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Ordinanza — n. 28584/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls GIP order denying arrest validation due to quasi-flagrancy for attempted murder and illegal weapon possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28584/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica successfully appealed the GIP's refusal to validate an arrest, arguing the police had immediate knowledge of crime traces. The court found the GIP erred by ignoring that the suspect was caught with a recently used gun emitting gunpowder and admitted to the crime. Consequently, the order denying arrest validation was annulled without remittal, while the GIP's decision on other aspects remained valid.

Regesto Legislator

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Art. 382, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.: The state of quasi-flagrancy exists when the suspect is caught with traces revealing the recent commission of the crime, as immediate perception of such traces validates the arrest without further delay.

Parole chiave

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quasi-flagrancy arrest validation attempted murder illegal weapon possession custody in prison police investigation procedural law reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 382, comma 1, cod. proc. pen.
Come il più ampio consesso di questa Corte ha precisato nella citata sentenza, lo stato di quasi flagranza, alla luce del chiaro disposto dell'art. 382, comma 1, cod.
Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Ha, comunque, applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistente un'adeguata piattaforma indiziaria nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.
Art. 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975 n. 110
Con il primo deduce omessa pronuncia in relazione allo stato di quasi flagranza del reato di detenzione illecita di arma clandestina di cui all'art. 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975 n. 110.
Artt. 56 e 575 cod. pen.
110 sia per quello di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.
art. 382 cod. proc. pen
La sentenza a Sezioni Unite citata ha expressis verbis escluso potersi ricondurre alla previsione dell'art. 382 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29131 del 24 novembre 2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZAnel procedimento a carico di: PETRILLI DONATO nato a MELFI il 06/07/1963 avverso l'ordinanza del 18/10/2021 del GIP TRIBUNALE di POTENZAlette le conclusioni del PG PIERGIORGIO MOROSINI che ha chiesto in accoglimento del ricorso, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria nei confronti di Petrilli Donato per il delitto di tentato omicidio, commesso in data 4 ottobre 2021, nei confronti di Santangelo Angelo nonché per i reati di detenzione illecita e ricettazione dell'arma da sparo clandestina utilizzata per commetterlo. Ha, comunque, applicato la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistente un'adeguata piattaforma indiziaria nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen. Osserva, con riferimento alla statuizione concernente la mancata convalida dell'arresto, che non sussiste la condizione di "quasi flagranza" che postula sempre, come precisato dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 29131 del 24 novembre 2015, la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente convalida del provvedimento, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce omessa pronuncia in relazione allo stato di quasi flagranza del reato di detenzione illecita di arma clandestina di cui all'art. 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975 n. 110. Il giudice della convalida ha del tuo trascurato che la polizia giudiziaria, a prescindere dalle informazioni ricevute dalla persona offesa, ha comunque rinvenuto la pistola a salve, modificata in modo da renderla offensiva, ad un metro di distanza dell'indagato, il quale nell'immediatezza l'ha indicata come il mezzo utilizzato per colpire il Santangelo. 2.2.

Con il secondo motivo denunzia vizio della motivazione in relazione al reato di tentato omicidio. Nell'escludere lo stato di quasi flagranza, l'ordinanza impugnata non ha tenuto in considerazione alcune circostanze, - pur valorizzate per la gravità indiziaria - dalle quali si evince la commissione del reato, di cui costituiscono evidente "traccia", immediatamente prima. In particolare, ha ignorato che la polizia giudiziaria non solo era riuscita a rintracciare Petrilli dieci minuti dopo il primo contatto con la vittima ma lo aveva, per di più, sorpreso mentre si trovava a circa un metro di distanza dalla pistola, che ancora emanava un forte odore di polvere da sparo.

Il Petrilli, da parte sua, aveva subito ammesso di avere utilizzato l'arma per colpire il Santangelo, anche se costretto a farlo per la necessità di difendersi dalla vittima che aveva cercato di colpirlo con un'ascia, ed aveva, a più riprese, ribadito l'intenzione di portare a termine l'azione omicidiaria. 2.3.Con il terzo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art.282 cod. proc. pen. Il G.I.P. non ha fatto buon governo del principio consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la locuzione "immediatamente prima" presente nella definizione dell'"arresto in quasi flagranza" va interpretata estensivamente così da comprendere tutte le ipotesi in cui la polizia giudiziaria abbia direttamente percepito le "tracce del reato", ossia elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità dell'indagato per un fatto commesso poco prima.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, sono fondati nei termini chiariti nel prosieguo.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, come ricordato nel provvedimento impugnato, hanno ritenuto illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, nell'esaminare un caso in cui l'arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell'aggressore).

Siffatto principio non trova applicazione nel caso in esame. Come il più ampio consesso di questa Corte ha precisato nella citata sentenza, lo stato di quasi flagranza, alla luce del chiaro disposto dell'art. 382, comma 1, cod. proc. pen., è ravvisabile in due situazioni: - qualora, subito dopo il reato, l'arrestando sia inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o altre persone; - qualora l'arrestando sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Nel caso in esame non viene in rilievo la prima ipotesi di quasi flagranza, atteso che gli operanti di Polizia non avevano assistito ai fatti e sono pervenuti al rintraccio di Petrilli sulla scorta delle indicazioni della persona offesa.

La sentenza a Sezioni Unite citata ha expressis verbis escluso potersi ricondurre alla previsione dell'art. 382 cod. proc. pen. l'ipotesi in cui la polizia giudiziaria intervenga in loco e, quindi, si ponga sulle tracce del fuggitivo, per effetto delle informazioni acquisite dai testi presenti circa la identità dell'autore del delitto e la direzione di fuga di costui. Ricorre, invece, la seconda ipotesi. L'indagato, infatti, è stato sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione dei delitti di detenzione illecita di arma clandestina e di tentato omicidio.

Ed invero, al momento in cui veniva individuato dagli operanti, Petrilli non solo dichiarava del tutto spontaneamente: «la pistola con la quale ho sparato sta là, non ho altro» ma indicava contestualmente "una valigetta in plastica di colore nero, sul tavolo, posta a circa un metro di distanza, nella quale era custodita una pistola a salve modificata che emanava un forte odore di polvere da sparo comparile con un suo recente impiego". Pertanto, la polizia giudiziaria ha operato l'arresto in presenza della diretta percezione di tracce evidenti dell'ascrivibilità di entrambi i reati contestati all'indagato, oltre che della stretta contiguità temporale fra questi ultimi, commessi una decina di minuti prima, e la "sorpresa" degli operanti.

Tracce non solo di tipo dichiarativo ma soprattutto di tipo materiale quale la disponibilità in capo a quest'ultimo di una pistola appena utilizzata per sparare. Ne discende che, nella specie, sussistevano certamente i presupposti per l'adozione della misura pre-cautelare sia per il reato di cui all'art. 23, commi 1 e 3, I. 18 aprile 1975 n. 110 sia per quello di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla mancata convalida dell'arresto disposto, che va dichiarato, invece, legittimo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata quanto alla mancata convalida dell'arresto, ar