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Sentenza — n. 29633/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. E' vero che, in tema ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18 -ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638). E' tuttavia anche vero che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata rileva come il detenuto sia stato prontamente informato, in data 27 gennaio 2021, del mancato inoltro della sua missiva ad altro detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., come non risulti che abbia proposto motivi di reclamo fuori del termine previsto, ovvero l'abbia fatto e ciò non sia stato ritenuto inammissibile e, quindi, come non sussista alcun dato che induca a ritenere concreta la violazione del diritto alla difesa lamentato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza domanda di ricusazione impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio procedure di ricorso domanda di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/03/1961 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettel-serrttte-le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Luigi Di Martino avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano non aveva disposto l'inoltro di una missiva.

2. Avverso tale ordinanza Di Martino ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 6 Cedu, 111, 15 e 3 Cost. e 18 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), per essere stato notificato a Di Martino esclusivamente il provvedimento di non inoltro senza la motivazione alla base di detta decisione, con conseguente impossibilità per il detenuto di sapere su cosa proporre il reclamo,Q insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. E' vero che, in tema ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18 -ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638). E' tuttavia anche vero che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata rileva come il detenuto sia stato prontamente informato, in data 27 gennaio 2021, del mancato inoltro della sua missiva ad altro detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., come non risulti che abbia proposto motivi di reclamo fuori del termine previsto, ovvero l'abbia fatto e ciò non sia stato ritenuto inammissibile e, quindi, come non sussista alcun dato che induca a ritenere concreta la violazione del diritto alla difesa lamentato.

Con tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, e con la considerazione dell'equivocità della missiva, facente riferimento a una famiglia di cani, con frasi prive di apparente connessione e l'uso di appellativi inconsueti ed equivoci, il ricorso non si confronta, incorrendo nella assoluta genericità, oltre che nella aspecificità, in quanto si limita a lamentare l'omessa notifica delle ragioni del non inoltro della missiva senza addurre conseguenti concrete lesioni al diritto di difesa che sembra invece salvaguardato dalla proposizione del reclamo.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom