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Sentenza — n. 29111/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 29111/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 29111/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato del 10 agosto 2020 il Tribunale di Piacenza, Sezione penale e misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, introdotta, avverso la decisione dell'esclusione dello stato passivo, da'.kcreditore Juliet s.p.a. 1.1 La procedura di confisca si è definita in danno di Angelo Dorini e delle società facenti parte del Gruppo Dorini. Juliet spa risulta essere mandataria di Siena Npl, cessionaria di un credito vantato da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti della Balzana Re s.r.l. (partecipata al 50% dalla Partecipazioni 105 s.r.l. della quale Angelo Dorini era socio al 95%), garantito da fideiussione dello stesso Angelo Dorini per l'importo complessivo di 1.110.000,00~• 1.2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 29111/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo profilo, la difesa pone in rilievo l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'avere negletto il lasso di tempo intercorso tra l'originaria valutazione del merito creditizio, il successivo inadempimento del debitore principale,t,infine, l'epoca di commissione dei reati fiscali del fideiussore.

Parole chiave

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danno ai creditori capacità creditizia offesa al credito responsabilità del fideiussore responsabilità per colpa fideiussione bancaria
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JULIET SPA avverso l'ordinanza del 10/08/2020 del TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato del 10 agosto 2020 il Tribunale di Piacenza, Sezione penale e misure di prevenzione, ha respinto l'opposizione ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, introdotta, avverso la decisione dell'esclusione dello stato passivo, da'.kcreditore Juliet s.p.a. 1.1 La procedura di confisca si è definita in danno di Angelo Dorini e delle società facenti parte del Gruppo Dorini. Juliet spa risulta essere mandataria di Siena Npl, cessionaria di un credito vantato da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti della Balzana Re s.r.l. (partecipata al 50% dalla Partecipazioni 105 s.r.l. della quale Angelo Dorini era socio al 95%), garantito da fideiussione dello stesso Angelo Dorini per l'importo complessivo di 1.110.000,00~• 1.2.

Nell'esaminare le doglianze della società creditrice Juliet s.p.a. esclusa dalla procedura di tutela, il Tribunale ha rilevato che Monte dei Paschi, cedente il credito, non solo aveva effettuato accertamenti insufficienti sulla persona del fideiussore, ma aveva omesso di tenere in adeguata considerazione gli elementi di criticità emersi dalla pur scarsa istruttoria e che avrebbero dovuto indurre lo stesso istituto di credito ad astenersi dall'accettare la fideiussione di Angelo Dorini. Secondo il Tribunale, pur potendosi in astratto tutelare la buona fede del fideiussore, gli argomenti introdotti da Juliet in sede di opposizione tendevano, in realtà, a ottenere una rivalutazione di aspetti relativi alla condizione soggettiva dell'istituto creditizio, già chiaramente accertata.

2. Ricorre Juliet s.p.a. - a mezzo del difensore e procuratore speciale - deducendo un unico, articolato motivo relativo alla violazione degli art. 52, comma 1, let.c) d. Igs. n. 159 del 2011; e 124 Testo Unico Bancario. Il Tribunale, pur riportando nella premessa del proprio provvedimento i principi fissati dal giudice di legittimità in tema di accertamento della buona fede e dell'affidamento incolpevole, ne ha fatta un'applicazione erronea, per un duplice ordine di motivi e, segnatamente, per avere ritenuto doveroso da parte della banca l'accertamento del merito creditizio con riferimento alle condizioni reddituali del fideiussore Dorini, nonché per non avere tenuto in adeguata considerazione il lasso temporale intercorso tra la valutazione del merito creditizio svolta dall'Istituto di credito e l'inadempimento del debitore principale, soggetto finanziato, dapprima fallito e poi ammesso alla procedura di amministrazione giudiziaria.

Quanto al primo profilo, il ricorrente segnala come banca Monte dei Paschi di Siena ha svolto un'adeguata valutazione del merito creditizio con riferimento alla società Balzana Re, mai posta in dubbio, tant'è che l'attenzione del Tribunale s'è appuntata sull'omessa valutazione del merito creditizio del garante. Ciò ha fatto in violazione dell'art. 124-bis d.lgs. n. 385 del 1993 che si limita a prevedere l'obbligo per la banca di valutare il merito creditizio, da porre in correlazione con l'art. 124, comma 5, d.lgs. n. 385 del 1993 che impone all'istituto creditizio di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento «chiarimenti adeguati in modo che [...] possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenzex alla sua situazione finanziaria »; disposizione da interpretarsi nel senso che l'intermediario deve conformare la propria condotta al principio generale di buona fede, senza estendersi a includere una generica responsabilità del finanziatore per sovra indebitamento ovvero un obbligo di impedire tale evento.

