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 ottobre 2021, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Marcucci Paolo la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza della Corte di appello di Campobasso dell'8.5.2014, irrevocabile dal 26.4.2016, in relazione alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000. A ragione della decisione, riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. avendo il Marcucci "riportato prima che trascorressero cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza, una ulteriore condanna per delitto alla pena di anni due di reclusione, che cumulata a quella precedentemente sospesa (4 mesi di reclusione), supera i limiti previsti dall'art. 163 cod. pen. per la concessione del beneficio"; in particolare, faceva riferimento alla sentenza di condanna della Corte di appello di Salerno dell'8.1.2020, con la quale il Marcucci era stato condannato per il delitto di peculato continuato, commesso dal 2009 al marzo 201:3.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del condannato, avvocati Fabio Milano e Alessandra Longobardi, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto violazione della legge penale e, in particolare, del disposto di cui agli artt. 163 e 168, comma 1, n. 2 cod. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al Marcucci con la sentenza della Corte di appello di Campobasso dell'8.5.2014, irrevocabile dal 26.4.2016, pur essendo decorsi più di cinque anni tra la data di definitività di detta pronuncia e quella successiva relativa all'ulteriore reato anteriormente commesso, divenuta irrevocabile il 18.6.2021 e non, come erroneamente indicato, il 18.1.2021. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione cli legge e, in particolare, del disposto di cui agli artt. 163 e 168, comma 1, n. 2 cod. pen. per avere la Corte di appello di Salerno erroneamente ritenuto che la sentenza di condanna successivamente intervenuta riguardasse un reato commesso anteriormente a quello per cui era stata concessa la prima sospensione condizionale della pena (con la sentenza della Corte di appello di Campobasso il Marcucci era stato condannato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 commesso in data 29.5.2009, mentre con la sentenza della Corte di appello di Salerno il predetto era stato condannato per il delitto di peculato continuato, commesso - secondo l'imputazione - dal 2009 al marzo 2013, quindi per un delitto commesso in epoca successiva al 29.5.2009, dovendo la generica contestazione • dell'inizio della commissione di detto delitto essere interpretata, per il principio del favor rei, nel senso che detto reato fosse stato commesso a partire dal 31.12.2009). 2.3.

Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge con riguardo alla soglia di pena oltre la quale il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere revocato (il Marcucci è soggetto ultrasettantenne e, quindi, la soglia non è quella di anni due ma di anni due e mesi sei).

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Orsi, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, di carattere assorbente rispetto agli altri, merita accoglimento. E in vero, alla stregua della documentata deduzione difensiva, la sentenza della Corte di appello di Salerno dell'8.1.2020 è divenuta esecutiva il 18.6.2021 e non il 18.1.2021 come erroneamente indicato nell'ordinanza impugnata; conseguentemente, tra i due giudicati sono intercorsi più di cinque anni (la sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena è, infatti, divenuta irrevocabile il 26.4.2016).

2. Ne consegue che, in applicazione del consolidato principio di diritto - secondo cui "in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Cass. Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, (dep. 2016) Rv. 265724 - 01; Cass. Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Rv. 240868 - 01) - l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

3. La Cancelleria curerà la comunicazione della presente sentenza al Procuratore generale della Repubblica di Salerno, competente per l'esecuzione. P.Q.IM. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore generale o presso la Corte di appello di Salerno, competente per l'esecuzione. deciso, il 15 giugno 2022 N A- cz Il Consigliere estensore Il Presidente 04:1-