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Sentenza — n. 29623/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29623/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29623/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 marzo 2019 dal Tribunale di Torino con la quale: - Franco DI SOMMA è stato giudicato responsabile del concorso con Cataldo, Sabatino e Leone (giudicati separatamente), nel tentativo di furto pluriaggravato commesso ai danni dell'agenzia della Banca Unicredit di Rondissone (artt. 110, 56, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, 61 n. 7, cod. pen. — capo 20) e di San Raffaele Cimena (artt. 110, 56, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, 61 n. 7, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29623/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricors0 consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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indagine per furto tentato furto furto di lieve entità altri reati furti connessi crimine

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricors0 consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI SOMMA FRANCO nato a CIRIE' il 23/02/1969 MORELLI VALENTINO nato a TORINO il 20/12/1970 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale PIETRO ! / GAETA che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. Roberto PORCARO, difensore di DI SOMMA FRANCO, che insiste nel ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 11 marzo 2019 dal Tribunale di Torino con la quale: - Franco DI SOMMA è stato giudicato responsabile del concorso con Cataldo, Sabatino e Leone (giudicati separatamente), nel tentativo di furto pluriaggravato commesso ai danni dell'agenzia della Banca Unicredit di Rondissone (artt. 110, 56, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, 61 n. 7, cod. pen. — capo 20) e di San Raffaele Cimena (artt. 110, 56, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, 61 n. 7, cod. pen.

— capo 22), nonché dei concorrenti reati di detenzione e porto illegale aggravati di esplosivi (110, 61 n. 2 cod. pen., 4 I. n. 895 del 1967 — capo 22), venendo condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 8.000 di multa; - Valentino MORELLI è stato giudicato responsabile del concorso con Cataldo, Sabatino e Leone (giudicati separatamente), nel tentativo di furto pluriaggravato commesso ai danni dell'agenzia della Banca Intesa di Borgaro Torinese (artt. 110, 56, 624, 625, primo comma, n. 2, n. 5 e n. 7, 61 n. 7, cod. pen. — capo 26) e dei concorrenti reati di detenzione e porto illegale aggravati di esplosivi (110, 61 n. 2 cod. pen., 4 I. n. 895 del 1967 —capo 27), venendo condannato alla pena di anni due e mesi nove di reclusione ed euro 7.000 di multa. 1.1.

Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito è stata affermata la responsabilità degli imputati per i suddetti reati sulla base delle risultanze investigative derivanti dai servizi di osservazione e pedinamento, delle intercettazioni e delle parziali ammissioni degli imputati.

2. Ricorrono Franco DI SOMMA e Valentino MORELLI, con distinti atti a firma dei rispettivi difensori avv. Roberto Porcari e avv. Vittorio Pesavento. 2.1. Franco DI SOMMA denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt.192 e 533 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione sulla responsabilità che è stata affermata nonostante i correi Cataldo e Sabatino non abbiano rivolto accuse al ricorrente. Del resto, i servizi di osservazione e pedinamento e le intercettazioni non forniscono elementi univoci, mentre l'imputato, che ha ammesso i contatti con gli autori degli illeciti, ha spiegato di essere stato avvicinato per concorrere con essi, ma di avere rifiutato. 2.2.

Valentino MORELLI denuncia il vizio della motivazione:- sulla responsabilità che è stata affermata nonostante i correi Cataldo e Sabatino non abbiano rivolto accuse al ricorrente. I servizi di osservazione e pedinamento e le intercettazioni non forniscono elementi univoci, mentre l'imputato, che ha ammesso i contatti con gli autori degli illeciti, ha spiegato di essere stato avvicinato per concorrere con essi, ma di avere rifiutato; - sul trattamento sanzionatorio che doveva essere contenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili 2. Le doglianze sulla responsabilità sono inammissibili, ferma restando la non deducibilità dell'errore di diritto con riguardo agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019 - dep. 2020, Romeo Gestioni S.P.A., Rv. 278196 - 02). 2.1. Gli atti di appello, come le difese non contestano, erano essenzialmente incentrati sulla mancanza di una chiamata in correità da parte degli altri imputati che, giudicati separatamente, avevano ammesso le proprie responsabilità. Ebbene, tale questione è, come ha correttamente evidenziato il giudice di secondo grado, del tutto irrilevante rispetto agli elementi di prova acquisiti per mezzo dei pedinamenti e delle intercettazioni che hanno documentato: gli incontri tra gli imputati e il commando di professionisti predatori di agenzie bancarie; la consegna e l'occultamento della "marmotta" (aggeggio artigianale , ripieno di esplosivo utilizzato per far esplodere i bancomat delle agenzie bancarie); l'occultamento dei veicoli da impiegare per i furti; la piena disponibilità dimostrata dai ricorrenti a prendere parte agli assalti.

Risultano, del resto, generiche le questioni concernenti tali emergenze probatorie, sia perché sviluppate senza una critica specifica, sia perché gli stessi imputati hanno ammesso di avere intrattenuto i suddetti rapporti con il commando, sicché la generica negatoria di avere effettivamente partecipato ai tentativi di furto (che risultano documentati dalle immagini videoregistrate e dai commenti captati) è stata correttamente giudicata inconsistente.3. È inammissibile il motivo sulla commisurazione della pena sviluppato da MORELLI perché versato in fatto e privo di capacità critica rispetto alle puntuali indicazioni offerte dai giudici di merito.

4. All'inammissibilità del ricors0 consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del