Sentenza — n. 29649/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALDERON RAUL ESTEBAN nato il 26/02/1969 BENNATO ENRICO nato a ROMA il 12/05/1968 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; sentite le conclusioni del PG, dr. Piero Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi/ sentite le conclusioni dei difensori di Bennato, avv. Antonio Barbieri ed Eleonora Nicla Moiraghi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso (tranne il primo motivo per cui vi è stata rinuncia); sentite le conclusioni dei difensori di Calderon, avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 270 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 12 cod. proc. pen, art. 266 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29649/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non sarebbe stata effettuata una corretta valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante Bennato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della esistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per i richiami puramente assertivi alle modalità eclatanti ed all'inserimento dell'omicidio nel contesto di una faida tra organizzazioni criminali contrapposte.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CALDERON RAUL ESTEBAN nato il 26/02/1969 BENNATO ENRICO nato a ROMA il 12/05/1968 avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; sentite le conclusioni del PG, dr. Piero Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi/ sentite le conclusioni dei difensori di Bennato, avv. Antonio Barbieri ed Eleonora Nicla Moiraghi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso (tranne il primo motivo per cui vi è stata rinuncia); sentite le conclusioni dei difensori di Calderon, avv.
Vincenzo Maiello ed Eleonora Nicla Moiraghi, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 12 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di Raul Esteban Calderon ed Enrico Bennato emessa dal g.i.p. del Tribunale di Roma in relazione al reato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso commesso in danno di Selavdi Shehaj il 20 settembre 2020. L'omicidio era stato commesso sulla spiaggia di Torvajanica alle ore 10.40 del mattino; la vittima lavorava come bagnino ed era intenta a svolgere il proprio lavoro; il killer, che era parzialmente travisato, in quanto con viso coperto da bandana e mascherina, aveva colpito la vittima con arma da fuoco, e si era allontanato con una moto condotta da altro individuo; la moto era stata abbandonata in una strada cieca sempre a Torvajanica, e rinvenuta il giorno successivo su segnalazione di un cittadino; l'indagine nell'immediato non aveva consentito di individuare una pista investigativa certa, perché le prime fonti di prova assunte (un uomo aveva visto la moto nella posizione in cui era stata parcheggiata vicino la spiaggia e l'aveva rivista mentre il killer vi risaliva e diceva al complice "vai, vai!"; una signora, che abitava nella stradina cieca, aveva visto il killer abbandonare la moto, notando peraltro che in quello stesso frangente aveva incrociato una pattuglia dei Carabinieri, ma riferiva di non essere in grado di riconoscerlo, perché, pur essendosi tolto il casco da motociclista, indossava un sottocasco) non erano sufficienti per sviluppare un'indagine, anche se era verosimile, per la personalità della vittima, che l'episodio fosse accaduto nell'ambito della criminalità organizzata.
Nell'aprile dell'anno successivo, però, nel corso di una intercettazione ambientale nell'abitazione di Enrico Bennato, avvenuta in altro procedimento penale, quello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, lo stesso Bennato, in due separati colloqui avvenuti a distanza di due giorni, parlando con un suo conoscente, dopo avergli detto di lasciare in altra stanza il telefono, si autoattribuiva la responsabilità dell'omicidio, in concorso con una persona che indicava come "Francisco", e che l'indagine di polizia consentiva di individuare in Calderon, perché in altra conversazione intercettata Calderon si recava a casa di Bennato e veniva da questi chiamato "Francisco".
In particolare, nel primo colloquio Bennato sosteneva di essere stato lui a sparare, nel secondo affermava invece che aveva sparato "Francisco". Nei due colloqui riferiva alcuni particolari dell'omicidio (cosa stava facendo la vittima nel momento in cui era stato colpito; l'esistenza sui luoghi di un cancello; la presenza di un terzo complice; l'incontro casuale con la pattuglia dei Carabinieri; la circostanza che gli autori del reato si fossero recati sul posto senza telefoni) che inducevano la polizia giudiziaria a sviluppare questa pista investigativa.
Nel settembre dello stesso anno, però, nel corso di una ulteriore intercettazione ambientale stavolta nel carcere di Rebibbia, Enrico Bennato veniva avvicinato dal fratello Antonio che gli riferiva il messaggio di una persona che chiamavano "zio" che gli raccomandava di smetterla di parlare di omicidi; ricevuto questo rimprovero, Enrico rassicurava il fratello di non averne mai parlato, che sarebbe stato contro il suo interesse, perché in spiaggia c'era anche lui, e perché con lui c'era anche "Raul", che se poi lo viene a sapere tocca ammazzarlo.
