Sentenza — n. 29103/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe, 1'8 febbraio 2021, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Gianluca Vendrasco il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, del Tribunale di Treviso, di Padova e di Pordenone. Riteneva che si erano verificate le condizioni di cui all'art. 168 cod. pen. e che i benefici concessi dovessero essere tutti revocati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 168 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 29103/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, non cogliendo nel segno l'unico motivo di rito sviluppato. Fermo il principio secondo cui la giurisprudenza di questa Corte, in materia di procedimento di esecuzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen., ha affermato che l'inosservanza dei commi 3 e 4, concernenti l'avviso al difensore dell'interessato e la sua partecipazione all'udienza, deve intendersi sanzionato, in mancanza di una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista dall'art. 179, comma 1, per l'ipotesi dell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, nel caso in esame la questione è solo astrattamente posta dal ricorrente.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENDRASCO GIANLUCA (CUI 04A8AQE) nato a ASOLO il 04/08/1979 avverso l'ordinanza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; letternerrt-it-e le conclusioni del PG G4f, Pels< CL3, uktze-,bi-t-ibc, L' r‘rA Mi-k's's,r, e , L'apn Letta la requisitoria
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, 1'8 febbraio 2021, il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Gianluca Vendrasco il beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli con le sentenze del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, del Tribunale di Treviso, di Padova e di Pordenone. Riteneva che si erano verificate le condizioni di cui all'art. 168 cod. pen. e che i benefici concessi dovessero essere tutti revocati.
2. Ricorre per cassazione, Gianluca Vendrasco con il ministero del difensore di fiducia avvocato Giuseppe Campagnoli e rappresenta, con un unico motivo di ricorso, riportato ai soli fini che qui rilevano per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Si duole il ricorrente del vizio di motivazione e osserva che era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354, per il residuo pena di anni uno mesi tre e giorni diciotto di reclusione.
Il domicilio era indicato inizialmente in San Zenone degli Ezzelini (TV), via Tiziano n. 3, presso la madre, domicilio poi modificato in Bassano del Grappa (VI) via App. Domenico Ricci 12/A, ove vive unitamente alla compagna e al figlio. Il 3/3/2021 gli era stato notificato ordine di esecuzione, per quattro sentenze passate in giudicato, ordine in cui si richiamava il provvedimento del Tribunale di Pordenone dell'8/2/2021, con cui era stata revocata la sospensione condizionale della pena. Nonostante il ricorrente fosse in esecuzione pena, con domicilio noto alle forze dell'ordine, non aveva mai ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per la revoca della sospensione condizionale della pena, né l'ordinanza con cui il Tribunale di Pordenone aveva disposto la revoca del beneficio.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile, non cogliendo nel segno l'unico motivo di rito sviluppato. Fermo il principio secondo cui la giurisprudenza di questa Corte, in materia di procedimento di esecuzione, regolato dall'art. 666 cod. proc. pen., ha affermato che l'inosservanza dei commi 3 e 4, concernenti l'avviso al difensore dell'interessato e la sua partecipazione all'udienza, deve intendersi sanzionato, in mancanza di una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista dall'art. 179, comma 1, per l'ipotesi dell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, nel caso in esame la questione è solo astrattamente posta dal ricorrente.
Invero, l'omessa o irregolare notificazione dell'avviso con la data fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia dell'interessato e la sua conseguente assenza all'udienza comportano, anche nel caso in cui sia presente un difensore di ufficio, la nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento di tutti gli atti e della deliberazione adottata (Sez. 5, n. 4899 del 24/10/1990, Rv. 185692 - 01). Il principio anzidetto non può trovare applicazione nella specie, poiché per l'udienza dell'1/2/2021 la convocazione camerale risulta notificata il 12/1/2021.
Il ricorso si fonda solo su dati affermati e non dimostrati, a confutazione di quanto anticipato e fa riferimento a domicili e mancate notifiche non supportate dagli atti, né allegati all'impugnazione, secondo la regola di autosufficienza. Alla luce di quanto premesso il ricorso è inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processualie al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbraio 2022