Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 29875/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29875/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29875/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 30 novembre 2021, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena detentiva residua da espiare a carico di Gjini Dorian, con riferimento al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica in data 21.10.2021, in anni quattro, mesi dieci, giorni ventuno di reclusione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 29875/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, osservato che, secondo il disposto di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, "nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione" e che, ai sensi del successivo comma 8, "la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

Parole chiave

Generato dall'IA
pena residua riscossione di pene pecuniarie calcolo del pignoramento remissione della pena sospensione di pena piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 81 cod. pen
in riferimento all'art. 81 cod. pen.", nonché "illogicità della motivazione".
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GJINI DORIAN nato il 20/07/1985 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Olga Mignolo, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 30 novembre 2021, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena detentiva residua da espiare a carico di Gjini Dorian, con riferimento al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica in data 21.10.2021, in anni quattro, mesi dieci, giorni ventuno di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato Maurizio Mazzarella, deducendo "erronea applicazione dell'art.657 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 81 cod. pen.", nonché "illogicità della motivazione". Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, a seguito dell'avvenuto riconoscimento della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le due sentenze comprese nel cumulo, giusta ordinanza del 25.9,2021, detrarre anche la pena di anni uno, mesi sette e giorni ventiquattro di reclusione, scontata "attraverso il decorso decennale relativo al periodo di espulsione", quale sanzione alternativa alla detenzione, concessa al condannato in relazione alla pena di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 27.10.2009, irrevocabile dal 31.12.2009; ha, quindi, chiesto che, previo annullamento della decisione impugnata, la pena residua venga determinata in anni tre, mesi sei, giorni quattro di reclusione, per effetto della detrazione dell'indicato periodo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa C:orte, d.ssa Lucia Odello, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.

4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Va, innanzitutto, osservato che, secondo il disposto di cui all'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, "nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'art. 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione" e che, ai sensi del successivo comma 8, "la pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato.

In tal caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena". Va, altresì, evidenziato che l'ordinanza impugnata ha dato atto che, con provvedimento del 2.12.2020, il Tribunale di Pordenone "ha dichiarato estinta la pena rideterminata di anni 1 di reclusione e la pena di giorni 10 di arresto di cui alla sentenza GIP Tribunale di Pordenone del 27.10.2009 per intervenuto decorso del termine di 10 anni dall'espulsione" e che "non risulta formalmente dichiarata estinta l'ulteriore pena di mesi 3 di reclusione inflitta con la medesima sentenza".

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione - pur richiamando correttamente i principi di diritto in materia non ha chiarito un dato fondamentale e cioè se la pena residua di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone del 27.10.2009, rispetto alla quale è stata concessa al condannato la sanzione alternativa dell'espulsione, pur dichiarata estinta sia stata o meno computata nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Pordenone del 21.10.2021 quale pena ancora da espiare, ovvero solamente indicata nel citata provvedimento.

3. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone che dovrà procedere al relativo accertamento, dovendosi affermare che la pena relativa all'espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione ben può essere indicata nel provvedimento di cumulo ma non può essere conteggiata quale pena residua qualora sia stata dichiarata estinta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giu