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Sentenza — n. 29792/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29792/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29792/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato Roberto Lo Schiavo colpevole del reato di detenzione di munizioni ex art. 697 cod. pen. (per avere detenuto senza averne fatto denuncia 15 cartucce per fucile calibro 16) e lo ha condannato alla pena di euro 350,00 di ammenda.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen; Sentenza — n. 29792/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esenzione di cui all'art. 26 della Legge n. 110 del 1975 - per la quale è soggetto all'obbligo di denuncia chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia - non riguarda il possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini, né si riferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni, relative a fucili da caccia, ma esclusivamente allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia (Sez.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale parità delle armi abuso di materiali esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato Roberto Lo Schiavo colpevole del reato di detenzione di munizioni ex art. 697 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO SCHIAVO ROBERTO nato a SANTA MARINA SALINA il 04/12/1950 avverso la sentenza del 24/05/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO (vedi infra)

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato Roberto Lo Schiavo colpevole del reato di detenzione di munizioni ex art. 697 cod. pen. (per avere detenuto senza averne fatto denuncia 15 cartucce per fucile calibro 16) e lo ha condannato alla pena di euro 350,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Roberto Lo Schiavo, deducendo violazione dell'art. 26 I. 18 aprile 1975, n.110 e dell'art. 38 R. d. n. 773 del 1931. Rileva la difesa che dal tenore della norma discenderebbe la possibilità di detenere munizioni ("1.000 cartucce a pallini per fucili da caccia") indipendentemente dal calibro dell'arma regolarmente denunciata, non mettendo in alcun modo la norma in correlazione il tipo di munizionamento con l'arma detenuta. E che, pertanto, ha errato il Tribunale nel condannare l'imputato per essere stato trovato in possesso di quindici pallini per fucile di calibro diverso da quello detenuto.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Marco Dall'Olio, con requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata evidenzia che : - Lo Schiavo, regolare detentore di un fucile da caccia calibro 12, in applicazione dell'art. 26 I. 18 aprile 1975, n.110 era legittimamente titolato alla detenzione delle corrispondenti munizioni ed in particolare di cartucce a pallini per fucile da caccia in numero inferiore alle mille unità; - tale condizione si è perfettamente verificata nel caso di specie quanto alla singola cartuccia di calibro 12 che il verbalizzante ha precisato trattarsi di cartuccia "a pallini da caccia"; - cionondimeno, non può trovare adesione l'argomentazione difensiva in accordo alla quale il regolare detentore di un'arma comune da sparo possa detenere qualsivoglia tipo di cartucce a pallini per fucile da caccia, indipendentemente dallo specifico calibro, purché si mantenga al di sotto delle mille unità; - sicché la detenzione delle rinvenute cartucce di calibro 16, in assenza di un titolo abilitante Lo Schiavo al possesso dell'arma comune da sparo di corrispondente calibro, non può rientrare nell'esenzione disegnata dal menzionato art. 26 e, pertanto, necessitava di apposita preventiva denuncia alla competente autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 TULPS; - ne discende che la condotta dell'imputato, poiché realizzata in assenza della necessaria denuncia, si colloca nell'alveo dell'art. 697 cod. pen.

Tali argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'esenzione di cui all'art. 26 della Legge n. 110 del 1975 - per la quale è soggetto all'obbligo di denuncia chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia - non riguarda il possesso di qualsiasi cartuccia ma solo di quelle a pallini, né si riferisce alla detenzione di qualsiasi tipo di munizioni, relative a fucili da caccia, ma esclusivamente allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia (Sez.

F, n. 39539 del 06/08/2004, Fumusa, Rv. 230617). Giurisprudenza, invero, assolutamente condivisibile, in quanto conforme alla ratio della disposizione in oggetto, che è quella di consentire a chi detiene un'arma, per averla denunciata, di poter detenere - entro certi limiti - anche il relativo munizionamento. Mentre nessun senso avrebbe, invece, consentire a chi possieda un'arma di un determinato calibro, di poter detenere il munizionamento anche di arma di diverso calibro. Detta situazione, infatti, sarebbe in tutto e per tutto assimilabile a quella di colui che nessuna arma abbia denunciato, perciò da considerarsi in violazione di legge.

Il ricorso, di contro, palesa la sua manifesta infondatezza laddove insiste sull'interpretazione del suddetto disposto normativo correttamente esclusa dalla sentenza impugnata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Lo Schiavo al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare c.ongrito determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a