Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal qualification errors, only logical flaws in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giovanni Soggia's appeal inadmissible, rejecting his request to overturn the second-instance conviction for arson and attempted fraud. Soggia argued the lower courts illogically assumed his actions were intentional without proving the fire's cause and failed to weigh witness testimonies regarding the insurance claim. The court ruled that such appeals must challenge the legal qualification of facts, not merely offer alternative interpretations of evidence or criticize the logical structure of the motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal against a confirmed judgment is inadmissible if it merely proposes an alternative reconstruction of evidence or criticizes the logical structure of the motivation without alleging errors in the legal qualification of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOGGIA GIOVANNI nato a ALGHERO il 04/02/1966 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette ed udite le conclusioni del PG, dr. Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udite le conclusioni del difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 settembre 2019 il Tribunale di Como, in rito ordinario, ha condannato Giovanni Soggia alla pena di 4 anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato di incendio dei locali della propria attività commerciale e per il reato di tentativo di truffa in danno della assicurazione commesso in Villa Guardia tra il 27 ed il 28 settembre 2015. Con sentenza del 22 marzo 2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descrittó nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria nella valutazione degli elementi di prova a carico dell'imputato, in quanto la pronuncia dà per scontato che la causa dell'incendio sia dolosa mentre la stessa in realtà non è mai stata accertata, non dà una spiegazione logica del comportamento dell'imputato che dopo essersi allontanato dal negozio alla chiusura dello stesso vi torna immediatamente mentre avrebbe avuto più senso allontanarsene, ricava dal passaggio dell'imputato presso il negozio verso 1'1.00 di notte circa trenta minuti prima del secondo incendio il possibile momento in cui lo stesso lo ha fatto attecchire ma, se non è mai stata trovata la causa dell'incendio, è anche arduo individuare un periodo di latenza in cui lo stesso avrebbe attecchito, non valorizza inoltre le dichiarazioni di una persona che si era interessata all'acquisto dell'attività commerciale, e non valorizza le dichiarazioni dell'assicuratore che evidenzia che l'imputato ha presentato denuncia di sinistro ma non ha mai sollecitato il risarcimento.
3. Con requisitoria sia scritta che orale il Procuratore generale della Cassazione, dr. Piero Gaeta, ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Le censure formulate nell'unico motivo di ricorso investono non l'erronea qualificazione giuridica del fatto attribuito all'imputato o vizi della procedura giurisdizionale che ha portato alla sua condanna, ma soltanto la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Le censure mirano a contestare la correttezza dell'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi probatori mediante ;. quale si è formato il convincimento del giudice. Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza della valutazione della prova, però, è molto ristretto, perchè non può, naturalmente, consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.
L'ambito di sindacato è ancora più ristretto in caso, quale quello in esame, in cui il giudizio sulla prova è oggetto di doppia conforme, atteso che nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").
Nel caso in esame, il ricorrente censura come profili di illogicità della motivazione quelle che sono in realtà conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito sulla base di valutazioni del materiale probatorio (la pronuncia ha concluso, valutando gli indizi, nel senso che la causa dell'incendio sia dolosa mentre il ricorrente continua a ritenerla non accertata; la pronuncia ha concluso, valutando gli indizi, nel senso che il comportamento dell'imputato che è accertato essere passato nei pressi del negozio verso 1'1.00 di notte circa trenta minuti prima del secondo incendio, abbia costituito il momento in cui lo stesso lo ha fatto attecchire, mentre il ricorrente continua a considerarlo un fatto dettato da motivi privati e sganciato dall'incendio) o profili di mancata valutazione di elementi da lui introdotti in giudizio cui il giudice del merito ha legittimamente, nell'esercizio dei suoi poteri di valutazione complessiva del compendio probatorio, attribuito rilievo subvalente (le dichiarazioni di una persona che si era interessata all'acquisto dell'attività commerciale, le dichiarazioni dell'assicuratore cui era stata presentata denuncia di apertura del sinistro).
In definitiva, le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore