Sentenza — n. 29805/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile le istanze depositate il 1/6/2021 e il 19/7/2021 da Antonio Caiazzo. Il Giudice rilevava che analoga richiesta era già stata dichiarata inammissibile ed osservava che le istanze, ancorché corredate da posizione giuridica e stralci dei provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emessi nei confronti di Caiazzo, erano estremamente lacunose in ordine all'esposizione della vicenda relativa all'estradizione dell'istante, di cui non era stato prodotto alcun atto; non erano stati prodotti i mandati di arresto europeo emesso a carico di Caiazzo, cosicché non era possibile confrontarli con i titoli custodiali emessi dall'autorità nazionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 29805/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Caiazzo, sottolineando che, dalla documentazione allegata con l'incidente di esecuzione, emergeva che Caiazzo era stato arrestato per un reato contravvenzionale precedente all'estradizione e non contenuto nella stessa. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione, osservando che il Giudice avrebbe potuto richiedere un'eventuale integrazione documentale alla difesa.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIAZZO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/04/1958 avverso l'ordinanza del 16/08/2021 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG Sabrina Passafiume che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile le istanze depositate il 1/6/2021 e il 19/7/2021 da Antonio Caiazzo. Il Giudice rilevava che analoga richiesta era già stata dichiarata inammissibile ed osservava che le istanze, ancorché corredate da posizione giuridica e stralci dei provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emessi nei confronti di Caiazzo, erano estremamente lacunose in ordine all'esposizione della vicenda relativa all'estradizione dell'istante, di cui non era stato prodotto alcun atto; non erano stati prodotti i mandati di arresto europeo emesso a carico di Caiazzo, cosicché non era possibile confrontarli con i titoli custodiali emessi dall'autorità nazionale.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Antonio Caiazzo, sottolineando che, dalla documentazione allegata con l'incidente di esecuzione, emergeva che Caiazzo era stato arrestato per un reato contravvenzionale precedente all'estradizione e non contenuto nella stessa. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione, osservando che il Giudice avrebbe potuto richiedere un'eventuale integrazione documentale alla difesa.
3. Il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità e per mancanza di autosufficienza.
1. Il ricorrente si limita a richiamare la documentazione allegata alla richiesta di incidente di esecuzione, senza produrre alcunché, e a richiamare genericamente la vicenda estradizionale in cui è stato coinvolto; ancora, fa riferimento a "diversi fascicoli pendenti in esecuzione presso lo stesso giudice", anche in questo caso senza specificare altro. Soprattutto, il ricorso non contesta il passaggio motivazionale essenziale del provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza: il richiamo ad altra istanza già in precedenza non accolta e la valutazione della nuova istanza come reiterazione di quella precedente.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2022 Il Consigliere estensor