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Sentenza — n. 29136/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIALOSI GIROLAMO nato a CARINI il 12/11/1958 avverso l'ordinanza del 03/12/2021 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, dr. Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 marzo 2021 il magistrato di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza presentata da Girolamo Cangialosi volta ad ottenere la remissione del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 10 giugno 2010 e dalle relative spese di mantenimento in carcere. Con ordinanza del 3 dicembre 2021 il magistrato di sorveglianza di Palermo ha respinto l'opposizione proposta dall'interessato.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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incasso di contributi alimentari spese di sostentamento ristrettezza finanziaria perdita di sostegno stato di bisogno dispensa dal versamento delle spese
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANGIALOSI GIROLAMO nato a CARINI il 12/11/1958 avverso l'ordinanza del 03/12/2021 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, dr. Tomaso Epidendio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 marzo 2021 il magistrato di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza presentata da Girolamo Cangialosi volta ad ottenere la remissione del debito derivante dalla sentenza del Tribunale di Palermo del 10 giugno 2010 e dalle relative spese di mantenimento in carcere. Con ordinanza del 3 dicembre 2021 il magistrato di sorveglianza di Palermo ha respinto l'opposizione proposta dall'interessato.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui rileva la mancata motivazione in relazione alla sussistenza del requisito delle disagiate condizioni economiche che avrebbe giustificato la remissione, e che l'avvenuta dismissione dei beni immobili del condannato in favore dei figli non ha rilievo perché gli stessi sono comunque rimasti nel patrimonio familiare.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Tomaso Epidendio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il requisito delle disagiate condizioni economiche che può giustificare il provvedimento di rimessione del debito invocato è integrato quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nonché quando «l'adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr.

Sez. 1, n. 42026 del 6/7/2018, M., Rv. 273974- 01; Sez. 1, n. 13611 del 13/3/2012, Valenti, Rv. 252292-01; Sez. 1, n. 5621 del 16/1/2009, Guarino, Rv. 242445-01; Sez. 1, n. 14541 del 24/1/2006, Mangione, Rv. 233939-01; Sez. 1, n. 1137 del 8/3/1994, Spagnolo, Rv. 197411- 01). Il requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Sez. 1, n. 3575 del 28/5/2013, Antonuccio, Rv. 256750-01). Nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza all'esito di un apprezzamento di merito, che, in quanto sorretto da congrua e logica motivazione, si sottrae alle censure difensive, ha effettuato tale valutazione.

In realtà, lo stesso ricorso, pur censurando la decisione finale, non sembra smentire il percorso logico seguito dal magistrato, perché lo stesso ricorrente riferisce che l'alienazione in favore dei figli dei beni immobili di sua proprietà, avvenuta nelle more della procedura di riscossione coattiva del credito, non ha sottratto beni al creditore, perché gli stessi sono rimasti nell'ambito del patrimonio familiare. Se i beni ceduti debbono essere tutti ricondotti nel patrimonio complessivamente riferibile al ricorrente, ne consegue anche la attuale possibilità di soddisfacimento del credito erariale.

In definitiva, il ricorso è manifestamente infondato.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de