Cassation Court dismisses appeal on procedural grounds, ordering remand for new trial due to lack of specific reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the first-instance judgment and remanded the case for a new trial. The defendant argued for non-prosecution based on the minor nature of the offense, but the lower court failed to explicitly address this specific request in its reasoning. The Court held that while the first instance did not need to be as specific as higher courts, the omission of a substantive response to a clear defense request affected the logical correctness of the judgment, necessitating a remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 d.lgs. 274/2000; Art. 14, co. 5-ter d.lgs. 286/1998: The failure of a first-instance court to substantively address a specific request for non-prosecution based on minor offense, despite the absence of a statutory nullity ground, renders the judgment logically incorrect and requires remand for new examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAOUZI ABDELHALIM nato il 11/02/1995 avverso la sentenza del 22/04/2021 del GIUDICE DI PACE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del P.G. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Chiara Tozzoli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 aprile 2021 il giudice di pace di Avezzano ha condannato Abdelhalim Faouzi alla pena di 6.667 euro di multa per il reato dell'art. 14, co. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, che avrebbe dovuto essere applicata nel caso in esame per la minima offesa complessiva al bene giuridico tutelato.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Piero Gaeta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. Chiara Tozzoli, ha depositato nota di conclusioni scritte in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Nelle conclusioni riportate nella intestazione della sentenza del giudice di pace vi era, in effetti, la richiesta della difesa di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 34 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
In motivazione, però, non vi è una risposta a questa domanda (subordinata) che aveva presentato la difesa. E' vero che, come rileva il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, che la difesa non aveva evidenziato, se non con clausole di stile, elementi da cui dover desumere la particolare tenuità della condotta, che, come evidenzia correttamente lo stesso Procuratore generale, non può essere concessa sulla base di una motivazione strutturata in negativo (la mancanza di elementi per escluderla), in quanto il giudice deve indicare degli elementi specifici del fatto che giustifichino la applicazione della causa di non punibilità.
Però, è anche vero che, a differenza di quanto avviene nei gradi successivi di giudizio che soggiacciono alle regole formali sulle impugnazioni (cfr., per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112: In tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato), in primo grado la richiesta della parte non deve essere così specifica per incardinare il rapporto processuale sulla questione proposta.
Posto che l'omessa valutazione di una richiesta, pur non potendo essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, può influire sulla congruità e correttezza logico- giuridica della motivazione che definisce il grado di giudizio nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, Sentenza n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199), il ricorso deve essere accolto con rinvio al giudice di pace per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Avezzano, in diversa persona fisica. Così dec