Sentenza — n. 29125/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 28 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da Giuseppe Pansera e diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva rispetto ai reati per i quali è stato condannato con le seguenti pronunce:
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, artt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 29125/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto il Tribunale di Reggio Calabria ha escluso che il condannato possa avere preventivamente deliberato il proprio ruolo all'interno dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, dato che tale ruolo centrale era emerso in virtù di un evento non prevedibile in anticipo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PANSERA GIUSEPPE nato a Melito di Porto Salvo il 20/11/1957; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, in data 28/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28 ottobre 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. da Giuseppe Pansera e diretta ad ottenere l'applicazione della continuazione in sede esecutiva rispetto ai reati per i quali è stato condannato con le seguenti pronunce:
a) sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 2007 (irrevocabile il 19 novembre 2019) per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con condanna alla pena di anni 16 di reclusione;
b) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 4 maggio 2004 (irrevocabile l' 8 marzo 2007) per i reati di cui agli artt.416-bis cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 1 legge 2 ottobre 1967, n. 895, alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 60.000 di multa. In particolare, il giudice dell'esecuzione - dopo avere rilevato che i fatti della sentenza sub a) sono stati commessi in un lasso di tempo continuo ed unitario rispetto alle fattispecie di reato accertate con la sentenza sub b), che Pansera aveva agito nell'interesse ed in favore del capo clan Giuseppe Morabito del quale era l'emissario per lo sviluppo del traffico di stupefacenti tra Milano e la Calabria e che tale traffico rientrava tra le attività criminali del clan medesimo - ha osservato che le condotte dell'istante nell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, abbiano caratteristiche eccentriche che non consentono di ritenere che egli possa essersi rappresentato anticipatamente le singole violazioni di legge considerato, soprattutto, che il suo ruolo operativo è stato estemporaneo e reso necessario dall'imprevedibile sequestro di Leone Bruzzaniti.
Pertanto il Tribunale di Reggio Calabria ha escluso che il condannato possa avere preventivamente deliberato il proprio ruolo all'interno dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti, dato che tale ruolo centrale era emerso in virtù di un evento non prevedibile in anticipo.
2. Avverso l'ordinanza Giuseppe Pansera, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Francesco Calabrese, propone ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo con cui lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. con specifico riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. In sostanza il ricorrente evidenzia che l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è stata avanzata per i due reati associativi, ma che, ciò nonostante, il giudice dell'esecuzione ha respinto la domanda facendo riferimento non più alle fattispecie di reato associativo, ma bensì alle singole condotte materiali. Pertanto il Tribunale di Reggio Calabria è incorso nell'errore di diritto facendo riferimento non già alle fattispecie di reato oggetto di contestazione ma, come detto, alle singole condotte materiali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Invero, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569).
Inoltre, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Napolitano, Rv. 268786;
Sez. 6, n. 6851 del 09/02/2016, Malorgio, Rv. 266106). Si aggiunge che, sempre per la configurabilità del vincolo della continuazione tra reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569).
3. Tanto premesso in punto di diritto, l'ordinanza impugnata, avendo rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione sulla base delle considerazioni sopra indicate, non ha esposto una motivazione conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. Infatti, il giudice dell'esecuzione ha, in modo contraddittorio, dato rilievo alla circostanza che i fatti di cui alla condanna ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sono stati commessi in un lasso di tempo continuo e unitario rispetto alle fattispecie di reato accertate con la sentenza relativa al reato di associazione di stampo mafioso, che Pansera aveva agito nell'interesse e in favore del capo clan Giuseppe Morabito del quale era anche l'emissario per lo sviluppo del traffico di stupefacenti tra Milano e la Calabria e che tale traffico rientrava tra le attività criminali del clan medesimo, per poi respingere la richiesta adducendo l'eterogeneità delle singole condotte, senza alcuna altra argomentazione chiarificatrice della ragione per la quale i suddetti indici sintomatici non fossero da considerarsi, nel caso concreto, indicativi del medesimo disegno criminoso.
Ribadito che il vincolo della continuazione fra i reati di natura permanente, quali quelli di natura associativa, non è da escludersi in linea di principio, fermo restando che va compiuta una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni ovvero a una medesima organizzazione, il dato di fatto che Giuseppe Pansera è stato condannato sia per la partecipazione alla cosca di 'ndrangheta facente capo a Giuseppe Morabito e sia per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in favore della stessa cosca e operativa nell'area di Milano, reati associativi prospettati come temporalmente sovrapponibili, imponeva al giudice dell'esecuzione - vieppiù dopo l'evidenziazione degli indici succitati - di fornire una motivazione congrua, lineare e logica della ragione o delle ragioni per le quali, in concreto, il medesimo disegno criminoso fra tali delitti fosse da ritenersi non dimostrato; motivazione, invece, risultata mancante.
4. Le considerazioni esposte impongono, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, affinché proceda, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria. Così d