Nel dicembre dello stesso anno veniva risentita la signora che dal balcone aveva visto uno dei killer abbandonare la moto, che riferiva una certa somiglianza tra la persona che si è allontanata e la fotografia di Calderon. In una terza audizione, avvenuta pochi giorni dopo, veniva mostrato alla signora un video di una persona, ripresa da dietro, che poteva essere il killer mentre camminava per strada e la signora ne riconosceva la andatura. Lo stesso video veniva mostrato ad un collega della vittima che era presente in spiaggia al momento dell'omicidio, ed anche questi riconosceva in essa la andatura del killer.
2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso entrambi gli indagati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i motivi di seguito esposti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorso nell'interesse di Calderon deduce i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto mancherebbero specifici elementi aventi il carattere della decisività con riguardo alle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese sull'omicidio da Enrico Bennato; si censura, inoltre, l'essere stata obliterata l'importanza della consulenza di parte introdotta dalla difesa sulla postura di Calderon nel momento in cui lo stesso cammina.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della esistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per i richiami puramente assertivi alle modalità eclatanti ed all'inserimento dell'omicidio nel contesto di una faida tra organizzazioni criminali contrapposte. 2.1. Il ricorso nell'interesse di Bennato deduce i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nell'abitazione di Bennato, delle intercettazioni ambientali eseguite nel carcere di Rebibbia, e delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza in uso a Bennato per violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., attesa la mancanza di connessione tra il procedimento in cui erano state disposte ed il procedimento in cui sono state utilizzate.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto, in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., non sarebbe stata effettuata una corretta valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante Bennato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione della esistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. per i richiami puramente assertivi alle modalità eclatanti ed all'inserimento dell'omicidio nel contesto di una faida tra organizzazioni criminali contrapposte.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge con riferimento alle esigenze cautelari, motivo non sviluppato in modo autonomo, ma solo come conseguenza dell'impugnazione sui gravi indizi.
3. E' stata chiesta la trattazione orale. Preliminarmente il difensore dell'indagato Bennato, avv. Antonio Barbieri, dichiarava di rinunciare al primo motivo di ricorso. Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Sui motivi residui i difensori di Bennato, avv. Antonio Barbieri ed Eleonora Nicla Moiraghi, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. I difensori di Calderon, avv. Vincenzo Maiello ed Eleonora Nicla Moiraghi, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso del solo Bennato, dedicato all'inutilizzabilità di intercettazioni ambientali disposte in altro procedimento, è infondato. Si premette che il difensore aveva rinunciato al motivo prima dell'inizio della discussione orale; non risulta, però, in atti una procura speciale a rinunciare. Nella sentenza n. 12603 del 24/11/2015, Celso, Rv. 266245 le Sezioni Unite hanno precisato, che,fermo restando il principio che la rinuncia, sia parziale che integrale, all'impugnazione, quale atto dispositivo del rapporto processuale che determina l'inammissibilità del ricorso, compete solo all'imputato o al suo procuratore speciale, ma non al difensore, si deve, però, distinguere la rinuncia parziale al ricorso dalla rinuncia ad un singolo o più motivi, intesi come argomenti che investono un capo o un punto della decisione, che, non incidendo sul rapporto processuale e rientrando nelle scelte tecniche del difensore, non richiede la procura speciale.
Secondo questo percorso logico la rinuncia ad uno o più motivi, anche se non determina l'abdicazione all'impugnazione relativamente al capo o al punto impugnato, incide sull'onere di motivazione del giudice dell'impugnazione, che risulta evidentemente alleggerito. In conformità a questo indirizzo giurisprudenziale, il collegio ritiene conseguentemente di valutare comunque il motivo di ricorso, sia pure con questo onere di motivazione alleggerito enucleato da questo indirizzo giurisprudenziale. Nel merito, il motivo è infondato. E' noto che la pronuncia Sez.
U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395 ha ritenuto che, "in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.".
Qui non vi è questione di limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. perché il titolo di reato per cui si procede legittima ampiamente l'utilizzo dello strumento investigativo, né si può fondatamente sostenere che non vi sia una connessione sostanziale rilevante, ex art. 12 cod. proc. pen., con quello in relazione al quale l'autorizzazione era stata disposta, atteso che sia l'omicidio Piscitelli sia l'omicidio oggetto di questo giudizio si inseriscono all'interno di un progetto di supremazia sul territorio che non prevede la possibilità che emergano concorrenti in zona ("Qua non devono venì a fà i prepotenti a Casalotti", affermazione riportata a pag. 8 della ordinanza impugnata, e che avrebbe pronunciato il ricorrente in una delle conversazioni intercettate), e quindi all'interno di un disegno criminoso unitario di cui costituiscono singole manifestazioni.
