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Sentenza — n. 29651/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29651/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il conflitto di giurisdizione va ritenuto anzitutto ammissibile, sussistendo in concreto le condizioni previste dall'art. 28, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in quanto il giudice ordinario (ora il Tribunale di Roma) e il giudice speciale si trovano a prendere contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti allo stesso imputato, qualificati ai sensi dell'art. 326 cod. pen. nel capo B dell'imputazione elevata davanti al Tribunale di Roma e, invece, ai sensi degli artt. 47, secondo comma, e 127, primo e secondo comma, c.p.m.p. nell'unica imputazione che risulta formulata davanti al Tribunale militare di Roma.

Regesto Legislator

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art. 326 cod. pen, art. 127 c.p, art. 323 cod. pen; Sentenza — n. 29651/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 28, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in quanto il giudice ordinario (ora il Tribunale di Roma) e il giudice speciale si trovano a prendere contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti allo stesso imputato, qualificati ai sensi dell'art. 326 cod. pen. nel capo B dell'imputazione elevata davanti al Tribunale di Roma e, invece, ai sensi degli artt. 47, secondo comma, e 127, primo e secondo comma, c.p.m.p. nell'unica imputazione che risulta formulata davanti al Tribunale militare di Roma.

Parole chiave

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procedura disciplinare militare doppia punibilità violazione di segreti militari difesa e questioni militari uditore in capo reati contro i doveri di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 326 cod. pen
pen., in quanto per gli stessi fatti, qualificati ai sensip dell'art. 326 cod. pen., Pellegrini, appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato citato a giudizio dinanzi al Tribunale militare di Roma per rispondere del reato previsto dagli artt.
art. 127 c.p
pen., ha rilevato che la giurisdizione in ordine ai medesimi fatti contestati a Pellegrino nei due procedimenti appartiene al giudice militare, in quanto la fattispecie prevista dall'art. 127 c.p.m.p.
art. 323 cod. pen
pen., né la condotta descritta nelle imputazioni elevate nel procedimento davanti al giudice ordinario può qualificarsi ai sensi dell'art. 323 cod. pen., giacché da ciò deriverebbe la duplicazione della punizione per la stessa violazione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: G.I.P TRIBUNALE ROMA nei confronti di: TRIBUNALE MILITARE ROMAcon l'ordinanza del 10/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale ordinario di Roma RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 giugno 2021, preso atto della denuncia proposta ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen. all'udienza preliminare dal difensore di Silvio Pellegrini, imputato dei reati di cui agli artt. 323 e 326 cod. pen., ha sollevato conflitto di giurisdizione.

A ragione, ha evidenziato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 28, comma 1. a), cod. proc. pen., in quanto per gli stessi fatti, qualificati ai sensip dell'art. 326 cod. pen., Pellegrini, appartenente all'Arma dei Carabinieri, era stato citato a giudizio dinanzi al Tribunale militare di Roma per rispondere del reato previsto dagli artt. 47, secondo comma, e 127, primo e secondo comma, c.p.m.p.

2. Con separato provvedimento emesso in pari data, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha disposto il giudizio nei confronti di Pellegrini davanti al Tribunale di Roma.

3. Con atto in data 24 dicembre 2021, il Presidente del Tribunale militare di Roma, esponendo, quale giudice chiamato a trattare il procedimento per il reato militare, le osservazioni di cui all'•art. 31, comma 2, cod. proc. pen., ha rilevato che la giurisdizione in ordine ai medesimi fatti contestati a Pellegrino nei due procedimenti appartiene al giudice militare, in quanto la fattispecie prevista dall'art. 127 c.p.m.p. non può ritenersi speciale rispetto a quella di cui all'art. 326 cod. pen., né la condotta descritta nelle imputazioni elevate nel procedimento davanti al giudice ordinario può qualificarsi ai sensi dell'art. 323 cod. pen., giacché da ciò deriverebbe la duplicazione della punizione per la stessa violazione.

4. Poiché per effetto della ricezione di quest'ultimo atto è stato iscritto un autonomo procedimento, all'odierna udienza tale procedimento è stato riunito a quello già instaurato a seguito del provvedimento che ha sollevato il conflitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto di giurisdizione va ritenuto anzitutto ammissibile, sussistendo in concreto le condizioni previste dall'art. 28, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in quanto il giudice ordinario (ora il Tribunale di Roma) e il giudice speciale si trovano a prendere contemporaneamente cognizione dei medesimi fatti attribuiti allo stesso imputato, qualificati ai sensi dell'art. 326 cod. pen. nel capo B dell'imputazione elevata davanti al Tribunale di Roma e, invece, ai sensi degli artt. 47, secondo comma, e 127, primo e secondo comma, c.p.m.p. nell'unica imputazione che risulta formulata davanti al Tribunale militare di Roma.

Tale identità emerge con tutta evidenza poiché dette imputazioni contestano a Pellegrini la stessa condotta nella sua dimensione storica naturalistica, costituita dall'avere lo stesso, quale Carabiniere in servizio, diffuso attraverso chat whatsapp le immagini fotografiche che riprendevano Natale Hjorth Christian Gabriel in manette, mentre questi si trovava nei locali della Prima Sezione del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Roma in stato di fermo, in quanto accusato dell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, così rivelando l'imputato notizie da lui conosciute per ragioni di servizio che invece dovevano rimanere segrete.

