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Ordinanza — n. 29631/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against execution judge's order converted to opposition under Art. 568(5) CPP to preserve merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29631/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation converted the cassation appeal into an opposition proceeding and transmitted the case to the Court of Appeal of Palermo. The appellant, Giovanni Di Giacomo, challenged the execution judge's refusal to extinguish temporary detention sentences, alleging violations of Article 184 of the Penal Code. The Court ruled that despite the specific procedural rules for execution judgments, the principle of conservation requires converting the appeal to preserve the merits of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 676, cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution judge's order must be converted into an opposition to ensure the preservation of the merits of the complaint.

Parole chiave

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cassation appeal conversion execution judge order principle of conservation temporary detention sentences penal code article 184 abbandono del procedimento penale sospensione dell'allontanamento sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 184 cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di Giacomo, tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 184 cod. pen. e vizio di motivazione.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez.
Art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di Giovanni Di Giacomo avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, emesso ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., in virtù del rinvio a detta norma dell'art.
Art. 676 cod. proc. pen.
pen., in virtù del rinvio a detta norma dell'art. 676 cod. proc. pen., deve essere, dunque, convertito in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.
art. 184 cod. pen
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di Giacomo, tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 184 cod. pen.
art. 666 cod. proc. pen
248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen
Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di Giovanni Di Giacomo avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, emesso ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., in virtù del rinvio a detta norma dell'art.
art. 676 cod. proc. pen
pen., in virtù del rinvio a detta norma dell'art. 676 cod. proc. pen., deve essere, dunque, convertito in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010
pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep.
Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009
pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACOMO GIOVANNI nato a PALERMO il 18/07/1954 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettefeePft4e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Paola Filippi, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di Giovanni Di Giacomo, finalizzata alla declaratoria di estinzione, ex art. 184 cod. pen., di tutte le pene detentive temporanee presenti nel provvedimento di cumulo di pene emesso nei suoi confronti.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di Giacomo, tramite il proprio difensore, denunciando violazione dell'art. 184 cod. pen. e vizio di motivazione.

3. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è, invece, previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione, non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., e trasmesso al giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di conservazione (si vedano, tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito ( Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi ).

4. Nel caso in esame, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di Giovanni Di Giacomo avverso il provvedimento di rigetto sopra indicato, emesso ai sensi dell'art. 667, comma 4 cod. proc. pen., in virtù del rinvio a detta norma dell'art. 676 cod. proc. pen., deve essere, dunque, convertito in opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 17