Quanto al secondo profilo, la difesa pone in rilievo l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'avere negletto il lasso di tempo intercorso tra l'originaria valutazione del merito creditizio, il successivo inadempimento del debitore principale,t,infine, l'epoca di commissione dei reati fiscali del fideiussore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, siccome infondato.

2. Sul tema della tutela del credito oggetto di cessione in epoca anteriore al sequestro di prevenzione (com'è nel caso in esame) è consolidato il principio di diritto secondo il quale, «per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede» (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, Banca Popolare Di Sondrio S.c.p.a., Rv. 272232). 2.1.

Nel caso oggetto del giudizio - come si evince dal tenore del ricorso e dagli ampi passi del provvedimento del Tribunale Sezione Penale e Misure di Prevenzione opposto in cui si afferma la strumentalità del credito erogato rispetto alla attività imprenditoriale svolta in modo occulto dalla Balzana Re - risulta incontestata l'esistenza di un collegamento del diritto di credito vantato dalla Monte dei Paschi di Siena con la condotta delittuosa e, dunque, il nesso di strumentalità. E', dunque, onere del terzo provare la propria buona fede quanto alla situazione di apparenza creata dal reo che non poteva essere superata con l'ordinaria diligenza e che quindi ne giustifica l'ignoranza.

Ebbene, l'ordinanza impugnata evidenzia al riguardo che banca Monte dei Paschi di Siena non aveva svolto alcuna verifica sulle condizioni reddituali e sulle disponibilità economiche della persona del fideiussore e sui rapporti intercorrenti tra questi e la società garantita (come detto, partecipata al 50% da una società della quale Angelo Dorini era socio di maggioranza). Inoltre, a fronte di un dossier persona approfondito già in possesso dell'istituto di credito che evidenziava con questi avesse rivestito nel corso del tempo cariche societarie nell'ambito di una pletora di società poi cessate ovvero poste in liquidazione e che lo associava a una classe di rischio eventi negativi a "5-eventi gravi", aveva accettato la costituzione della garanzia personale.

Circostanze queste dalle quali, ad avviso del Collegio, il Tribunale deduce, con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici, l'assenza di una situazione di oggettiva cU apparenza idonea a scusare il difetto di diligenza della banca finanziatrice nella valutazione del merito dell'operazione consentita. Né vale, in senso contrario a tale conclusione, a sostegno della buona fede invocare - come ha fatto il ricorrente - l'avvenuto rispetto delle procedure interne per la concessione di finanziamenti e le norme del d.lgs. n. 385 del 1993 che, siccome riguardanti gli obblighi precontrattuali, attengono ai rapporti tra la banca e il cliente. 2.2.

Del pari priva di pregio la tesi sostenuta nel ricorso, secondo la quale la verifica della buona fede dovesse arrestarsi alla società Balzana Re cui il credito è stato concesso e non anche alla persona del fideiussore. L'opinione qui contrastata non è imposta - come argomentato dal ricorrente - dalla lettera o dalla ratio dell'art. 52 d.Ig. 159/2011, che si riferisce, evidentemente, ai crediti sorti anteriormente all'avvio del procedimento di prevenzione e non prende in considerazione l'ipotesi della successione - a latere creditoris - nel rapporto obbligatorio, per la semplice e ovvia ragione che, in base alla legislazione codicistica e all'interpretazione giurisprudenziale, la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone i diritti, ma anche gli oneri ed i rischi; con l'ineludibile corollario che sarà la "malafede" del cedente (nel senso stabilito dall'art. 52 cit.) a precludergli la possibilità di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione.

L'art. 52 cit. va quindi interpretato nel senso che la confisca non pregiudica - alle condizioni stabilite nella norma stessa - i diritti di credito dei terzi risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro, ancorché sia intervenuta sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Nel caso in esame, pertanto, l'incontestata dimostrazione offerta in ordine alla strumentalità del credito alla protrazione della attività illecita del proposto, in una con la conclamata violazione di regole prudenziali tanto nella verifica del merito creditizio del credito originario, che nella costituzione della garanzia personale (si vedano le considerazioni espresse dal Tribunale) sono aspetti congruamente richiamati nella decisione impugnata, che rendono non tutelabile la posizione giuridica del cessionario.

P.