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Ordinanza — n. 29627/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; non-final dismissal order converted to monocratic tribunal complaint due to procedural reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29627/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal, converting it into a complaint to a single-judge tribunal under new procedural rules. The appellant argued the dismissal order was null because the prosecutor's request for acquittal based on minor offense status was not properly notified, violating the right to opposition. The Court held that such non-final decisions are no longer subject to cassation but only to a specific monocratic complaint, thus rejecting the appeal's form.

Regesto Legislator

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Art. 409, comma 6, cod. proc. pen.; Art. 410-bis, cod. proc. pen.: The appeal against a dismissal order for minor offense is no longer a cassation appeal but a complaint to a monocratic tribunal, as the decision lacks finality and does not affect personal liberty.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal procedural reform 2017 dismissal order nullity monocratic tribunal complaint right to opposition minor offense acquittal procedural contradiction misura meno grave

Disposizioni normative citate

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Art. 409, comma 6, cod. proc. pen.
103, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art.
Art. 410-bis, cod. proc. pen.
103 del 207, che, introducendo l'art. 410-bis cod.
Art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Non era stata indicata all'indagato la nuova domanda dell'organo d'accusa, con conseguente violazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
La decisione di non accogliere la richiesta di archiviazione, al contrario, non è impugnabile, dovendo richiamarsi quanto stabilisce l'art. 568, comma 1, cod.
Art. 111, comma 7, Cost.
art. 131-bis cod. pen
1330/2017 nei confronti di Flore Giacomo, ex art. 131-bis cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
103 del 207, che, introducendo l'art. 410-bis cod. proc. pen., ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero.
art 111, comma 7 Cost
che sancisce il principio di tassatività delle impugnazioni e non rilevando l'art 111, comma 7 Cost., posto che il provvedimento in questione non riguarda la libertà personale e non ha contenuto decisorio, ma solo valenza processuale (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41612 del 29/05/2019
Sez. 5, ordinanza n. 31601 del 15/09/2020
41612 del 29/05/2019,Saquella Enrico, Rv 277051; Sez. 5, ordinanza n. 31601 del 15/09/2020, Giuseppe Piperno c/ Veneziani Armando, Rv 279718).
Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORE GIACOMO nato a FIDENZA il 29/06/1994 avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso A questa Corte di cassazione che'(chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di tempo Pausania, con ordinanza in data 13 aprile 2021, disponeva l'archiviazione del procedimento penale nr. 1330/2017 nei confronti di Flore Giacomo, ex art. 131-bis cod. pen. Il Pubblico Ministero aveva avanzato, inizialmente, una richiesta di archiviazione, perché il fatto non costituiva reato, relativamente alla condotta di porto fuori dall'abitazione di un coltello, in ragione dell'attività di allevatore, svolta da Fiore. Indi, il Pubblico Ministero aveva richiesto, all'udienza fissata per la decisione, l'archiviazione per tenuità del fatto. L'istanza era stata avanzata, evidenziando come il coltello fosse detenuto da un soggetto incensurato e che lo aveva consegnato direttamente e spontaneamente agli operanti, al momento del controllo, gesto che non delineava una situazione di allarme sociale.

2. Giacomo Flore ricorre per cassazione e deduce la nullità dell'ordinanza di archiviazione per omessa notifica della richiesta ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., e dell'avvertimento a Flore stesso che nei dieci giorni successivi avrebbe potuto formalizzare l'opposizione alla richiesta, indicando le ragioni del suo dissenso. Premetteva che il Pubblico Ministero aveva presentato inizialmente, per la condotta di cui all'art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 110, la richiesta di archiviazione perché il fatto non era previsto dalla legge come reato o non costituiva reato.

Svolgendo attività di allevatore era verosimile che portasse con sé il coltello, per ragioni professionali o per pura dimenticanza. Fissata la camera di consiglio, per l'udienza del 6 aprile 2021, non si sarebbe potuto, in assenza dell'indagato e del suo difensore, chiedere che si archiviasse il procedimento per tenuità del fatto e il Giudice non avrebbe avuto la possibilità di archiviare per una causa diversa da quella per la quale era stato instaurato il contraddittorio. L'ordinanza di archiviazione era, pertanto, nulla. Non era stata indicata all'indagato la nuova domanda dell'organo d'accusa, con conseguente violazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

La nullità oltre alla violazione della norma anzidetta discendeva dal fatto che vi era stata violazione del principio del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso per cassazione va qualificato come reclamo e gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Tempo Pausania in composizione monocratica. In particolare, prima della riforma operata dalla legge del 23 giugno 2017, n. 103, l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., consentiva la proposizione del ricorso per cassazione nei confronti dell'ordinanza di archiviazione ed esclusivamente per i casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. ovvero per la violazione delle norme sulla partecipazione al relativo procedimento camerale.

L'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. è stato, tuttavia, abrogato dalla legge n. 103 del 207, che, introducendo l'art. 410-bis cod. proc. pen., ha previsto che l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, avverso le decisioni che accolgono la richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Tra le ipotesi di nullità dell'archiviazione da far valere con il reclamo vi è quella conseguente al mancato avviso all'indagato e alla persona offesa della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 411 comma 1-bis1cod. proc. pen., introdotto dal d.

Igs. n. 28 del 2015. Dunque, la novella del 2017 ha modificato la forma dell'impugnazione (reclamo al tribunale monocratico e non più ricorso per cassazione) e ne ha in parte esteso i casi di proponibilità, essendo esperibile il rimedio in esame non più avverso la sola ordinanza di archiviazione, contraddistinta dal mancato rispetto delle regole volte ad assicurare il contraddittorio della camera di consiglio, ma anche in alcune ipotesi di nullità del decreto di archiviazione.

2. Da tali premesse consegue che, avendo ad oggetto l'impugnazione il provvedimento di archiviazione per omesso avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. essa va convertita in reclamo al Tribunale in composizione monocratica come indicato dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (argomentato da: Sez 3, n. 41612 del 29/05/2019,Saquella Enrico, Rv 277051; Sez. 5, ordinanza n. 31601 del 15/09/2020, Giuseppe Piperno c/ Veneziani Armando, Rv 279718). Vertendosi in tema di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, può formare oggetto di reclamo solo la decisione del Giudice per le indagini preliminari di accogliere la richiesta del Pubblico Ministero formulata senza la previa comunicazione all'indagato e alla persona offesa dell'avviso di prendere visione degli atti e di presentare l'opposizione di cui all'art. 411, comma 1-bis ) cod. proc. pen., tema questo dedotto dall'interessato, che nel ricorso lamenta il profilo specifico (Sez 3, n. 41612 del 29/05/2019 Saquella Enrico, Rv 277051).

La decisione di non accogliere la richiesta di archiviazione, al contrario, non è impugnabile, dovendo richiamarsi quanto stabilisce l'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. che sancisce il principio di tassatività delle impugnazioni e non rilevando l'art 111, comma 7 Cost., posto che il provvedimento in questione non riguarda la libertà personale e non ha contenuto decisorio, ma solo valenza processuale (Sez. 7, n. 19719 del 26/1/2016 Rv 266838).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Tempio Pausania in composizione monocratica. Così deciso in Roma il 3