Sentenza — n. 27910/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato Spitaletta Paolo e Rotondi Pierluigi colpevoli dei delitti di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato, detenzione e porto di un'arma comune da sparo, danneggiamento seguito da incendio e distruzione di cadavere, condannando Spitaletta (non ricorrente) alla pena di anni trenta di reclusione e Rotondi, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute, unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente del rito, alla pena di anni diciotto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen, art. 37 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27910/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte sottolineava che Rotondi aveva evitato di portare con sé il telefono cellulare, come da lui stesso ammesso; dopo l'omicidio non aveva più incontrato Spitaletta, ma, il giorno successivo, aveva chiamato più volte il cellulare di Improta per dimostrare che ne ignorava la morte. La Corte territoriale riteneva non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto Rotondi era stato presente e il suo ruolo era indispensabile in ogni momento della vicenda.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROTONDI PIERLUIGI nato a BENEVENTO il 01/12/1988 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Lette le conclusioni delle parti civili Luana Improta, Anna Improta e Chiara Improta nonché Mariagrazia Gotta e Antonietta Anna Mangiacotti
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato Spitaletta Paolo e Rotondi Pierluigi colpevoli dei delitti di concorso in omicidio volontario premeditato e aggravato, detenzione e porto di un'arma comune da sparo, danneggiamento seguito da incendio e distruzione di cadavere, condannando Spitaletta (non ricorrente) alla pena di anni trenta di reclusione e Rotondi, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute, unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente del rito, alla pena di anni diciotto di reclusione.
Secondo l'imputazione, Spitaletta, quale esecutore materiale e Rotondi avevano ucciso Valentino Improta con due colpi di arma da fuoco esplosi alla nuca. Il contributo di Rotondi era stato quello di giungere insieme a Spitaletta a bordo di un'autovettura Mercedes A, nel punto di incontro con Improta; le due autovetture si erano dirette insieme in una diversa località; a quel punto, mentre Spitaletta era salito a bordo dell'autovettura dell'Improta e lo aveva condotto in un luogo isolato dove lo aveva ucciso, Rotondi era restato a bordo dell'autovettura Mercedes in attesa che venisse consumato l'omicidio, aveva atteso Spitaletta, che era tornato a piedi dal luogo dell'omicidio ed era fuggito insieme a lui.
L'omicidio era stato pianificato dai due imputati il giorno precedente: dopo avere tratto in inganno la vittima, fingendo di progettare un furto di rame per il giorno successivo e proponendogli di partecipare, Rotondi si era procurato l'autovettura Mercedes e Spitaletta il fucile a canne mozze; i due si erano accordati sull'individuazione del luogo in cui agire, sul percorso per raggiungerlo e sulle vie di fuga. Dopo l'omicidio, Spitaletta aveva dato fuoco all'autovettura della madre della vittima, distruggendo il cadavere di Improta. Le indagini successive all'omicidio avevano dimostrato che Improta, insieme a Spitaletta, era l'autore di una rapina in un'abitazione nel corso della quale era deceduto Parente Gianandrea.
La sera della rapina, poco prima della sua esecuzione, Spitaletta aveva contattato Pierluigi Rotondi, chiedendogli di avvisare Improta di recarsi all'appuntamento; successivamente, dopo avere ricevuto l'avviso di garanzia per quel delitto, era stato Improta a contattare Rotondi per avere un incontro con Spitaletta. Questi si era recato sotto casa sua e Improta lo aveva minacciato di portarlo con lui in carcere se non avesse dato denaro per far vivere la sua famiglia. Successivamente Improta si era recato a casa di Spitaletta e aveva ricevuto da lui la somma di euro 100.
Rotondi riceveva telefonate sia da Improta che da Spitaletta, ma si era dichiarato ammalato. Si tratta di meccanico per la riparazione di autovetture che, in passato, era stato sospettato di furti commessi insieme a Improta e a Spitaletta. Il 1/5/2018, Spitaletta era riuscito a contattare Rotondi ed era stato tenuto l'incontro insieme ad Improta per organizzare un furto di rame per il giorno dopo. Quella sera, Rotondi si era appropriato di un'autovettura Mercedes che aveva in riparazione e si era recato da Spitaletta percorrendo una strada laterale al fine di non passare per le vie del centro e non essere ripreso dalle telecamere.
Alle 22'08 la Mercedes con a bordo Rotondi e Spitaletta aveva incontrato la Fiat Grande Punto su cui viaggiava Improta, che aveva riferito alla sua famiglia che avrebbe eseguito un furto di rame. Le due autovetture avevano proseguito, per poi fermarsi in un dato punto; in quella breve sosta, Spitaletta era salito sull'autovettura condotta da Improta che aveva proseguito per giungere nel luogo dell'omicidio, dove l'autovettura, al cui interno si trovava il cadavere di Improta, era stata rinvenuta incendiata. Da lì partiva una mulattiera che aveva permesso a Spitaletta di tornare al punto dove si era fermata la Mercedes.
Appena Spitaletta era salito sulla Mercedes, questa era ripartita, giungendo prima alla casa di Spitaletta e poi a quella di Rotondi. Un'intercettazione ambientale svolta in carcere tra Spitaletta e la madre aveva fornito certezza del fatto che fosse stato questi ad essere salito sull'autovettura di Improta, ad averlo ucciso, ad incendiare l'autovettura e a tornare alla Mercedes tramite la mulattiera. Rotondi aveva reso dichiarazioni con le quali aveva confermato gli incontri e il tragitto compiuto quella sera; egli aveva preso la Mercedes per non utilizzare l'autovettura di Spitaletta.
Rotondi aveva anche riferito che Spitaletta aveva portato con sé un borsone nero molto grande e pesante che, dal rumore che si sentiva, conteneva oggetti metallici. Quando era tornato alla Mercedes, Spitaletta imbracciava un fucile e non aveva più il borsone. Rotondi aveva chiesto a Spitaletta notizie di Improta e questi gli aveva risposto che era morto, intimandogli di non intromettersi. Rotondi aveva evitato strade in cui erano presenti telecamere di sorveglianza ed era transitato da un Santuario dove, in precedenza, aveva nascosto il telefono cellulare così da evitare di essere rintracciato dalle Forze dell'ordine.
Rotondi aveva negato di essere stato a conoscenza delle intenzioni omicidiarie di Spitaletta. La responsabilità di Spitaletta nell'omicidio di Improta era ampiamente provata: Improta gli aveva chiesto del denaro per non accusarlo della partecipazione alla rapina e risultava, quindi, pericoloso. Spitaletta, prima di rivolgersi a Rotondi, aveva chiesto a tale Coppolaro di accompagnare Improta sul Monte Taburno, riferendogli delle difficoltà derivanti dalla consumazione della rapina, ma Coppolaro aveva compreso le intenzioni di Spitaletta e aveva addotto una scusa per non partecipare alla spedizione.
Da parte sua, Rotondi aveva inizialmente fornito una versione identica a quella di Spitaletta; solo successivamente aveva reso delle dichiarazioni parzialmente confessorie, riferendo anche di avere concordato con Spitaletta la versione inizialmente resa agli inquirenti. La finalità di Rotondi era di dimostrare di avere ignorato l'intento omicidiario di Spitaletta e di avere saputo della morte di Improta solo quando Spitaletta, al ritorno dalla mulattiera, glielo aveva riferito. La Corte riteneva, al contrario, che Rotondi era stato complice a tutti gli effetti di Spitaletta.
Egli non era estraneo alla vicenda della rapina ai Parente, avendo messo in contatto Spitaletta e Improta, avendo fatto da mediatore tra di loro, come aveva riferito agli stessi familiari di Improta; anche Rotondi, quindi, era interessato a che Improta non rivelasse i particolari della rapina compiuta con Spitaletta, avendo fatto da tramite tra i due sia prima che dopo la rapina e avendo convocato Improta al bar il 1/5/2018 (il giorno prima dell'omicidio) per incontrare Spitaletta. Rotondi era perfettamente a conoscenza che il progetto del furto di rame non era mai stato reale ed era uno stratagemma per condurre Improta al luogo dell'omicidio: il luogo dell'omicidio si trova a sei chilometri di distanza dalla linea dell'alta tensione dove si sarebbe potuto eseguire il furto.
L'itinerario percorso da Rotondi per andare a casa di Spitaletta e prelevarlo dimostrava che egli non voleva far risultare la partecipazione di Spitaletta, che non risultava dalle riprese delle telecamere. La sosta di un'ora con la Mercedes (dal momento in cui Spitaletta e Improta si erano allontanati con l'autovettura del secondo a quello in cui Spitaletta era tornato a piedi passando dalla mulattiera) non poteva essere giustificata con la necessità di compiere un sopralluogo per il furto: il sopralluogo avrebbe potuto essere fatto dai tre soggetti insieme e, comunque, il luogo del furto era assai lontano; inoltre, Rotondi, che aveva posizionato la vettura nel punto di arrivo della mulattiera, aveva atteso a lungo senza avere con sé il telefono cellulare.
Rotondi non era in grado di riferire alcunché sul progettato furto di rame; era inverosimile la versione resa secondo cui egli aveva visto Spitaletta portare con sé il borsone contenente oggetti metallici ignorando cosa vi fosse all'interno, così come il fatto, da lui riferito, che, quando Spitaletta gli aveva detto che Improta era morto, non aveva fatto alcuna domanda. La mancanza di tracce di liquido infiammabile all'interno dell'autovettura Mercedes confermava la responsabilità di Rotondi che aveva evidentemente provveduto a non lasciare tracce nel veicolo da restituire.
La Corte sottolineava che Rotondi aveva evitato di portare con sé il telefono cellulare, come da lui stesso ammesso; dopo l'omicidio non aveva più incontrato Spitaletta, ma, il giorno successivo, aveva chiamato più volte il cellulare di Improta per dimostrare che ne ignorava la morte. La Corte territoriale riteneva non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., in quanto Rotondi era stato presente e il suo ruolo era indispensabile in ogni momento della vicenda.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Pierluigi Rotondi, deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 36, comma 1, lett.
h) cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza e degli atti presupposti. L'omicidio di Improta era strettamente legato alla rapina e all'omicidio preterintenzionale di Parente Giovannandrea, per il quale erano indagati Improta e Spitaletta; il primo aveva tentato di ricevere un sussidio economico dal secondo per non rivelare la loro responsabilità nel delitto. Il Presidente del collegio della Corte di assise di appello di Napoli, d.ssa Eugenia Del Balzo, aveva fatto parte di quello che aveva confermato la condanna di Spitaletta per la rapina e l'omicidio ai danni di Parente.
La dichiarazione di astensione della d.ssa Del Balzo non era stata accolta dal Presidente della Corte di appello di Napoli sul presupposto che il Collegio non si era occupato della morte di Improta e non aveva espresso alcun giudizio sulla responsabilità penale degli imputati: ma la d.ssa Del Balzo era portatrice di conoscenze, valutazioni e convinzioni che erano tracimate nella sentenza in questa sede impugnata e che avevano prodotto un pregiudizio nei confronti di entrambi gli imputati. La difesa dell'imputato aveva invocato l'astensione per gravi ragioni di convenienza: la sentenza nei confronti di Rotondi traeva il movente omicidiario dal delitto precedente, cui lo stesso era estraneo.
L'incompatibilità si sarebbe manifestata nel secondo processo, non solo nei confronti di Spitaletta, ma anche nei confronti di Rotondi. I due processi erano basati sul medesimo materiale probatorio; la responsabilità di Spitaletta era stata tratta dal tentativo di impunità per il primo delitto. Non solo: la d.ssa Del Balzo si era convinta della responsabilità anche di Rotondi nel primo delitto e, quindi nel secondo. Si trattava di un caso di incompatibilità. Il ricorrente chiede, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 37 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono quale causa di incompatibilità e quale causa di ricusabilità del giudice che abbia conosciuto, prima del procedimento, l'esistenza del reato del quale l'imputato intendeva assicurarsi l'impunità mediante la commissione del reato da giudicare.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento al punto dell'identità di movente di entrambi i coimputati. Mentre il Giudice di primo grado aveva dato atto che Rotondi non aveva partecipato alla rapina nei confronti di Parente, la Corte territoriale aveva individuato il movente dell'imputato nella sua compartecipazione a tale rapina. Si trattava di valutazione frutto di un travisamento del fatto e delle prove. Rotondi non era mai stato indagato per tale rapina e quindi, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non era interessato a che Improta non rivelasse i particolari della rapina.
La mancanza del movente rendeva l'affermazione del concorso dei due imputati nel delitto priva di adeguato supporto: in effetti, i dati oggettivi dimostravano la presenza fisica di Rotondi sui luoghi interessati dall'omicidio, ma non provavano il suo apporto intenzionale, cosicché, mancando il movente comune a Spitaletta, era possibile dubitare che Rotondi ne conoscesse le intenzioni omicidiarie. In un terzo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento all'individuazione del dolo omicidiario dell'imputato. La Corte territoriale aveva dedotto il dolo di Rotondi da elementi indiziari inidonei a provarlo, quale la comunanza del movente con Spitaletta, che era smentita dall'estraneità di Rotondi alla rapina ai danni di Parente; per di più Rotondi, aiutando Spitaletta ad eliminare il complice nella rapina, rischiava a sua volta di essere eliminato quale testimone e complice dell'omicidio di Improta.
Non era indizio idoneo la permanenza di Rotondi a bordo della Mercedes allo sbocco della strada mulattiera percorsa da Spitaletta dopo l'omicidio: non si teneva conto che Rotondi non conosceva il luogo dove fermarsi, dove si era recato con la Mercedes seguendo la Fiat Punto su cui viaggiavano Spitaletta e Improta; inoltre, se Spitaletta e Rotondi si fossero accordati per l'esecuzione dell'omicidio, avrebbero previsto che fosse Rotondi, con la sua autovettura, a raggiungere Spitaletta e non viceversa; invece Spitaletta aveva percorso la mulattiera a piedi sotto la pioggia e Rotondi lo aveva atteso per mezz'ora.
In realtà, la circostanza che Rotondi avesse atteso il ritorno di Spitaletta dimostrava che egli aveva l'intenzione di procedere al furto di rame al pari di Improta. L'utilizzazione da parte di Rotondi di un'autovettura non di sua proprietà non costituiva un indizio per l'omicidio: era un dato coerente con il progettato furto di rame; non a caso anche Improta, convinto di realizzare tale furto, era giunto sul posto con un'autovettura non di sua proprietà. La condotta di Rotondi di prelevare Spitaletta percorrendo una strada secondaria era frutto di precauzione, che era giustificata anche per reati meno gravi dell'omicidio e che, quindi, non dimostrava la conoscenza da parte di Rotondi del progetto omicidiario di Spitaletta.
Analogamente doveva dirsi con riferimento all'abbandono del telefono cellulare nei pressi del Santuario. La mancanza di tracce di liquido infiammabile all'interno dell'autovettura Mercedes era stata utilizzata come elemento di prova a carico di Rotondi: in realtà, tenuto conto della rapida restituzione della Mercedes ai proprietari, non esisteva alcuna prova della cancellazione delle tracce del liquido infiammabile da parte dell'imputato. La sentenza aveva anche valorizzato la lontananza del luogo dell'omicidio dal sito nel quale avrebbe potuto essere compiuto il furto di rame (sei chilometri): in realtà, essendo il luogo raggiungibile tramite una strada, la distanza era minima e sarebbe stata percorsa in pochi minuti.
La Corte aveva evidenziato che Rotondi non era stato in grado di fornire alcun particolare sul progettato furto di rame: al contrario, l'imputato aveva riferito delle circostanze di un precedente furto e, del resto, i tre si erano incontrati solo il giorno prima per progettare il furto. Il ricorrente sottolinea, in definitiva, che nessuno degli indizi indicati in sentenza aveva capacità dimostrativa e che mancava, comunque, la concordanza degli indizi. L'attribuzione illogica a Rotondi dello stesso movente di Spitaletta da parte della Corte territoriale aveva prodotto una forzatura interpretativa degli indizi.
In un quarto motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 81 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore della parte civile Improta Luana ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. Hanno depositato le conclusioni scritte anche i difensori delle parti civili Improta Anna e Improta Chiara nonché Ciotta Mariagrazia e Mangiacotti Antonietta Anna.
5. Il difensore del ricorrente ha depositato due memorie di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Il difensore ribadisce che Rotondi era del tutto estraneo alla rapina nella quale aveva perso la vita Parente Giovannandrea e che, quindi, non condivideva con Spitaletta il movente dell'omicidio di Improta, che aveva minacciato il primo di coinvolgerlo nel processo, chiedendo un contributo economico. Al contrario, egli aveva un "contro movente" per l'omicidio di Improta, rischiando di diventare la prossima vittima di Spitaletta. Vi era stato, quindi, un cruciale travisamento del fatto nel passaggio della sentenza in cui si afferma che anche Rotondi era interessato a che Improta non rivelasse i particolari della rapina compiuta con Spitaletta; tale travisamento rendeva la motivazione mancante sul punto del dolo di Rotondi.
Il tentativo di Spitaletta di coinvolgere Coppolaro - del tutto estraneo alla rapina nel quale aveva perso la vita Parente - nell'omicidio di Improta, dimostrava che Spitaletta non intendeva coinvolgere Rotondi quale complice della rapina, ma quale soggetto ad essa estraneo, al pari di Coppolaro; soltanto che Coppolaro aveva intuito le intenzioni di Spitaletta, mentre Rotondi aveva creduto di concorrere a realizzare un furto di rame. Il difensore ribadisce di non avere riproposto una diversa ricostruzione dei fatti, ma di avere evidenziato l'illogicità della motivazione con cui la Corte aveva voluto dimostrare il dolo omicidiario di Rotondi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Fin dalle sentenze delle Sezioni Unite, D'Avino e Scrudato è stato ripetutamente affermato che l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv, 215097; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464). Di conseguenza, l'incompatibilità ex art. 34, cod. proc. pen. costituisce soltanto motivo di possibile astensione ovvero di ricusazione dello stesso giudice, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780). Nel caso di specie, la difesa dell'imputato non ha effettuato dichiarazione di ricusazione del magistrato che, in questa sede, ritiene essere stato incompatibile, cosicché non può far valere alcuna nullità derivante dalla sua partecipazione al processo.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non afferma la piena responsabilità di Rotondi nella rapina a seguito della quale era morto Parente: ne rileva, piuttosto, la non estraneità, ricordando che Rotondi aveva messo in contatto Spitaletta e Improta sia prima che dopo tale rapina e che ciò derivava dalla volontà di Spitaletta di non avere contatti diretti con Improta. Quindi, un coinvolgimento ben precisato sulla base di elementi tratti dalle sentenze emesse, cui la sentenza impugnata fa riferimento.
La deduzione della Corte territoriale - che anche Rotondi era interessato a che Improta non rivelasse i particolari della rapina compiuta con Spitaletta - non è affatto illogica né è frutto di travisamento dei fatti o delle prove: dalle sentenze emerge che Rotondi era immerso in ambiente criminale, in quanto dedito a furti; era del tutto ragionevole ritenere che egli potesse temere che il suo coinvolgimento nella rapina - pur in mancanza di partecipazione diretta della stesa - potesse essere interpretata come concorso o favoreggiamento; in ogni caso, le rivelazioni minacciate di Improta avrebbero fatto emergere il ruolo da lui assunto.
3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente sollecita espressamente questa Corte a valutare i singoli elementi indiziari e a ritenerli privi di valore probatorio: la Corte di legittimità, infatti, dovrebbe ritenere gli elementi indiziari "inidonei" a sostenere l'imputazione dolosa; dovrebbe, quindi, esprimere un giudizio di merito, che non le spetta.
4. In ogni caso, la motivazione della sentenza si aggancia a dati reali e non risulta affatto manifestamente illogica. Si è già detto (par.
2) del movente che Rotondi condivideva con Spitaletta, dedotto dal suo coinvolgimento nella rapina. Quanto al significato della sosta protrattasi per un'ora con la Mercedes all'imbocco della mulattiera tramite la quale il correo era tornato dopo l'esecuzione dell'omicidio, il ricorrente attribuisce importanza alla circostanza che era stato Spitaletta ad indicare la strada da seguire: un dato davvero irrilevante; è frutto di una congettura, poi, l'affermazione secondo cui sarebbe stato più logico che la Mercedes si recasse sul luogo dell'omicidio per prelevare Spitaletta, anziché attenderlo: al contrario, la presenza dell'autovettura sul luogo dell'omicidio risultava palesemente rischiosa per entrambi gli autori e, soprattutto, per chi aveva la disponibilità del mezzo, cioè Rotondi.
L'utilizzo di un'autovettura diversa da quella di proprietà e la scelta di percorrere strade secondarie, così da escludere riprese di telecamere di sorveglianza, sono stati adeguatamente valorizzati dalla sentenza impugnata, così come la scelta di lasciare il telefono cellulare presso il Santuario per tutto il tempo necessario all'esecuzione dell'omicidio; appare fragile la considerazione del ricorso secondo cui si trattava di precauzioni che si giustificavano anche per il progettato furto di rame: è noto che, a seconda della gravità del reati, gli inquirenti pongono in essere indagini di ben diversa qualità e quantità, cosicché era assai improbabile che, per un furto di rame, si procedesse ad accertamenti elementi specifici quali la verifica dell'aggancio di telefoni cellulari ai ripetitori telefonici ovvero il recupero e la visione delle riprese delle telecamere di sorveglianza.
Si può concordare con la difesa sull'eccessivo valore probatorio dato dalla sentenza alla mancanza di tracce di liquido infiammabile all'interno della Mercedes: si tratta di un dato neutro. Con riferimento, invece, al progettato furto di rame, appare logico il ragionamento della Corte che valorizza la lontananza del luogo del presunto furto e la mancanza di spiegazioni sulle modalità del furto. Del resto, nell'interrogatorio del 2/4/2019 (pag. 75 sent. di primo grado), Rotondi - evidentemente consapevole della debolezza di questo aspetto - si era limitato ad ammettere che il luogo del furto era lontano e a sostenere di non avere avuto nessun sospetto dell'effettivo proposito di Spitaletta "avendo preso forse la situazione alla leggera".
4. Le considerazioni del ricorrente - come si vede, infondate - dimostrano la loro evidente fragilità alla luce delle ammissioni fatte dall'imputato nei due interrogatori dell'aprile 2019: Rotondi aveva rappresentato al Pubblico Ministero la sua integrale partecipazione all'azione omicidiaria di Spitaletta, accompagnandola dalla professione di ignoranza sulle effettive intenzioni del complice. In effetti, come emerge dalla lettura della sentenza, Rotondi aveva favorito l'incontro al bar del 1 maggio 2018, nel corso del quale era stato concordato l'appuntamento per il giorno dopo; conosceva il contrasto tra Improta e Spitaletta relativo alla rapina precedente, tanto che li aveva visti discutere della questione: sapeva, in particolare, che Improta chiedeva denaro a Spitaletta per non coinvolgerlo nella responsabilità della rapina; si era procurato un'autovettura di terza persona per non usare la propria; aveva percorso le strade secondarie per impedire che Spitaletta fosse ripreso dalle telecamere di sorveglianza; aveva lasciato il telefono cellulare al Santuario per impedire prove dei suoi spostamenti; si era fermato all'imbocco della mulattiera in attesa del ritorno di Spitaletta; aveva riportato a casa Spitaletta, ancora una volta evitando le riprese delle telecamere; aveva concordato con lui la versione falsa, riferita agli inquirenti; successivamente aveva telefonato più volte a Improta per dimostrare che ne ignorava la morte (che, invece, conosceva).
A sostegno delle conclusioni raggiunte la sentenza valorizza altri due passaggi delle dichiarazioni dell'imputato: quello in cui Rotondi riferiva che Spitaletta, quando era sceso dalla Mercedes da lui condotta per salire sull'autovettura di Improta, aveva con sé un borsone nero, al cui interno vi erano oggetti metallici, come egli aveva compreso l'imputato dal rumore che si sentiva, nonché quello in cui Rotondi ammetteva espressamente di avere conoscenza della grande disponibilità di armi da parte di Spitaletta. La Corte territoriale ha tratto anche da questi elementi - la cui pregnanza pare evidente - la certezza della previa conoscenza del progetto omicidiario di Spitaletta e, di conseguenza, il concorso consapevole nella sua realizzazione da parte di Rotondi.
Dell'esistenza e delle caratteristiche di tale borsone nero - transitato dalla sua autovettura a quella della vittima del delitto che sarebbe stato compiuti pochi minuti dopo - così come della consapevolezza di Rotondi della disponibilità di armi da parte di Spitaletta, il ricorso tace del tutto. In definitiva, alla luce di tali elementi - che riguardano l'intera vicenda, con la prestazione da parte di Rotondi di un contributo essenziale - i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile la professione di ignoranza delle intenzioni omicidiarie di Spitaletta, esponendo argomentazioni logiche e concrete.
5. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla misura della pena, è del tutto generico e, quindi, inammissibile. La sentenza contiene adeguata motivazione della quantificazione della pena e, in particolare, dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
6. Alla declaratoria di inammissibilità deriva la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di .colpa nella presentazione del ricorso; deriva, altresì, la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Luana Improta, che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge, in favore dell'avv. Angelo Santoro, dichiaratosi antistatario. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, Ciotti Maria Grazia e Mangiacotti Antonietta Anna, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendone il pagamento