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Sentenza — n. 29645/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29645/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29645/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza del detenuto domiciliare Domenico Sette, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad uscire dal luogo di arresto, in orari predeterminati, per svolgere attività lavorativa. Il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza che, previa corretta riqualificazione del mezzo di impugnazione in ricorso per cassazione (v., da ultimo, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884-01), ha disposo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29645/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione medesima, cui consegue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura di cui al dispositivo.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione rinuncia al diritto procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro della querela penale domanda di ricusazione disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità dell'impugnazione medesima, cui consegue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sette Domenico, nato a Milano il 05/05/1975 avverso il provvedimento del 14/10/2021 del Magistrato di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza del detenuto domiciliare Domenico Sette, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad uscire dal luogo di arresto, in orari predeterminati, per svolgere attività lavorativa.

2. Il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza che, previa corretta riqualificazione del mezzo di impugnazione in ricorso per cassazione (v., da ultimo, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884-01), ha disposo la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Nelle more del giudizio di legittimità è intervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta da Domenico Sette.

4. L'intervenuta rinuncia determina, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'impugnazione medesima, cui consegue la condanna dell'impugnante al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distinguendo tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373-01), nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così d