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Sentenza — n. 29632/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29632/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. E' vero che, in tema di ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18 -ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638). E' tuttavia anche vero che, nel caso in esame, a fronte delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva sulla congruità della motivazione del Magistrato di sorveglianza - circa la non autorizzazione dell'inoltro della missiva in quanto proveniente da un familiare con cui non risulta esservi corrispondenza - e sulla disponibilità della stessa agli atti del fascicolo, il ricorrente insiste nei termini sopra indicati sulla compromissione di diritti fondamentali tra cui in primis il diritto di difesa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29632/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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revoca dell'annullamento sospensione dell'istruzione ritiro dell'effetto sospensivo ricorso all'autorità di vigilanza impugnazione della cancellazione decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIA ANTONIO nato a SCILLA il 29/07/1970 avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettOserrtte le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Olga Mignolo, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da Antonio Caia avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano non aveva disposto l'inoltro di una missiva.

2. Avverso tale ordinanza Caia ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo carenza/apparenza di motivazione, per essersi il Tribunale di sorveglianza limitato a riprodurre la sintetica motivazione fornita dal Magistrato di sorveglianza circa la provenienza della missiva "da un familiare con cui non vi è corrispondenza" senza operare alcun ulteriore accertamento sulla legittimità della corrispondenza. La difesa lamenta che non è stato operato il necessario bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le limitazioni e le finalità di pubblico interesse tali da giustificare la compromissione di diritti fondamentali, quali quello alla difesa, alla segretezza della corrispondenza e al mantenimento dei rapporti familiari.

Sottolinea, inoltre, che la motivazione è avulsa dalla realtà laddove riferisce di motivazione disponibile agli atti del fascicolo, accessibili dal difensore, trascurando come il fascicolo relativo al trattenimento della missiva non sia accessibile né all'interessato né al suo difensore. Alla luce di tali doglianze insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. E' vero che, in tema di ordinamento penitenziario, al fine di assicurare le esigenze di conoscibilità delle ragioni del provvedimento di trattenimento della corrispondenza, previsto dall'art. 18 -ter, comma quinto, ord. pen., deve essere garantita la possibilità di prendere visione del provvedimento stesso, tramite la sua integrale notifica al detenuto, ovvero consentendogli di ottenerne il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione (Sez. 1, n. 20269 del 16/06/2020, Guarino, Rv. 279638). E' tuttavia anche vero che, nel caso in esame, a fronte delle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, facenti leva sulla congruità della motivazione del Magistrato di sorveglianza - circa la non autorizzazione dell'inoltro della missiva in quanto proveniente da un familiare con cui non risulta esservi corrispondenza - e sulla disponibilità della stessa agli atti del fascicolo, il ricorrente insiste nei termini sopra indicati sulla compromissione di diritti fondamentali tra cui in primis il diritto di difesa.

Incorrendo nella assoluta genericità, oltre che nella aspecificità, in quanto non adduce di non essere stato posto nelle condizioni di proporre reclamo, che, invece, ha proposto.

2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso