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Sentenza — n. 28572/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court holds that any new crime automatically revokes probation, regardless of similarity to the prior offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 28572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic sought cassation against a lower court ruling that denied probation revocation for Carmelo Ruggeri. The lower court incorrectly required the new crime to be of the same nature as the prior one, arguing this standard applied only to minor offenses. The Court of Cassation ruled that for felonies, any subsequent crime automatically triggers revocation without needing a similarity analysis, thereby annulling the lower court's decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; The requirement of 'same nature' for revocation applies exclusively to contraventions, whereas any subsequent felony constitutes an automatic ground for revocation regardless of its specific nature.

Parole chiave

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probation revocation same nature offense felony vs contravention automatic revocation conditional sentence revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
./t..5 Osservava che il delitto legittimante la revoca, pur intervenuto nel quinquennio, dal precedente giudicato non potesse essere qualificato come delitto della stessa indole di quello precedente e che, pertanto, facevano difetto i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n 1 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, nr. 4585 del 30/06/1999, P.M. in proc La Penna
Sez. 1, nr. 1058 del 15/02/2000, Bellino
214020; Sez. 1, nr. 1058 del 15/02/2000, Bellino Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOCALABRIA nel procedimento a carico di: RUGGERI CARMELO nato a MESSINA il 06/08/1986 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dal Pubblico Ministero, nei confronti di Carmelo Ruggerà. ./t..5 Osservava che il delitto legittimante la revoca, pur intervenuto nel quinquennio, dal precedente giudicato non potesse essere qualificato come delitto della stessa indole di quello precedente e che, pertanto, facevano difetto i presupposti di cui all'art. 168, comma 1, n 1 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria e deduce con unico motivo la violazione di legge osservando che il requisito della stessa indole caratterizza le sole contravvenzioni e non i delitti con la conseguenza che sussistevano, contrariamente a quanto ritenuto, tutti i presupposti per revocare il beneficio.

3. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha spiegato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è causa automatica di revoca, indipendentemente dal fatto che sia, o non, della stessa indole rispetto al precedente.(Sez. 1,nr. 4585 del 30/06/1999, P.M. in proc La Penna, Rv. 214020; Sez. 1, nr. 1058 del 15/02/2000, Bellino Rv. 215615).

Va, dunque ribadito che nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stata applicata la sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce sempre causa di revoca, quale che ne sia la natura.

Pertanto, l'ordinanza gravata, fondata su una erronea interpretazione del presupposto normativo, va annullata, con rinvio al Giudice "a quo" per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il