2. Il secondo motivo del ricorso Bennato_ ed il primo motivo del ricorso Calderon, dedicati alla contestazione dei gravi indizi, sono infondati. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).
Nel caso in esame, nella ordinanza impugnata i gravi indizi si reggono sulla confessione stragiudiziale, più volte ripetuta dall'imputato Bennato (una prima ed una seconda volta al padrone di casa; una terza volta al fratello nel contesto di una conversazione svoltasi in carcere). Una confessione stragiudiziale segue le regole probatorie del mezzo di prova che la immette nel processo (Sez. 5, Sentenza n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923). E, quindi, nel caso in esame, in cui la confessione stragiudiziale è veicolata in giudizio mediante plurime intercettazioni, essa soggiace, cprimft, per le dichiarazioni eteroaccusatorie, non alla regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma alle regole legali sull'utilizzabilità delle intercettazioni.
E' vero anche, che, a prescindere dal mezzo con cui è veicolata in giudizio, la confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato (Sez. 1, Sentenza n. 6467 del 11/05/2017, dep. 2018, Secolo, Rv. 272100; Sez. 6, Sentenza n. 23777 del 13/12/2011, dep. 2012, Zedda, Rv. 253002). Nel caso in esame, la spontaneità delle tre confessioni stragiudiziali di Bennato non può essere messa in discussione; nelle prime due occasioni è addirittura Bennato che conduce la conversazione parlando all'interlocutore di un argomento che questi neanche conosceva, nella terza lo stesso è sì sollecitato dal fratello, ma sollecitato nel senso esattamente opposto a quello che indurrebbe a ritenere non spontanea la confessione, perché il fratello gli intima di non parlare in giro di omicidi, e Bennato, rassicurandolo di non averlo mai fatto, in realtà ne parla per la terza volta.
Anche la genuinità è difficilmente contestabile, perché, al di là dello scopo di vanteria che può aver ispirato le prime due conversazioni (ma sicuramente non la terza), nelle confessioni Bennato riferisce particolari che poteva conoscere solo chi era coinvolto nel reato, quali — quantomeno - la circostanza dell'incrocio con la pattuglia dei Carabinieri al momento di cambio del mezzo e la circostanza dell'essersi recati sul luogo del delitto senza telefoni. Né incide la circostanza che Bennato avesse assunto cocaina in una delle prime due confessioni, sia perché sicuramente non l'ha assunta nella terza, sia perché non si comprende il nesso tra l'assunzione di questo tipo di sostanza stupefacente e la creazione di una storia verosimile, e particolarmente circostanziata, a proprio danno.
L'esistenza di particolari inventati (nella prima confessione Bennato attribuisce a sé il ruolo dell'autore materiale, nella seconda lo attribuisce a Calderon) è compatibile con lo scopo di vanteria che ha ispirato le prime due confessioni, ma non impedisce di ritenere esente da vizi logici il giudizio di genuinità delle dichiarazioni che ha formulato il Tribunale del riesame, in base al principio generale della scindibilità delle dichiarazioni, che consente di ritenere veridica solo una parte della confessione resa dall'imputato, e nel contempo disattenderne altre parti, allorché si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020, dep. 2021, Messina, Rv. 280502).
Una volta formulato il giudizio di spontaneità e genuinità delle ripetute confessioni stragiudiziali di Bennato, le ulteriori considerazioni della ordinanza impugnata alla ricerca di riscontri (ad esempio, la compatibilità della camminata del killer con quella di Calderon su cui molto si spende la difesa dei ricorrenti ma che nella struttura della ordinanza impugnata ha un rilievo molto marginale) si rivelano finanche superflue, perché sul piano logico non serviva altro per motivare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
3. Il terzo motivo del ricorso Bennato ed il secondo motivo del ricorso Calderon, dedicati entrambi all'aggravante del 416-bis.1 cod. pen., sono ina m m issibili. La situazione cautelare dei ricorrenti non muterebbe, infatti, per effetto dell'eventuale accoglimento del motivo, perché i termini di custodia cautelare resterebbero comunque identici ed anche la presunzione di inadeguatezza di misure diverse da quella carceraria dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. rimarrebbe comunque applicabile (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508: è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento "de libertate" non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quomodo" della cautela, la legittimità della disposta misura. Conforme Sez. 3, Sentenza n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237).
4. Il quarto motivo del ricorso Bennato, come già esposto nella parte in fatto, non ha autonomia di esposizione logica, ma dipende dai gravi indizi, ed in quanto tale, va respinto.
5. Ai sensi