Esaminando le due imputazioni non si rilevano difformità ricostruttive, ma si colgono semplicemente mere specificazioni contenute nell'una o nell'altra imputazione, le quali però nulla tolgono all'identità della dimensione storica- naturalistica del fatto che connota la medesimezza della rilevanza penale, secondo i principi affermati dalla sentenza Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 23179, che debbono operare nella materia dei conflitti positivi (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, Zimarmani, Rv. 269585).

2. Con riguardo al rapporto fra le suddette imputazioni aventi ad oggetto lo stesso fatto, va condiviso e pertanto ribadito il principio affermato dalla sentenza Sez. 6, n. 33654 del 13/10/2020, De Serio, Rv. 279951 - 02, secondo cui non è configurabile il concorso formale tra il reato di rivelazione di segreti di ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. e quello di cui all'art. 127 c.p.m.p., attesa la sostanziale identità di struttura delle fattispecie incriminatrici, che si differenziano solamente per la presenza, in quella prevista dal codice penale militare, di elementi specializzanti, costituiti dalla natura del soggetto agente e dalla divulgazione del segreto appreso in occasione dello svolgimento dell'attività militare.

Invero, come illustrato nella motivazione di tale sentenza, l'art. 127 c.p.m.p. tutela la riservatezza non solo dei segreti relativi all'organizzazione del servizio, ma anche di quelli afferenti al suo svolgimento, sicché l'ambito di applicabilità della norma copre tutte le ipotesi della previsione generale dell'art. 326 cod. pen. Da ciò deriva che il fatto di cui sopra può essere qualificato unicamente ai sensi dell'art. 127 c.p.m.p., sussistendo gli elementi specializzanti ivi previsti, costituiti dall'essere il soggetto agente un militare in quanto appartenente all'Arma dei carabinieri, oltre all'avere lo stesso appreso le notizie che dovevano rimanere segrete - e che invece sono state divulgate - nello svolgimento del proprio servizio.

3. Lo stesso genere di rapporto non può invece ravvisarsi con riguardo all'altra fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. contestata davanti al giudice ordinario; né del resto il fatto così come descritto nella relativa imputazione (capo B) risulta in concreto lo stesso di quello qualificato sotto la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 326 cod. pen, rispetto alla quale, come sopra rilevato, deve prevalere la previsione del reato militare avente natura speciale di cui all'art. 127. c.p.m.p. L'art. 323 cod. pen., nella sua attuale formulazione, prevede un reato di evento, che in quanto tale richiede la realizzazione di un ingiusto vantaggio patrimoniale procurato a sé o altri, ovvero di un danno ingiusto arrecato ad altri.Tale evento, sulquale deve ricadere il dolo intenzionale dell'agente, costituisce l'effetto causale della condotta integrante la specifica violazione di legge.

4. Coerentemente a tale configurazione della fattispecie incriminatrice, ciò che si contesta a Pellegrini tramite l'imputazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen. mossa davanti al giudice ordinario, secondo l'enunciazione dell'accusa, non è la sola condotta costituita dalla violazione del segreto o del (pur menzionato) divieto di pubblicazione delle immagini secondo quanto previsto dall'art. 114, comma 6- bis cod. proc. pen., né si addebita la pura e semplice intenzione di arrecare danno alla persona arrestata per la commissione dell'omicidio del collega dell'imputato.

Si imputa infatti a Pellegrini la realizzazione, con la condotta di cui sopra, del danno ingiusto cagionato all'arrestato, costituito dalla diffusione delle immagini del giovane che ne esibivano le condizioni mortificanti per ogni individuo rappresentate dal trovarsi con le manette ai polsi in una caserma dei carabinieri. Dunque, considerando, oltre alla condotta, l'evento e il nesso eziologico, non può aversi un'identità del fatto rispetto a quello costituito dalla violazione del segreto sanzionata dall'all'art. 127 c.p.m.p così come in concreto contestata, ma deve riconoscersi il concorso formale fra i due reati in ragione di una sola azione.

Si ha in tal modo un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12, lett. b), cod. proc. pen. fra il reato comune e quello militare, il primo dei quali, alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 16, comma 3, cod. proc. pen., risulta essere il più grave, essendo punito con la reclusione da uno a quattro anni, mentre per il reato militare è prevista una pena della reclusione, militare, da sei mesi a tre anni. Di conseguenza va applicato il disposto dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale fra reati comuni e reati militari la connessione opera allorquando il reato comune risulti più grave (secondo i criteri di cui all'art.

16) di quello militare, comportando ciò la giurisdizione del giudice ordinario per tutti i reati. Dunque, la giurisdizione spetta per entrambi i reati al giudice ordinario.

5. Dichiarata la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Roma davanti al quale risulta al momento pendente il giudizio/ per effetto del decreto di citazione a giudizio disposto dopo l'instaurazione del conflitto di giurisdizione.

P.Q.M.

Decidendo, nei procedimenti riuniti, sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli