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Sentenza — n. 29811/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding detention credit for prior acquitted custody under Art. 657 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 29811/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal costs. The appellant argued that pre-trial detention from a prior acquitted case should be credited against the current sentence, citing a constitutional preference for liberty. The court rejected this, ruling that Article 657 of the Code of Criminal Procedure strictly prohibits such credit when the prior custody predates the current offense and that the Constitutional Court has already validated the statute's validity.

Regesto Legislator

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The appeal for cassation is inadmissible for defects of reasoning; the statutory provision strictly prohibits crediting pre-trial detention from a prior acquitted proceeding when it precedes the current offense, and the Constitutional Court has already confirmed the norm's compatibility with the Constitution.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defects of reasoning crediting pre-trial detention prior acquitted custody Article 657 Code of Criminal Procedure favor libertatis constitutional compatibility indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Di conseguenza, mediante una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la custodia sine titulo poteva essere conteggiata.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si deve premettere che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 24, comma 4, Cost.
sostenendo il contrasto di tale norma con l'art. 24, comma 4, Cost. nonché dell'art.
Art. 117 Cost.
nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art.
Art. 5, comma 5, CEDU
Manifestamente infondata è anche la denuncia della violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU che prevede un indennizzo per la detenzione subita in violazione delle norme previste dai commi precedenti.
Art. 3 del VII Protocollo Addizionale
Infine, l'art. 3 del VII Protocollo Addizionale evocato dal ricorrente ha per oggetto una ipotesi differente (condanna penale definitivamente successivamente annullata).
Art. 9 e 14 del Patto internazionale
art. 657 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione il difensore di Artur Hysa, deducendo violazione dell'art. 657 cod. proc. pen.
art. 117 Cost
nonché dell'art. 117 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
Corte Costituzionale, n. 198 del 2014
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HYSA ARTUR nato il 24/07/1978 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Silvia Salvadori che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso (

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del difensore di Hysa Artur di rideterminazione della pena detentiva residua previo scomputo del presofferto di giorni 364 subito sine titulo. La Corte territoriale condivideva la valutazione del Procuratore generale, secondo cui la custodia cautelare sofferta in un diverso procedimento all'esito del quale Hysa era stato assolto non poteva essere conteggiata in quanto precedente alla commissione del reato per il quale era stato emesso ordine di esecuzione, in applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Artur Hysa, deducendo violazione dell'art. 657 cod. proc. pen. nonché illogicità e apparenza della motivazione. La motivazione dell'ordinanza impugnata non teneva conto delle considerazioni espresse nell'istanza. In particolare, le condotte delittuose poste in essere da Hysa risalivano ad epoca anteriore alla sentenza di assoluzione pronunciata nel procedimento nel quale Hysa aveva subito la custodia cautelare. Di conseguenza, mediante una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la custodia sine titulo poteva essere conteggiata.

Si tratta di un'ipotesi particolare per la quale deve prevalere il favor libertatis. Inoltre, l'art. 657, comma 2, cod. proc. pen. non fa riferimento alla custodia cautelare. In un secondo motivo, il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sostenendo il contrasto di tale norma con l'art. 24, comma 4, Cost. nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 5, comma 5 CEDU e dell'art. 3 del VII Protocollo nonché degli artt. 9 e 14 del Patto internazionale.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Si deve premettere che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con il ricorso per cassazione con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027): di conseguenza, è del tutto irrilevante che l'ordinanza della Corte di appello di Venezia presenti, secondo quanto sostiene il ricorrente, una motivazione sintetica o illogica, atteso che l'incidente di esecuzione proponeva, appunto, una questione di diritto.

Ciò premesso, risulta evidente che la violazione di legge denunciata con il primo motivo di ricorso non sussiste. In effetti, l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. non consente interpretazioni difformi né prevede eccezioni, non permettendo di computare la custodia cautelare sofferta "per altro reato" quando la stessa è precedente alla commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come rilevato dalla Corte territoriale, la legittimità costituzionale dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. è già stata vagliata positivamente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 2014, cui non può che farsi richiamo. Il ricorrente propone un diverso profilo di illegittimità costituzionale della norma: la violazione dell'art. 24, comma 4, della Costituzione, in base al quale "la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari". Si tratta di deduzione manifestamente infondata, in quanto la norma costituzionale obbliga il legislatore ordinario a provvedere alla riparazione degli errori giudiziari, ma non lo vincola in alcun modo: come è noto, la legge prevede una apposita norma per la riparazione dell'ingiusta detenzione permettendo, in determinati casi, una riparazione "in forma specifica" costituita dal computo della custodia cautelare sofferta sine titulo in forza dell'art. 657 cod. proc. pen. Ma, appunto, tale soluzione non è affatto obbligata per il legislatore.

3. Manifestamente infondata è anche la denuncia della violazione dell'art. 5, comma 5, CEDU che prevede un indennizzo per la detenzione subita in violazione delle norme previste dai commi precedenti. In effetti, la norma convenzionale evocata riconosce il diritto all'indennizzo ad ogni persona "vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione delle disposizioni di questo articolo"; per di più, tra i casi in cui la persona può essere privata della sua libertà è menzionato anche il caso di arresto "quando si ha fondato motivo di supporre che (la persona) abbia commesso un reato o si ha motivo di credere che è necessario impedire che commetta un reato o che fugga dopo il compimento di questo". Ebbene, il ricorrente non allega nessun motivo che dimostri che la detenzione subita sia stata illegittima ai sensi dell'art. 5 CEDU. Infine, l'art. 3 del VII Protocollo Addizionale evocato dal ricorrente ha per oggetto una ipotesi differente (condanna penale definitivamente successivamente annullata).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il